• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/01637-AR/1 ...    premesso che:     il provvedimento in esame contiene, all'articolo 27, disposizioni in materia di giochi; il 4 luglio 2017 è stato firmato a Roma da parte dell'Agenzia delle...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01637-AR/134presentato daCORTELAZZO Piergiorgiotesto diMercoledì 20 marzo 2019, seduta n. 145

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene, all'articolo 27, disposizioni in materia di giochi; il 4 luglio 2017 è stato firmato a Roma da parte dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli un protocollo d'intesa con i regolatori di Francia, Spagna e Portogallo per la costituzione di un «mercato unico» del poker on line, la cosiddetta «liquidità internazionale condivisa»;
    tale iniziativa ha trovato seguito applicativo negli Stati suddetti ma non in Italia. A detta degli operatori internazionali di poker on line, l'accordo ha determinato un rilancio importante di tale offerta di gioco poiché sono aumentati in misura significativa i montepremi massimi e la raccolta;
    secondo notizie di stampa uno dei principali operatori internazionali, intervenendo al salone del gaming «Ice VOX» di Londra, avrebbe raccontato gli effetti della liquidità condivisa in questo modo: «più giorni di attività, più giocatori unici ogni trimestre, più depositi netti»;
    l'attuazione in Italia della «liquidità internazionale condivisa» sul poker on line determinerebbe un effetto un effetto dirompente per i giocatori nazionali, abituati a piattaforme on line di concessionari italiani che offrono un gioco meno rischioso e con puntate più basse;
    tale eventuale offerta aumenterebbe il rischio di dipendenza di dipendenza da gioco d'azzardo per i clienti ed avrebbe un effetto negativo per la raccolta degli operatori nazionali con impatto negativo sul gettito e sull'occupazione di settore;
    la «liquidità internazionale condivisa» andrebbe palesemente contro le linee guida antiriciclaggio in materia di gioco legale appena varate dall'Agenzia delle dogane e dei Monopoli ed estremamente stringenti anche sulla rete fisica oltre sul gioco a distanza;
    l'attuazione dell'Accordo del 6 luglio 2017 sarebbe un atto politico palesemente in contrasto con le scelte del legislatore che negli ultimi mesi ha varato più provvedimenti finalizzati alla protezione del giocatore, della salute, alla riduzione dell'offerta, alla lotta al gioco illegale e al riciclaggio,

impegna il Governo

a dare mandato all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di non attuare l'Accordo firmato in data 4 luglio 2017 con i regolatori di Francia, Spagna e Portogallo relativamente alla «liquidità internazionale condivisa» e di rescindere unilateralmente e formalmente lo stesso nei tempi più brevi possibile.
9/1637-AR/134. Cortelazzo, Bond, Baratto.