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Atto a cui si riferisce:
S.4/00565 IANNONE - Ai Ministri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante: in data 18 settembre 2018 il quotidiano...



Atto Senato

Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 024
all'Interrogazione 4-00565

Risposta. - In merito alla presenza e all'accumulo di materiali contenenti amianto nei Quartieri Spagnoli di Napoli, derivanti verosimilmente dall'esecuzione di lavori di ristrutturazione di alcuni immobili e giacenti da tempo sul sedime stradale, tanto da generare apprensione nei residenti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha inteso precisare che la situazione sembra riconducibile alla condotta di abbandono di rifiuti, di cui all'articolo 192 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il comma 3 dell'articolo 192 stabilisce, infatti, che chiunque violi il divieto di abbandono di rifiuti è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti medesimi, oltre al ripristino dello stato dei luoghi. Il comma 3 specifica, altresì, che il sindaco dispone con apposita ordinanza le operazioni necessarie ed i termini entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. Inoltre, l'articolo 197, al comma 1, lettera b), pone in carico alla Provincia o Città metropolitana l'accertamento delle violazioni alla normativa ambientale.

Pertanto, le competenze per le attività di rimozione e di repressione degli illeciti ambientali sono poste in carico alle competenti autorità locali.

A tal riguardo, la direzione generale della ASL Napoli 1 Centro, a seguito di quanto riportato dal quotidiano "Roma", ha segnalato che si tratta di materiale impropriamente rimosso da un'impresa edile durante i lavori di ristrutturazione all'interno dell'androne dello stabile di via Santa Maria Ogni Bene 23, angolo vico Politi.

In data 17 maggio 2018, la Polizia municipale provvedeva al sequestro, ex art. 321 del codice di procedura penale, del materiale contenente amianto parzialmente rimosso all'interno dell'androne e del materiale di risulta delle attività edili poste sulla pubblica via di fronte all'edificio e contemporaneamente diffidava la ditta edile a provvedere alla messa in sicurezza ad horas sia del materiale contenente amianto rimosso sia dei rifiuti. Il 26 giugno l'amministratore del condominio, in qualità di committente, dava incarico alla ditta "Ever Power" di presentare il piano di lavoro per la rimozione del materiale contenente amianto, ai sensi dell'art. 256 del decreto legislativo n. 81 del 2008, alle competenti strutture della ASL: ciò con riferimento al solo materiale contenente amianto posto sotto sequestro e presente nell'androne del palazzo, poiché per il materiale di risulta presente in strada le analisi, effettuate da laboratorio privato accreditato incaricato, risultano negative alla presenza di materiale contenente amianto.

La ASL ha aggiunto che per poter procedere ai sopralluoghi preliminari alla rimozione del materiale contenente amianto, l'amministratore del condominio ha richiesto all'autorità giudiziaria il dissequestro temporaneo. Tale richiesta, tuttavia, è stata rigettata dal giudice per le indagini preliminari il 2 novembre 2018, in attesa dell'esito delle analisi, già delegate dall'ufficio requirente a struttura pubblica, di tutto il materiale posto sotto sequestro.

Allo stato attuale, la direzione generale della ASL Napoli 1 Centro precisa di essere in attesa delle determinazioni dell'autorità giudiziaria, per procedere all'iter previsto per la bonifica del materiale.

GRILLO GIULIA Ministro della salute

13/03/2019