• C. 1307 EPUB Proposta di legge presentata il 25 ottobre 2018

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Atto a cui si riferisce:
C.1307 Concessione di un credito d'imposta in favore dei commercianti al dettaglio di prodotti provenienti da imprese agroalimentari gestite anche da italiani residenti all'estero


FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1307

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BORGHESE

Concessione di un credito d'imposta in favore dei commercianti al dettaglio di prodotti agroalimentari provenienti da imprese agroalimentari gestite anche da italiani residenti all'estero

Presentata il 25 ottobre 2018

  Onorevoli Colleghi! — Si parla ormai da anni di semplificare le procedure burocratiche relative alle piccole e medie imprese agroalimentari e ora sembra giunto il momento di prevedere gli opportuni interventi.
  Negli ultimi anni i numerosi adempimenti che avevano rivestito un importante ruolo regolatorio nel passato si sono rivelati non solo superati, ma addirittura di intralcio alla normale attività delle imprese.
  Pertanto la semplificazione delle procedure costituisce un obiettivo strategico per lo sviluppo del Paese, che tra l'altro si inserisce nel solco delle politiche del Governo, centrate su due principali linee di intervento: la semplificazione amministrativa e quella normativa. Tale politica persegue due obiettivi: 1) ridurre gli oneri e i costi di natura burocratica a carico delle imprese; 2) rivedere i procedimenti amministrativi.
  In agricoltura la semplificazione è strettamente legata alla competitività, che può essere raggiunta mediante la riduzione dei costi impropri che fanno capo alle imprese, pur tenendo conto di alcune difficoltà derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
  Comunque, oggi molto si può fare valorizzando la gestione informatica e telematica delle procedure, nonché ricercando un maggiore livello di cooperazione e di integrazione tra le amministrazioni pubbliche che, a diverso titolo, sono competenti nel settore agroalimentare, chiedendo loro soprattutto di dialogare proficuamente ed eliminare le farraginosità lamentate dalle imprese.
  La presente proposta di legge, quindi, intende riconoscere ai commercianti al dettaglio di prodotti agroalimentari, provenienti da imprese agroalimentari gestite anche da italiani residenti all'estero, agevolazioni fiscali sotto forma di un credito d'imposta, il cui importo diminuisce all'aumentare della distanza tra il luogo di vendita al dettaglio e il territorio di coltivazione dei prodotti, al fine di perseguire lo scopo di sostenere i piccoli produttori locali e residenti all'estero della filiera agroalimentare, incentivando inoltre il consumo dei prodotti con minore impatto ambientale. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né ai fini dell'imposta sulle attività produttive e può essere utilizzato in compensazione e ceduto a terzi.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Credito d'imposta in favore dei commercianti al dettaglio di prodotti agroalimentari)

  1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ai soggetti che esercitano attività di commercio al dettaglio di prodotti agroalimentari provenienti da imprese agroalimentari gestite da italiani, anche residenti all'estero, è riconosciuto un incentivo sotto forma di credito d'imposta.
  2. Le modalità di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1, le modalità di verifica dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e di revoca del beneficio, nonché le modalità di cessione e di restituzione del credito d'imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:

   a) il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno precedente per l'acquisto di prodotti agroalimentari provenienti da coltivazioni ubicate nell'area compresa in un raggio di 50 chilometri di distanza dall'esercizio di vendita al dettaglio;

   b) il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 25 per cento della spesa sostenuta nell'anno precedente per l'acquisto di prodotti agroalimentari provenienti da coltivazioni ubicate nell'area di raggio superiore a 50 chilometri e inferiore a 100 chilometri di distanza dall'esercizio di vendita al dettaglio.

  3. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  4. I soggetti beneficiari del credito d'imposta possono optare per la cessione del corrispondente credito a fornitori o ad altri soggetti privati, che possono cederlo a loro volta a terzi.
  5. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  6. Qualora, a seguito di controlli, sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato degli interessi e delle sanzioni secondo la normativa vigente. Al responsabile dell'indebita fruizione è inibita la possibilità di usufruire di qualunque altro tipo di agevolazione fiscale per i successivi cinque anni.

Art. 2.
(Copertura finanziaria)

  1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a euro 55 milioni per l'anno 2019.
  2. All'onere di cui al comma 1, pari a euro 55 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.