• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/01018-B/00 ... premesso che: il testo in esame prevede, all'articolo 2 comma 4, che venga riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di taluni requisiti l'accesso al Reddito di cittadinanza e alla...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/1018-B/3/11 presentato da ANNAMARIA PARENTE
lunedì 25 marzo 2019, seduta n. 095

Il Senato,
premesso che:
il testo in esame prevede, all'articolo 2 comma 4, che venga riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di taluni requisiti l'accesso al Reddito di cittadinanza e alla Pensione di cittadinanza, con alcune espresse e limitate esclusioni, regolando, altresì, i rapporti tra il beneficio in esame ed altri strumenti di sostegno al reddito;
tra le principali criticità si segnala quella relativa alla scala di equivalenza adottata per la definizione dell'entità del beneficio economico riconosciuto ai nuclei familiari che potranno accedere al reddito di cittadinanza;
come evidenziato da alcuni soggetti auditi dalle competenti Commissioni parlamentari, il decreto-legge dovrebbe prevedere una più corretta ponderazione in merito alla variabile della disabilità, fattore determinante della povertà relativa e assoluta, sia in termini di erogazione di sostegni economici che di politiche per favorire l'inclusione sociale,
considerato che:
la condizione di disabilità incide in modo significativo sulle intere dinamiche del nucleo familiare, condizionandolo in termini di disponibilità di tempo, di mezzi necessari a garantire l'accesso a determinati servizi e di maggiore necessità di risparmio,
tenuto conto che:
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 ha revisionato l'indicatore della situazione patrimoniale (Isee), introducendo conseguentemente con riferimento alla disabilità tre distinte classi di disabilità - media, grave e non autosufficienza - e franchigie che corrispondono a diversi trattamenti economici,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare, già a partire dal primo provvedimento utile, e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, misure volte ad elevare il parametro della scala di equivalenza di 0,4 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza e di 0,2 per ogni componente con disabilità media come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013 e fino ad un massimo di 2,5.
(0/1018-B/3/11)
PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI