• C. 1239 EPUB Proposta di legge presentata il 4 ottobre 2018

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Atto a cui si riferisce:
C.1239 Disposizioni per la promozione delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione


FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1239

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MOR, FIANO, BOSCHI, GUERINI, ROSATO, CATTANEO, ROTELLI, EPIFANI, RUGGIERI, BOCCIA, BENAMATI, BONOMO, BRUNO BOSSIO, CARLA CANTONE, CARÈ, CARNEVALI, D'ALESSANDRO, DE MENECH, MARCO DI MAIO, LIBRANDI, GAVINO MANCA, MARATTIN, MAURI, MELILLI, MORANI, MORETTO, NOBILI, NOJA, PAGANI, PAITA, PEZZOPANE, QUARTAPELLE PROCOPIO, RIZZO NERVO, ROSSI, ROTTA, SCALFAROTTO, SCHIRÒ, SENSI, SERRACCHIANI, UNGARO, ZARDINI, CALABRIA, CASSINELLI, PALMIERI, PEREGO DI CREMNAGO, SIRACUSANO, MARIA TRIPODI

Disposizioni per la promozione delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione

Presentata il 4 ottobre 2018

  Onorevoli Colleghi! — In Italia la prima normativa nazionale in materia di imprese innovative è stata introdotta nel 2012 (decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), prevedendo una serie di misure relative alla semplificazione amministrativa, al mercato del lavoro, alle agevolazioni fiscali e al diritto fallimentare. Da allora, il numero delle start-up e delle piccole e medie imprese (PMI) innovative italiane è notevolmente aumentato, così come la loro importanza per l'economia del Paese, grazie all'enorme potenziale di cui sono dotate sul piano dello sviluppo tecnologico, dell'attrattività degli investimenti nonché della occupazione, in particolare giovanile.
  In un contesto globale altamente competitivo, in continuo e rapido sviluppo, è tuttavia necessario offrire a queste iniziative e realtà imprenditoriali un ambiente ancor più dinamico ed ospitale.
  A tal fine, la presente proposta di legge reca una serie di misure che, intervenendo su vari aspetti che interessano le start-up e le PMI innovative in tutte le loro fasi di sviluppo, mirano a migliorare ulteriormente l'attuale quadro normativo di riferimento, a creare nuove possibilità di accesso al capitale finanziario, soprattutto negli stadi iniziali, e a creare un contesto particolarmente favorevole agli investimenti italiani e stranieri.
  L'obiettivo finale è far recuperare all'Italia il gap accumulato verso i propri competitori europei in termini di investimenti in start-up e diventare uno dei Paesi più incentivanti al mondo per la creazione di nuove imprese innovative.
  Pertanto, dopo aver anzitutto individuato all'articolo 1 le finalità, l'ambito applicativo e le definizioni, l'articolo 2 interviene in materia di incentivi fiscali per gli investimenti in start-up innovative e PMI innovative.
  In particolare, al comma 1 si interviene sull'articolo 29 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, al fine di incrementare le agevolazioni fiscali attualmente in vigore, prevedendo che gli investitori (persone fisiche o società) possano dedurre fiscalmente il 70 per cento del proprio investimento in start-up innovative, PMI innovative, fondi di venture capital, fondi promossi da incubatori certificati o network di business angel (vale a dire le associazioni di investitori informali che investono nella fase di avviamento delle start-up, note anche come «angel network»), società di investimento, fino ad un massimo di 2 milioni di euro per le persone fisiche e di 4 milioni di euro per le società. Le agevolazioni spettanti per investimenti effettuati tramite organismi di investimento collettivo del risparmio sono fruibili quando tali organismi investano per almeno il 30 per cento del proprio portafoglio in start-up innovative. Se il limite di 2 o 4 milioni di euro non è raggiunto, la differenza può essere aggiunta all'anno successivo.
  Inoltre, al comma 2 si prevede l'esenzione dalla tassazione per le plusvalenze derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di start-up innovative o PMI innovative (esenzione del capital gain), al comma 3 la deducibilità fiscale del 50 per cento delle minusvalenze realizzate relative a partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up innovative o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano per almeno il 30 per cento in start-up innovative o PMI innovative, possedute ininterrottamente per un anno, al comma 4 la deducibilità fiscale del 70 per cento dell'investimento effettuato per l'acquisizione di start-up innovative o PMI innovative entro quattro anni dalla compravendita e, infine, al comma 5 la deducibilità fiscale al 90 per cento dell'investimento effettuato per l'acquisizione di start-up innovative o PMI innovative sottoposte a procedura fallimentare, entro quattro anni dalla compravendita, a condizione che il rapporto di lavoro dei dipendenti della start-up o della PMI continui con il cessionario e i lavoratori conservino tutti i diritti che ne derivano.
