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Atto a cui si riferisce:
C.1027 Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura


FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1027

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CIPRINI, GRANDE, TRIPIEDI, PALLINI, SABRINA DE CARLO, DAVIDE AIELLO, AMITRANO, CABRAS, CAPPELLANI, COLLETTI, COSTANZO, CUBEDDU, DE LORENZO, DEL GROSSO, DI STASIO, EHM, EMILIOZZI, GIANNONE, INVIDIA, OLGIATI, PERCONTI, ROMANIELLO, SEGNERI, SIRAGUSA, SURIANO, TUCCI, VILLANI, VIZZINI

Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura

Presentata il 31 luglio 2018

  Onorevoli Colleghi! — Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha, all'interno del proprio organico, nei vari Paesi del mondo, molti dipendenti; attualmente, sono in servizio 2.767 impiegati di ruolo, 2.642 impiegati a contratto, di cui 2.022 a contratto locale e 620 a contratto italiano, e 13 di altre amministrazioni. Questo personale è preposto a ogni genere di attività che afferisce ai compiti istituzionali degli uffici diplomatico-consolari, alla sicurezza degli interessi nazionali e dei cittadini, alla proiezione dell'attività culturale all'estero, di quella commerciale, del diritto di voto da parte dei cittadini italiani all'estero, per giungere, da ultimo, anche a quella riguardante la politica d'immigrazione e di gestione delle frontiere.
  Essi sono a tutti gli effetti parte del personale dell'amministrazione degli affari esteri, che è costituita dalla carriera diplomatica, dalla dirigenza, dal personale delle aree funzionali, nonché dagli impiegati a contratto in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero. Nonostante l'apporto determinante fornito da questi dipendenti al buon funzionamento della macchina dello Stato all'estero, essi costituiscono per la pubblica amministrazione una enclave a sé. Il loro status giuridico presenta gravi lacune normative, oltre che procedurali, tali da rendere questa particolare categoria di lavoratori sotto certi aspetti vessata, a parere dei proponenti della presente proposta di legge, a livello ordinamentale e organizzativo.
  Il trattamento retributivo e previdenziale del personale a contratto «locale» presso la rete diplomatica e consolare italiana, nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, sotto molti aspetti e in diverse realtà territoriali, rappresenta un grande problema per carenza di omogeneità e di adeguatezza salariale.
  Il livello retributivo dei citati dipendenti, dunque, appare essere non idoneo e adeguato al costo della vita del posto dove esercitano l'attività lavorativa ma, quel che è peggio, in alcuni casi risulta una differenza salariale di gran lunga maggiore al 100 per cento tra un dipendente con contratto regolato dalla legge italiana rispetto a uno, con analoghe funzioni e competenze, regolato dalla legge «locale».
  Il quadro normativo di riferimento per tale categoria di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, attualmente in vigore, risulta dai seguenti principali strumenti normativi:

   il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri);

   la legge 22 dicembre 1990, n. 401 (Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero);

   la legge 28 luglio 1999, n. 266 (Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura);

   il decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103 (Disciplina del personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero, a norma dell'articolo 4 della legge 28 luglio 1999, n. 266).

