• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/01770 (5-01770)



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01770presentato daROSTAN Michelatesto diMercoledì 27 marzo 2019, seduta n. 150

   ROSTAN e PASTORINO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   la legge di bilancio 2019, all'articolo 1, commi 537, 538, 540, 541 e 542, disciplina l'iscrizione agli albi professionali di taluni professionisti in ambito sanitario, al fine di eliminare l'indeterminatezza del quadro giuridico delineatosi a seguito dell'approvazione della legge n. 3 del 2018;

   per tale scopo, al comma 538, si dispone che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019, con decreto del Ministro della salute, vengano istituiti degli elenchi speciali a esaurimento istituiti presso i corrispondenti ordini professionali;

   l'iscrizione a tali elenchi, entro il 31 dicembre 2019, autorizza a continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento. Possono iscriversi coloro che svolgano o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di 3 anni, per periodi anche non continuativi, nell'arco degli ultimi dieci anni;

   tuttavia, ad oggi, non è stato ancora pubblicato il citato decreto del Ministero della salute indispensabile per l'attuazione della revisione descritta;

   in base alla circolare n. 7/E del 4 aprile 2017 dell'Agenzia delle entrate, interpretativa dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir, le prestazioni del massofisioterapista sono detraibili solo se rese da soggetti che hanno conseguito entro il 17 marzo 1999 il diploma di formazione triennale. Dunque, le prestazioni rese da massofisioterapisti che hanno conseguito il diploma successivamente a tale data non sono detraibili, neanche in presenza di una specifica prescrizione medica;

   la categoria dei massofisioterapisti è a oggi penalizzata dalla impossibilità, salvo l'eccezione sopra descritta, di detrazione delle prestazioni rese e in attesa di uscire dal limbo in cui si trova per la mancanza del decreto attuativo che istituirà gli elenchi speciali a cui iscriversi. Al riguardo sono molti i professionisti che stanno subendo licenziamenti dagli stessi ambulatori dove collaborano, poiché, non essendo chiara la disciplina né attuata, vi è il timore di incorrere in sanzioni –:

   quali iniziative di competenza intenda assumere per risolvere la grave situazione di incertezza, descritta in premessa, in cui versa la categoria professionale dei massofisioterapisti, soprattutto con riferimento all'adozione dell'atteso decreto sopracitato di cui all'articolo 1, comma 538, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145.
(5-01770)