• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/01702 (5-01702)



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01702presentato daDE LORENZO Rinatesto diMartedì 19 marzo 2019, seduta n. 144

   DE LORENZO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   l'Iva rappresenta la principale fonte di entrate tributarie per lo Stato che viene riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso;

   ai sensi di quanto previsto dall'articolo 53 della Costituzione «tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva»;

   esistono tuttavia determinate prestazioni, come quelle sanitarie, che sono espressamente esentate dal pagamento dell'Iva in ragione del loro carattere di utilità sociale;

   costituiscono prestazioni esenti dall'Iva ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, n. 19, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 «le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali»;

   ai fini dell'esenzione Iva di cui all'articolo sopra richiamato devono sussistere due tipi di requisiti: uno di carattere soggettivo (autorizzazione all'erogazione di tali prestazioni da parte del Ministero della salute) e uno di carattere oggettivo (le cure termali per essere qualificate come prestazioni di carattere sanitario devono essere dirette a pazienti cui sia stata diagnosticata una patologia tra quelle di cui al decreto ministeriale n. 15 del 1994 e che siano muniti di una prescrizione medica per le terapie termali);

   per usufruire dell'esenzione Iva per le prestazioni termali non può prescindersi dalla sussistenza di una certificazione medica che attesti una patologia e che prescriva un percorso termale a scopo curativo;

   l'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge n. 323 del 2000 stabilisce che: «le cure termali sono erogate negli stabilimenti delle aziende termali che utilizzano, per finalità terapeutiche, acque minerali e termali, nonché fanghi, sia naturali sia artificialmente preparati, muffe e simili, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, qualora le proprietà terapeutiche delle stesse acque siano state riconosciute ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, lettera t), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 119, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»;

   è fondamentale operare una distinzione tra gli stabilimenti termali e i centri benessere, in quanto solo i primi possono essere considerati idonei a svolgere prestazioni di cura che, se eseguite su pazienti affetti da una patologia e muniti di prescrizione medica, in quanto prestazioni sanitarie, sono esentate dal pagamento dell'Iva. I centri benessere, invece, svolgono attività ricreative assoggettabili a tassazione Iva;

   nella sentenza n. 14430 del 2017 la Commissione tributaria provinciale di Napoli afferma che: il tenore letterale dell'articolo 10, n. 19, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 è chiaro ed inequivoco nel richiedere, ai fini dell'esenzione in esame, la sussistenza di prestazioni di cura. I termini impiegati per individuare le esenzioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 richiedono una interpretazione restrittiva in quanto costituiscono deroghe al principio secondo cui l'IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso. Ebbene, l'espressione utilizzata (cura) non può che indicare quelle prestazioni — di natura medica — che hanno lo scopo di diagnosticare, curare e, se possibile, guarire malattie o problemi di salute, nonché di mantenere o ristabilire la salute delle persone –:

   se e quali iniziative intenda intraprendete il Governo al fine di chiarire se il termine «cura», cui fa riferimento l'articolo 10, n. 19, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, debba essere inteso nel senso tale da ricomprendere solo quelle prestazioni di natura medica che abbiano lo scopo curativo oppure se debba essere inteso in senso talmente lato da ricomprendere anche le prestazioni preventive di uno stato di malattia o migliorative della qualità della vita.
(5-01702)