• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/01637-AR/0 ...    premesso che:     come da più parti segnalato, per quanto riguarda le misure volte a favorire una riduzione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico, la...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01637-AR/096presentato daPIZZETTI Lucianotesto diMercoledì 20 marzo 2019, seduta n. 145

   La Camera,
   premesso che:
    come da più parti segnalato, per quanto riguarda le misure volte a favorire una riduzione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico, la soluzione della cosiddetta quota 100 non può rappresentare una reale possibilità per tante categorie di lavoratori;
    tra queste, va ricordato che l'articolo 24, comma 18, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 ha demandato a uno specifico regolamento l'armonizzazione dei requisiti di accesso ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche con requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, armonizzazione poi effettuata con il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157; con tale decreto sono stati armonizzati i requisiti di accesso del personale viaggiante del trasporto pubblico locale (autisti di bus, macchinisti della metropolitana e dei treni del trasporto pubblico locale) per i quali è previsto un anticipo di cinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia rispetto al requisito generale obbligatorio;
    al contrario, la formulazione del citato articolo 24, comma 18, all'ultimo periodo ha, tuttavia, disposto l'applicazione del nuovo regime previdenziale previsto in via generale dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 anche ai macchinisti e al personale viaggiante dell'ex Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, in servizio anche sui treni ad alta velocità, pertanto escludendoli dal suddetto processo di armonizzazione e applicandogli il requisito generale obbligatorio; il trattamento del Fondo speciale permetteva particolari requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia ai lavoratori del settore dei trasporti ferroviari in considerazione della gravosità e peculiarità del lavoro svolto; in virtù del peculiare trattamento pensionistico riconosciuto dalla previgente disciplina questa categoria di lavoratori è stata esclusa dalla normativa previdenziale prevista per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, regolamentati dalla legge 4 novembre 2012, dal decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 e dal comma 17 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011;
    il consistente lavoro di correzione delle diverse antinomie presenti nell'originaria previsione del citato articolo 24 del decreto-legge 201, non è riuscito tuttavia a trovare una soluzione normativa alla peculiare condizione dei macchinisti ferroviari;
    come anche sancito da una recente sentenza della Corte dei conti, detto personale si è visto negare l'accesso al regime previgente alla riforma del dicembre 2011, in ragione di un evidente errore materiale della disposizione di cui all'articolo 24, comma 18, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, nonostante le reiterate segnalazioni ed iniziative parlamentari della passata legislatura volte a porre rimedio a tale formulazione materiale del testo ed alla altrettanto fuorviante applicazione da parte dell'ente previdenziale,

impegna il Governo

ad assumere tempestivamente, per quanto di competenza e previo approfondito confronto con le organizzazioni sindacali, urgenti ed idonee iniziative normative volte ad assicurare un regime previdenziale per i macchinisti ferroviari che tenga conto della gravosità di tale prestazione lavorativa, in coerenza con quanto a suo tempo disposto dalla disciplina previgente il decreto-legge 201 del 2011.
9/1637-AR/96. Pizzetti, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan.