• C. 1273 EPUB Proposta di legge presentata il 16 ottobre 2018

link alla fonte  |  scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.1273 Esenzione dal pagamento dei pedaggi per i veicoli adibiti al soccorso sanitario, anche fuori dei casi di emergenza


FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1273

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
SILLI, SANTELLI, PEREGO DI CREMNAGO, CASSINELLI, NOVELLI, MAZZETTI, PETTARIN, GIACOMETTO, PITTALIS, ROTONDI, MINARDO, MARIA TRIPODI, BATTILOCCHIO, PALMIERI, BAGNASCO, GAGLIARDI, VIETINA, RUFFINO, PORCHIETTO, PELLA, RIPANI, CATTANEO, GERMANÀ, NAPOLI, MUSELLA, ROSSO, SOZZANI, VERSACE, D'ETTORE, CASCIELLO, FATUZZO

Esenzione dal pagamento dei pedaggi per i veicoli adibiti al soccorso sanitario, anche fuori dei casi di emergenza

Presentata il 16 ottobre 2018

  Onorevoli Colleghi! — L'articolo 176 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, disciplina i comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, con specifico riferimento al pagamento di pedaggi autostradali (commi 11 e 11-bis).
  Al fine di regolare e attuare le disposizioni richiamate, l'articolo 373 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dispone, al comma 2, che dal pagamento del pedaggio sono esentati: i veicoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato, della Polizia penitenziaria, dei Vigili del fuoco muniti di apposita targa, compresi quelli in dotazione al Corpo permanente dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano, dell'Ente nazionale per le strade (ANAS), muniti di segni contraddistintivi, dei funzionari del Ministero dell'interno, della Direzione generale della Motorizzazione civile, dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, del Ministero dei lavori pubblici, autorizzati al servizio di polizia stradale.
  Sono esentati, altresì, i veicoli delle Forze armate adibiti al soccorso (ad esempio, ambulanze) nell'espletamento del servizio o al seguito di autocolonne e quelli impiegati in interventi di emergenza e in occasione di pubbliche calamità, nonché i veicoli civili nazionali o esteri che, muniti di specifica attestazione delle competenti autorità, effettuano trasporti di beni di prima necessità in soccorso delle popolazioni colpite da calamità naturali o da eventi bellici.
  Nell'ambito dei veicoli esentati, infine, l'articolo 373, comma 2, del citato regolamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, individua, alla lettera c), anche quelli muniti di targa CRI, nonché quelli delle associazioni di volontariato e di organismi analoghi, senza scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
  In merito a tali disposizioni è stato necessario un intervento interpretativo da parte del Ministero dei lavori pubblici; con circolare n. 3973 del 5 agosto 1997, il Ministero ha specificato che per il riconoscimento dell'esenzione in favore di veicoli di volontariato, di cui all'articolo 373, comma 2, lettera c), del citato regolamento, il veicolo deve soddisfare contemporaneamente le seguenti condizioni: deve essere immatricolato a nome di associazioni di volontariato o di organismi similari non aventi scopi di lucro; deve essere adibito al soccorso con relativi equipaggiamenti ed attrezzature a bordo; deve essere impegnato nell'espletamento del relativo specifico servizio di soccorso; deve essere munito del relativo contrassegno previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 aprile 1994.
  La stessa circolare specifica che l'attività deve essere svolta in condizioni di emergenza, da qui la considerazione delle stesse associazioni di volontariato che hanno ripetutamente segnalato come tale dettaglio di fatto escluda dall'esenzione tutti i casi di trasporto di degenti in condizioni di non emergenza, ostacolandone sostanzialmente il servizio.
  Con la medesima circolare il Ministero distingue tra l'attività «istituzionale», cioè di soccorso o di trasporto in emergenza, svolta dagli enti associazionistici, e quella svolta dietro pagamento di un corrispettivo. Nel primo caso, quindi, i veicoli dell'ente sono da considerare esentati dal pedaggio, mentre nel secondo caso no.
  La disciplina, nonostante la circolare interpretativa n. 3973 del 1997, non è stata ritenuta sufficientemente chiara, tanto che nel corso degli anni successivi sono stati presentati numerosi ricorsi, rendendo necessari successivi interventi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, con la circolare n. 378 del 18 settembre 2014 e con la circolare n. 8758 del 2 ottobre 2014 della Struttura di vigilanza sulle concessioni autostradali (SVCA), ha specificato ulteriormente i casi di esenzione dai pedaggi prevedendo che per «soccorso in emergenza» sono da intendere le attività svolte nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o servizio sanitario regionale o similari: servizio 118; trasporto organi; trasporto sangue ed emoderivati in condizioni di emergenza; trasporto sanitario assistito con medico o infermiere a bordo; trasporto neonatale o pediatrico; trasporto di pazienti oncologici e di pazienti dializzati che necessitano dell'utilizzo dell'ambulanza come da attestazione del centro dialitico.