  All'articolo 3 si introducono, invece, incentivi fiscali specificamente rivolti allo sviluppo successivo delle start-up e delle PMI innovative, in particolare attraverso: la previsione, al comma 1, della deducibilità fiscale del 70 per cento delle spese sostenute per la costituzione di fondi di corporate venture capital entro quattro anni dalla costituzione, al comma 2 l'iper-ammortamento al 170 per cento per l'acquisto di beni materiali nuovi e di beni immateriali prodotti da start-up, nonché per gli investimenti nei progetti di open innovation sviluppati in collaborazione con incubatori o uffici di trasferimento tecnologico. I commi da 3 a 7 prevedono agevolazioni fiscali per incentivare operazioni di aggregazione che coinvolgano start-up, riconoscendo fiscalmente i maggiori valori iscritti per l'avviamento o per i beni strumentali materiali e immateriali, fino ad un importo massimo di 10 milioni di euro.
  All'articolo 4 è istituito il Fondo per la promozione degli investimenti in start-up innovative, destinato all'investimento in fondi di venture capital, italiani ed esteri, nonché in fondi promossi da angel network o incubatori certificati italiani, che effettuano investimenti esclusivamente in Italia, fino al massimo dello stesso ammontare di capitale apportato da privati.
  Sono poi introdotti, all'articolo 5, l'obbligo per fondi pensione, fondi assicurativi, casse previdenziali e istituzionali di investire lo 0,5 per cento della raccolta (che equivale a circa 220 miliardi di euro) in fondi di venture capital e in fondi promossi da network di business angels o incubatori certificati italiani o in società di investimento, e si prevede che possano dedurre fiscalmente il 30 per cento del proprio investimento in start-up innovative, PMI innovative, fondi di venture capital, fondi promossi da incubatori certificati italiani o angel network o società di investimento.
  Inoltre, al comma 2 si prevede l'esenzione dalla tassazione per le plusvalenze derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di start-up innovative o PMI innovative (esenzione del capital gain).
  All'articolo 6 si prevede l'obbligo di destinare il 5 per cento della raccolta dei piani di risparmio a lungo termine (PIR) in fondi di venture capital, fondi promossi da angel network, incubatori certificati italiani o in società di investimento, con la possibilità di dedurre al 100 per cento l'eventuale minusvalenza. All'articolo 7 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per lo sviluppo delle start-up innovative, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019, di 8 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021 volto a concedere: a) finanziamenti a fondo perduto per progetti di investimento effettuati da soggetti non residenti che intendono costituire una start-up innovativa nel territorio dello Stato, per un ammontare non superiore a 100.000 euro per il singolo progetto di investimento; b) cofinanziamenti al 50 per cento delle iniziative fieristiche degli enti territoriali in materia di digitale e in start-up innovative, anche in collaborazione con soggetti internazionali. Sarà il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, a stabilire le modalità e i criteri di richiesta del finanziamento, di selezione dei progetti, di concessione dei contributi, di monitoraggio e di revoca degli investimenti, nonché la durata minima degli stessi, comunque non inferiore a due anni.
  Sono poi previste una serie di misure in materia di lavoro, sia al fine di migliorare le capacità assunzionali e l'occupazione, in particolare giovanile, sia con l'obiettivo di agevolare la partecipazione temporanea di personale esperto nelle start-up innovative e nelle PMI innovative. In particolare si prevede: all'articolo 8, la decontribuzione per le assunzioni a tempo indeterminato di nuovi dipendenti under 45 da parte di start-up e PMI innovative, fondi di venture capital, fondi promossi da angel network, incubatori certificati italiani e società di investimento; all'articolo 9, l'obbligo per le aziende di concedere un periodo di congedo ai propri lavoratori che costituiscono una start-up innovativa o una PMI innovativa ovvero risultino impegnati in attività manageriali presso le medesime imprese; all'articolo 10, la concessione di contributi a fondo perduto in forma di voucher per incentivare le consulenze da parte di amministratori delegati, direttori finanziari, direttori generali, responsabili del marketing e manager digitali temporanei.
