• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/01637-AR/1 ...    premesso che:     l'articolo 18-bis, del provvedimento in esame dispone la sospensione del pagamento dei trattamenti previdenziali di vecchiaia o anticipati, erogati dagli...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01637-AR/163presentato daCASINO Micheletesto diMercoledì 20 marzo 2019, seduta n. 145

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 18-bis, del provvedimento in esame dispone la sospensione del pagamento dei trattamenti previdenziali di vecchiaia o anticipati, erogati dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, per alcuni soggetti condannati che si siano volontariamente sottratti all'esecuzione della pena detentiva nonché per i soggetti evasi o latitanti. Esso disciplina le modalità di adozione dei provvedimenti di sospensione, di comunicazione degli stessi provvedimenti agli enti interessati e di revoca della sospensione. Si prevede l'assegnazione delle risorse derivanti dall'applicazione delle suddette disposizioni al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura nonché agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (comma 5);
    la disposizione del comma 5 è mutuata dall'articolo 2, comma 63, della legge n. 92 del 2012. Si tratta però di un riferimento normativo datato in quanto il «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura», di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, è stato nel frattempo rinominato in «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura e dei reati intenzionali violenti» dall'articolo 14, comma 1, L. 7 luglio 2016, n. 122 e poi in «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici» dall'articolo 11, comma 4, L. 11 gennaio 2018, n. 4,

impegna il Governo

a monitorare l'applicazione delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di modificare, con i primi provvedimenti utili, la normativa in oggetto, adottando le misure integrative e correttive descritte, in particolare riassegnando le risorse al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225.
9/1637-AR/163. Casino.