  La citata circolare n. 8758 del 2014 chiariva inoltre che, con riguardo alle associazioni di volontariato, la casistica indicata è da intendersi riferita ai transiti effettuati su veicoli adibiti al soccorso (ambulanze di tipo «A» o documenti che certifichino da parte della regione o dell'azienda sanitaria locale l'espletamento dell'attività di soccorso).
  Le condizioni fissate per le associazioni di volontariato e per gli organismi similari senza scopo di lucro restano tuttora di incerta applicazione, tenuto conto che dal 2014, malgrado le circolari emanate, sono sorte numerose controversie connesse al mancato riconoscimento dell'esenzione da parte delle società concessionarie autostradali nei confronti di veicoli delle medesime associazioni.
  Un caso eclatante si è verificato in occasione del crollo del Ponte Morandi a Genova, che ha fatto registrare numerose segnalazioni di ambulanze sottoposte al pagamento del pedaggio autostradale; le somme corrisposte sono state successivamente stornate a fronte della presentazione di documentazione attestante le condizioni di soccorso in emergenza nelle quali sono stati impiegati i veicoli. Tale vicenda, inopportuna e inaccettabile, si è conclusa grazie a sollecitazioni specifiche nei confronti dei vertici della concessionaria Autostrade per l'Italia affinché l'esenzione dal pagamento del pedaggio venga applicata nel senso di non richiedere ai veicoli adibiti al soccorso alcun pagamento e non, come invece è avvenuto, rimborsando loro i pedaggi corrisposti.
  Si ritiene pertanto necessario un intervento normativo volto a modificare la disposizione recante l'elenco dei veicoli esentati dal pagamento dei pedaggi autostradali, inserendovi i veicoli delle associazioni di volontariato impegnati nello svolgimento delle proprie attività anche in situazioni non emergenziali.
  In tal senso, all'articolo 1 della presente proposta di legge si delega il Governo a modificare l'articolo 373, comma 2, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, prevedendo che siano esentati dal pagamento del pedaggio i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo servizio, anche fuori dei casi di emergenza.
  All'articolo 2 si dispone che, al fine di verificare la corretta attuazione delle norme, le società concessionarie autostradali trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione con cadenza semestrale, recante i dati dei flussi dei veicoli che hanno avuto accesso alla rete autostradale, nonché gli importi dei pedaggi corrisposti. Oltre al dato complessivo, la relazione deve specificare, in dettaglio, i dati relativi ai veicoli di soccorso e agli eventuali pedaggi pagati dai medesimi. I criteri per la redazione della relazione sono adottati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, sentita l'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori.
  L'articolo 3 dispone, infine, l'invarianza finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 373 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495)

  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a modificare l'articolo 373, comma 2, lettera c), del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nel senso di esentare dal pagamento del pedaggio i veicoli adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo servizio, anche fuori dei casi di emergenza.

Art. 2.
(Obbligo di relazione sull'attuazione dell'articolo 373 da parte delle società concessionarie autostradali)

  1. Al fine di verificare la corretta attuazione dell'articolo 373 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato ai sensi della presente legge, le società concessionarie autostradali trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione semestrale contenente i dati complessivi dei veicoli transitati sulla rete autostradale, distinti per aree geografiche regionali, con l'indicazione dell'importo dei pedaggi corrisposti e dei veicoli di soccorso esentati dal pagamento del pedaggio.
  2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta, con proprio decreto, i criteri per la redazione della relazione di cui al comma 1, sentita l'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori.

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.