  Si prevede inoltre, all'articolo 11, l'esenzione fiscale per i lavoratori rimpatriati che vengano in Italia a costituire una propria start-up innovativa o a lavorare in start-up o PMI innovative.
  Al fine di migliorare il contesto operativo in cui le start-up innovative e le PMI innovative espletano tutto il loro potenziale scientifico, tecnologico ed industriale, sono introdotte, all'articolo 12, misure volte a facilitare l'accesso ai big data raccolti dalle amministrazioni pubbliche e da società e partecipate pubbliche per liberare lo sviluppo di applicazioni e quindi la creazione di start-up (open data).
  Si introduce inoltre, all'articolo 13, la possibilità di costituire società di investimento che assumono la forma societaria semplificata di società a responsabilità limitata, a condizione che i fondi raccolti non siano superiori a 5 milioni di euro. Tali società non sono soggette alla vigilanza della Banca d'Italia.
  Da ultimo, al fine di sviluppare le sinergie con il mondo universitario, all'articolo 14 sono introdotte disposizioni volte a semplificare – anche in materia di proprietà intellettuale e brevetti – la costituzione e lo sviluppo di spin-off o start-up universitarie e a favorire la partecipazione a esse del personale degli atenei e dei centri di ricerca pubblici. Si prevede, inoltre, uno specifico canale di finanziamento per la realizzazione di prototipi e la loro sperimentazione in start-up create allo scopo, nonché si propone di introdurre, come criteri di valutazione degli atenei, le collaborazioni industriali e la generazione di spin-off o start-up ai fini della ripartizione dei finanziamenti ordinari e addizionali previsti dalla normativa vigente.
  La presente proposta di legge è stata il frutto di molteplici occasioni di confronto con esperti della materia, finalizzate alla redazione di un testo che fosse il risultato di un percorso partecipato il più possibile inclusivo, trasparente ed efficace. In occasione degli incontri volti ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni utili per individuare le migliori soluzioni normative, sono pervenute numerose proposte da parte di rappresentanti di organismi privati, associazioni di categoria ed altri soggetti esperti nelle discipline in esame, e, in particolare, da: Anna Gervasoni, direttore dell'associazione italiana del Private Equity Venture Capital Private Debt (Aifi), Luca Giuratrabocchetta, country manager Italia di Amazon Web Services, Marco Gay, presidente di Anitec-Assinform – Associazione nazionale delle imprese ICT e dell'elettronica di consumo, Elisa Molino, responsabile delle relazioni istituzionali di Apple, Gian Maria Mossa, amministratore delegato (AD) di Banca Generali, Filippo Penatti, director di The Carlyle Group, D'Agostino Gianluca e Roberto Lancellotti membri del Business Angel Network, Davide Colaccino, direttore degli affari istituzionali della Cassa depositi e prestiti Spa, Marco Zizzo, head of investment funds di CDP Ventures, Luigi Sala, presidente di Charme Capital, Francesco Fusetti, AD di Charity Stars, Patrizia De Luise, presidente di Confesercenti, Francesca Brunori, direttore degli affari istituzionali di Confindustria, Antonio Garufi, manager di Decalia Asset Management, Marco Gay, AD di Digital Magics, Laura Bononcini, responsabile delle relazioni istituzionali di Facebook, Ella Lo Prete, manager di FB & Associati, Pierluigi Paracchi, AD di Genenta Science, Enrico Cereda, AD di IBM Italia, Nicola Ferraris, principal di Investcorp, Sergio Buonanno, AD di Invitalia Ventures SGR, Aurelio Mezzotero, managing director di Italian Angels for Growth, Luca Morandi, senior manager di Indaco Venture Partners SGR, Riccardo Basile e Igor Pezzilli, co-founders di Lazada, Roberto Magnifico, partner di LVenture Group, Carlo Micheli e Matteo Renzulli di Micheli Associati, Dal Pino Pierluigi, direttore degli affari istituzionali di Microsoft, Paolo Barberis, fondatore di Nana Bianca, Andrea De Camillo, partner di P101, Stefano Mainetti, AD di PoliHub, Claudia Pingue, direttore generale di Polihub, Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano, Antonio Falcone, AD di Principia SGR, Elisa Schembari e Roberto Zanco, founders di RedSeed, Roberto Tognoni, executive partner di Reply, Lorenzo Franchini, AD di Scale It Capital, Lorenzo Maternini, co-founder di Talent Garden, Massimiliano Magrini, AD di United Ventures, e Cesare Maifredi, general partner di 360 Capital Partners.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità, ambito di applicazione
e definizioni)

