• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/01473 DE BERTOLDI - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che a quanto risulta all'interrogante: secondo quanto risulta da un articolo pubblicato dal quotidiano "Il Sole 24...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-01473 presentata da ANDREA DE BERTOLDI
martedì 26 marzo 2019, seduta n.102

DE BERTOLDI - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

secondo quanto risulta da un articolo pubblicato dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" lo scorso 22 marzo 2019, i dottori commercialisti che hanno delle pendenze con la Cassa di previdenza, stanno ricevendo una comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate, che informa che non possono accedere alle disposizioni fiscali (recentemente introdotte), previste per la definizione agevolata cosiddetta "saldo e stralcio e la rottamazione ter";

al riguardo, l'articolo rileva che, in merito alle procedure di definizione agevolata di saldo e stralcio, la stessa Agenzia ha comunicato che non si procederà in via automatica, ma si limiterà a raccogliere le richieste singole, insieme agli enti interessati, mentre per la rottamazione ter, si procederà in ordine sparso, ovvero: alcuni enti di previdenza, come la Cassa forense, consentirà ai propri iscritti di accedere, a differenza invece di altri istituti di previdenza, come la Cassa dei commercialisti, per i quali non sarà possibile;

la Cassa di previdenza dei dottori commercialisti evidenzia, a difesa della sua posizione contraria, l'autonomia riconosciuta alle Casse dalla legge istitutiva prevista dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 di attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che dispone all'articolo 25, comma 5 del regolamento dell'ente, che non consente la maturazione dell'anzianità contributiva a chi accede alle sanzioni e non versa le sanzioni;

a rafforzare l'ente nella sua posizione, l'articolo del medesimo quotidiano economico, menziona altresì la sentenza della Corte costituzionale n. 7/2017, che in merito alla cosiddetta spending review applicata alle Casse ha ammesso che l'invito al risparmio potesse riguardare loro, ma ha escluso che quanto risparmiato potesse andare allo Stato, al fine di tutelare l'equilibrio economico-finanziario dell'ente;

a favore della procedura agevolata in materia di rottamazione ter, per gli iscritti agli enti di previdenza dei professionisti "Il Sole 24 Ore" riporta l'ordinanza n. 29 del 14 febbraio 2018 della Corte costituzionale, che descrive i dubbi di incostituzionalità evidenziati dalla Regione Toscana, per l'estensione agli enti locali; secondo i giudici della Consulta, il contenuto di tale delibera, si può traslare anche alle Casse previdenziali, anche se a differenza delle regioni, non accedono per legge alle risorse statali;

a favore della tesi dell'autonomia della Cassa dei commercialisti, l'articolo di stampa ricorda la sentenza n. 3916 dell'11 febbraio 2019 della Corte di Cassazione, sezione Lavoro, che esclude dal concordato preventivo biennale, previsto dall'articolo 33, comma 2 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, affinché possa valere ai fini dei contributi dovuti; la differenza rispetto alla rottamazione ter è che quest'ultima non incide sui contributi, ma solo su sanzioni e gli interessi;

risulta, pertanto, difficile, conoscere attualmente quale delle interpretazioni potrà prevalere, e pertanto, a giudizio dell'interrogante, nell'attesa che tale ennesimo dubbio in materia fiscale possa essere chiarito, i dottori commercialisti interessati dalle procedure di definizione agevolata, sono impossibilitati a conoscere l'esattezza dei criteri da seguire, considerato che alcuni potrebbero trovarsi davanti alla secca opposizione della Cassa di previdenza, mentre altri in prossimità ai requisiti pensionistici, potrebbero trovarsi nelle condizioni di non accedervi, in attesa di un giudizio in merito alla vicenda, mentre ancora per altri iscritti, la posizione resta "congelata", per cui una volta pagati i contributi la sanzione non sarà modificata nell'importo e probabilmente neanche gli interessi;

a parere dell'interrogante tale vicenda rappresenta l'ennesima dimostrazione delle difficoltà da parte del sistema fiscale nell'introdurre norme certe e chiare all'interno dell'ordinamento vigente, le cui difficoltà applicative e interpretative alimentano dubbi e incertezze nei riguardi dei contribuenti, con gravi ripercussioni economiche e organizzative e alimenta sempre più lo scetticismo e la diffidenza che da decenni caratterizza il sistema tributario nazionale, con la certezza del diritto;

la necessità di rapidi interventi, al fine di definire in maniera netta e precisa quale sia l'orientamento del Ministero in indirizzo, con riferimento a quanto esposto, in relazione alla possibilità di aderire o meno alle procedure di definizione agevolata nei riguardi dei dottori commercialisti, risulta pertanto, a giudizio dell'interrogante, urgente e indifferibile, considerando come la vicenda rappresenti un episodio grave e penalizzante per la categoria dei professionisti interessati, oggetto peraltro di ulteriori complicazioni e vessazioni dalle attuali disposizioni fiscali, nonché dagli adempimenti previsti, come ad esempio la fatturazione fiscale,

si chiede di sapere:

quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere con riferimento a quanto esposto in premessa;

se non convenga che le comunicazioni inviate dall'Agenzia delle entrate alle Casse di previdenza e in particolare a quella dei dottori commercialisti e riportate in premessa, siano ambigue e inosservanti delle disposizioni previste dal decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, in relazione alle procedure per la definizione agevolata dei verbali di constatazione e di accertamento, nonché delle sentenze, sia della Corte costituzionale, che della Corte di Cassazione;

in caso affermativo, quali iniziative urgenti di competenza intenda intraprendere anche nei confronti dell'Agenzia delle entrate, al fine di addivenire in tempi rapidi, ad una soluzione in grado di stabilire in maniera evidente che anche coloro che abbiano pendenze con le Casse di previdenza, ed in particolare quella dei dottori commercialisti, possono aderire alle definizioni con modalità agevolata previste dalle disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.

(4-01473)