  1. La presente legge reca disposizioni volte a favorire la costituzione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese (PMI) innovative, mediante misure per la promozione degli investimenti e per l'accesso al mercato di capitali, nonché per l'occupazione e la partecipazione professionale.
  2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle:

   a) start-up innovative, come definite dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

   b) PMI innovative, come definite dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

  3. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge si intendono per:

   a) «fondi per il venture capital» (FVC): gli organismi e le società di investimento di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

   b) «private equity»: l'investimento nel capitale proprio di società non quotate in borsa, compreso il venture capital;

   c) «corporate venture capital» (CVC): l'investimento effettuato da un'azienda in una start-up o una PMI attraverso un fondo dedicato allo scopo di avere un accesso privilegiato alle innovazioni e alle tecnologie sviluppate dalle aziende acquisite;

   d) «incubatori certificati»: le società di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

   e) «angel network»: le associazioni di investitori non professionali a supporto dell'innovazione che investono nella fase di avviamento delle start-up;

   f) «società di investimento»: le società che investono capitali privati, senza ricorrere alla raccolta da fondi istituzionali e da fondi terzi, non sottoposte alla normativa delle società di gestione del risparmio.

Art. 2.
(Incentivi fiscali per gli investimenti
in
start-up e PMI innovative)

  1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3-bis, le parole: «A decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2017 e 2018»;

   b) al comma 7-bis, le parole: «A decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2017 e 2018»;

   c) dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:

   «7-ter. A decorrere dall'anno 2019, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle società, diversi dalle start-up innovative, il 70 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative, piccole o medie imprese innovative, fondi per il venture capital, fondi promossi da incubatori certificati o angel network o società di investimento, direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in start-up innovative e piccole e medie imprese innovative. L'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 2.000.000 per le persone fisiche e di euro 4.000.000 per le società, incrementato dell'eventuale differenza tra il limite massimo deducibile e l'investimento effettuato nell'anno precedente, e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.
   7-quater. L'aliquota di cui al comma 7-ter è aumentata all'80 per cento per la somma investita dai dipendenti nelle iniziative di corporate venture capital effettuate dall'azienda in cui sono occupati, a condizione che siano previste forme di coinvolgimento dei lavoratori nella gestione dell'azienda».

  2. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile le plusvalenze previste dall'articolo 67, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up innovative o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in start-up innovative e PMI innovative.
  3. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile, nella misura del 50 per cento, le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up innovative o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in start-up innovative e PMI innovative, possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione.
  4. Non concorre alla formazione del reddito di impresa imponibile, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei tre periodi d'imposta successivi, il 70 per cento degli investimenti effettuati per l'acquisizione di start-up innovative o PMI innovative.
  5. Non concorre alla formazione del reddito di impresa imponibile, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei tre periodi d'imposta successivi, il 90 per cento degli investimenti effettuati per l'acquisizione di start-up innovative o PMI innovative sottoposte a procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, se l'acquirente assicura la continuazione del rapporto di lavoro dei dipendenti alle condizioni già in essere presso l'impresa acquisita.

Art. 3.
(Incentivi fiscali per lo sviluppo di start-up innovative e di PMI innovative)

  1. Le imprese che investono in FVC ovvero costituiscono un fondo di CVC possono dedurre il 70 per cento del valore dell'investimento nel periodo d'imposta alla data di costituzione del fondo e nei periodi d'imposta successivi.
  2. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito di impresa e per gli esercenti arti e professioni è maggiorato del 70 per cento il costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, relativo agli investimenti effettuati:

   a) in beni materiali nuovi e in beni immateriali prodotti da start-up innovative o da PMI innovative;

   b) in progetti di innovazione aperta sviluppati in collaborazione con incubatori certificati e uffici di trasferimento tecnologico.

  3. Per i soggetti indicati dall'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione o scissione che coinvolgano start-up innovative o PMI innovative effettuate negli anni 2019, 2020 e 2021, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 10 milioni di euro.
  4. Nel caso di operazioni di conferimento di start-up innovative o di PMI innovative effettuate ai sensi dell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario di cui al comma 3 del presente articolo a titolo di avviamento o di beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 10 milioni di euro.
  5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 non si applicano qualora le imprese che partecipano alle operazioni ivi previste facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
  6. L'applicazione delle disposizioni dei commi 3 e 4 del presente articolo è subordinata alla presentazione all'Agenzia delle entrate di un'istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo.
  7. La società risultante dall'aggregazione che nei primi quattro periodi d'imposta dall'effettuazione dell'operazione pone in essere ulteriori operazioni straordinarie, previste dal titolo III, capi III e IV, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 3 a 6 del presente articolo, decade dall'agevolazione, fatto salvo il diritto di interpello di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ed è tenuta a versare le imposte dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi d'imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo. Sulle imposte di cui al periodo precedente non sono dovuti sanzioni e interessi.

Art. 4.
(Fondo per la promozione degli investimenti in start-up innovative)

  1. Al fine di promuovere il finanziamento di investimenti in start-up innovative, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Fondo per la promozione degli investimenti in start-up innovative, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2028.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 effettua investimenti mediante acquisizione di quote o di partecipazioni in fondi promossi da FVC, italiani ed esteri, nonché in fondi promossi da angel network o incubatori certificati italiani, che investano esclusivamente in Italia, fino al massimo dello stesso ammontare di capitale apportato da privati.

Art. 5.
(Investimenti degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme pensionistiche complementari)

  1. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare devono destinare somme non inferiori allo 0,5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente agli investimenti in FVC, in fondi promossi da angel network o incubatori certificati italiani e in società di investimento.
  2. Gli enti di previdenza obbligatoria e i fondi di previdenza complementare di cui al comma 1 possono dedurre fiscalmente il 30 per cento delle somme destinate agli investimenti di cui al medesimo comma 1.
  3. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile le plusvalenze previste dall'articolo 67, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up innovative o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di FVC, di fondi promossi da angel network o incubatori certificati italiani, nonché di società di investimento che investano per almeno il 30 per cento in start-up innovative o PMI innovative.

Art. 6.
(Misure di sostegno ai piani di risparmio a lungo termine e al mercato del venture capital)

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 102 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per almeno il 5 per cento in organismi di investimento collettivo del risparmio o società di capitali che investono per un valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo delle attività risultanti dal rispettivo rendiconto di gestione o bilancio d'esercizio in fondi di venture capital, in incubatori certificati, in fondi promossi da angel network italiani o in società di investimento»;

   b) dopo il comma 109 è inserito il seguente:

   «109-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 109, le minusvalenze derivanti dagli investimenti effettuati in fondi di venture capital, in incubatori certificati, in fondi promossi da angel network italiani o in società di investimento, ad esclusione delle società di gestione del risparmio, sono deducibili nello stesso periodo d'imposta e nei successivi non oltre il quarto».

Art. 7.
(Fondo per lo sviluppo
delle
start-up innovative)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, in conformità agli orientamenti dell'Unione europea sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle PMI, di cui alla comunicazione 2006/C 194/02 della Commissione europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 194 del 18 agosto 2006, è istituito il Fondo per lo sviluppo delle start-up innovative, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019, di 8 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 concede:

   a) finanziamenti a fondo perduto per progetti di investimento effettuati da soggetti non residenti che intendono costituire una start-up innovativa nel territorio dello Stato, per un ammontare non superiore a 100.000 euro per ogni progetto di investimento;

   b) cofinanziamenti al 50 per cento delle iniziative di promozione fieristica degli enti territoriali in materia di digitale e di start-up innovative, anche in collaborazione con soggetti internazionali.

  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di richiesta del finanziamento del Fondo di cui al comma 1, di selezione dei progetti, di concessione dei contributi, di monitoraggio e di revoca degli investimenti, nonché la durata minima degli stessi, comunque non inferiore a due anni.

Art. 8.
(Agevolazioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato da parte di start-up innovative e di PMI innovative)

  1. Al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione giovanile, ai datori di lavoro privati titolari di start-up innovative e PMI innovative, di FVC, nonché di fondi promossi da incubatori certificati italiani o angel network, che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, assumono lavoratori che non abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. L'esonero di cui al comma 1 spetta ai datori di lavoro in caso di nuove assunzioni, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali l'esonero sia già stato usufruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato.
  3. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o agevolazioni contributivi previsti dalla normativa vigente.

Art. 9.
(Periodo di congedo per i lavoratori)

  1. I dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati possono chiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni, nel caso in cui intendano costituire una start-up innovativa o una PMI innovativa ovvero impegnarsi in attività manageriali presso le medesime imprese.
  2. Durante il periodo di congedo di cui al comma 1 il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Il periodo di congedo non è computato ai fini dell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
  3. I contratti collettivi disciplinano le modalità di partecipazione agli eventuali corsi di formazione del personale che riprende l'attività lavorativa dopo il periodo di congedo di cui al comma 1.
  4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuati le modalità e i criteri di applicazione del presente articolo.

Art. 10.
(Voucher per consulenze)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, sono stanziati 20 milioni di euro annui allo scopo di rafforzare la qualità dei servizi forniti dalle start-up innovative e dalle PMI innovative, mediante la concessione di contributi a fondo perduto in forma di voucher per l'acquisizione, a seguito della sottoscrizione di un apposito contratto di servizio, di prestazioni consulenziali da parte di amministratori delegati, direttori finanziari, direttori generali, responsabili del marketing e manager digitali temporanei.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di concessione del voucher di cui al comma 1 e la ripartizione delle risorse a esso destinate.

Art. 11.
(Benefìci fiscali per i lavoratori rimpatriati)

  1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, è inserito il seguente:

   «1-ter. In deroga al comma 1, i redditi dei soggetti che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato al fine di costituire una start-up innovativa o una piccola o media impresa innovativa ovvero di svolgere un'attività lavorativa presso le stesse imprese sono esenti da imposizione fiscale».

Art. 12.
(Big data)

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite specifiche modalità per la fruizione e l'elaborazione, anche per finalità commerciali, dei dati delle amministrazioni pubbliche accessibili e disponibili ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da parte delle start-up innovative e delle PMI innovative, nel rispetto dei limiti della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 13.
(Società di investimento
a responsabilità limitata)

  1. In deroga alla normativa vigente in materia di gestione del risparmio stabilita dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le società di investimento possono assumere anche la forma di società a responsabilità limitata, a condizione che i fondi raccolti non siano superiori a 5 milioni di euro. Le società di cui al presente articolo non sono soggette alla vigilanza della Banca d'Italia.

Art. 14.
(Disposizioni in materia di università)

  1. Al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 64, comma 1, dopo le parole: «nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego,» sono inserite le seguenti: «compreso il rapporto di lavoro intercorrente con un'università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca,»;

   b) l'articolo 65 è abrogato.

  2. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2019, per il finanziamento a fondo perduto di studi di fattibilità sui brevetti o sulle invenzioni messe a punto nei laboratori di ricerca al fine di aumentarne il grado di maturità tecnologica. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri per la concessione dei finanziamenti di cui al primo periodo, tenendo conto della partecipazione degli uffici di trasferimento tecnologico delle università nelle fasi di progettazione e di monitoraggio degli studi di fattibilità.
  3. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per il sostegno alla ricerca applicata e allo sviluppo di innovazione, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2019, per il finanziamento a fondo perduto dei progetti di creazione e di sperimentazione dei prototipi nelle start-up innovative. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri per la concessione dei finanziamenti di cui al primo periodo.
  4. Alle società aventi caratteristiche di spin-off o di start-up universitarie e degli enti di ricerca, non si applica l'articolo 5, comma 9, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, sono definiti gli indicatori e i parametri per la valutazione periodica delle università dal punto di vista delle attività di apertura verso il contesto socio-economico mediante la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze, ai fini della ripartizione delle risorse del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e delle ulteriori risorse attribuite a ciascuna università in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti, nonché ai fini della progressione di carriera del personale accademico.
  6. Al fine di sostenere e di qualificare le società aventi caratteristiche di spin-off e start-up universitarie, previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 agosto 2011, n. 168, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a modificare il medesimo regolamento al fine di inserire, tra i criteri che devono essere valutati dalle università ai fini dell'approvazione delle proposte di costituzione delle società: lo sviluppo di prodotti, di soluzioni tecnologiche e di software, anche distribuiti come servizi; il collegamento a un'innovazione chiaramente identificata e derivata dai risultati di ricerca dell'ateneo; l'appartenenza dei diritti di proprietà intellettuale all'ateneo, che ne assegna i diritti di sfruttamento alla società sulla base di un'apposita licenza; il ruolo attribuito agli uffici di trasferimento tecnologico e agli incubatori nell'ambito delle attività della società.