  Occorre fare poi riferimento anche a tutto il complesso di norme, peraltro cospicuo, per l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per assicurare la corretta applicazione della disciplina del personale a contratto.
  L'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 ha sancito il principio della congruità retributiva dei dipendenti a contratto presso le ambasciate italiane all'estero, tuttavia il disposto della norma rimane di fatto, in parte, disatteso; infatti, esso ha stabilito testualmente che «La retribuzione annua base è determinata in modo uniforme per Paese e per mansioni omogenee. Può essere consentita in via eccezionale, nello stesso Paese, una retribuzione diversa per quelle sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita».
  Il decreto legislativo n. 103 del 2000, che ha novellato tutto il titolo VI della parte seconda (Impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura) del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 (articoli da 152 a 167) ha di fatto suddiviso la categoria del personale a contratto in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero in due categorie: da un lato, il personale assunto prima del citato decreto legislativo e destinatario della contrattazione collettiva oltre che delle norme previgenti, dall'altro il personale assunto successivamente con contratto cosiddetto «a legge locale». Malgrado le esigenze di armonizzazione del regime giuridico degli impiegati, il menzionato decreto legislativo ha innescato un evidente disordine normativo in virtù del quale si sovrappongono norme italiane, disposizioni straniere e disposizioni convenzionali, oltre che norme del diritto internazionale pubblico, creando problemi di applicazione e di interpretazione delle norme a netto svantaggio di questa categoria di lavoratori, che risente in prima persona della difficoltà normativa vigente in materia.
  Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2016 (Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2017 per i lavoratori all'estero), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 2017, riguarda il personale inviato all'estero dalle imprese italiane ed è aggiornato ogni anno, mentre quello riguardante il personale a contratto con regime dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non viene rinnovato dal 2003. Peraltro, comunica lo stesso Ministero, un innalzamento degli importi non è possibile, perché, di conseguenza, aumenterebbe anche la spesa pensionistica.
  In materia di adeguamenti retributivi si registrano non poche sentenze emesse in prima e in seconda istanza dal tribunale di Roma, ma anche in sede di corte d'appello, a seguito di vertenze intentate dai dipendenti, con le quali i giudici respingono le motivate richieste di aumenti retributivi, attesi talvolta anche da quindici anni, statuendo il principio che, ai sensi del citato decreto legislativo, l'esercizio di adeguamento degli stipendi dei dipendenti avviene al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale unicamente su base discrezionale. Per fare un esempio, risulta che il personale a contratto presso l'ambasciata d'Italia e l'istituto italiano di cultura in India si sia lamentato di essere stato oggetto di una grave discriminazione sotto il profilo economico, perpetrata anche in base alla cittadinanza. I dislivelli retributivi in India, come in altri Paesi, sono stati definiti, non a torto, da taluni al di sotto della soglia minima di sostentamento, nonostante i due lievi miglioramenti adeguativi del 2013 e del 2016.
  Peraltro, il Times of India, già nell'anno 2012, a seguito del ricorso presentato in tribunale da alcuni lavoratori dipendenti a contratto presso l'ambasciata italiana a Nuova Delhi, riportava la notizia che l'ambasciata italiana era stata chiamata a rispondere alla giustizia per discriminazione razziale ed etnica, per ragioni legate alla differenza retributiva tra dipendenti con cittadinanza italiana e indiana. Inoltre, alcuni impiegati locali presso la rappresentanza diplomatica italiana in India, percettori di stipendi varianti tra i 380 e 500 euro mensili, che hanno adito il tribunale di Roma per ottenere, in via giudiziale, il riconoscimento al diritto di aumenti retributivi, si sono visti respingere la loro istanza per infondatezza e per tale motivo il giudice italiano li ha condannati al pagamento di una penalità pari a 4.000 euro.
  Pertanto, si rende necessario un intervento strutturale per garantire a tutti i dipendenti, in ciascuna delle sedi diplomatiche italiane all'estero, un adeguato trattamento retributivo, anche allo scopo di assicurare il rispetto dei diritti dei lavoratori nonché del buon nome e dell'onorabilità dell'Italia. L'intento della presente proposta di legge è quello, innanzitutto, di definire una norma integrativa e chiarificatrice per rendere più intelligibile e sempre applicabile il disposto normativo dettato dall'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 (come modificato dal citato decreto legislativo n. 103 del 2000) che, come detto, in alcuni casi risulta essere disatteso.
  In particolare, riguardo alle retribuzioni si prevede di non consentire più che il riferimento vincolante al valore delle stesse, corrisposte da altri Paesi ai propri dipendenti, sia considerato un parametro di priorità assoluta. È previsto, altresì, che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvalga di agenzie, come nel caso dei diplomatici e delle qualifiche funzionali, per verificare la congruità tra la retribuzione stabilita dal contratto e le condizioni del mercato del lavoro locale, nonché l'aumentato costo della vita.
  Inoltre si modifica il rapporto tra le rappresentanze diplomatiche e quelle sindacali, atteso che a oggi non è fatto obbligo di concordare le modifiche contrattuali necessarie, anche a carattere economico, nel senso di prevedere accertamenti periodici in accordo con le rappresentanze sindacali e non «sentendole» come prevede la normativa vigente. Infine, si estende anche agli impiegati a contratto locale assunto ai sensi dell'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 le norme in materia di termini perentori sia della contestazione disciplinare sia della conclusione del procedimento disciplinare, così come riviste dal decreto legislativo n. 75 del 2017.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo comma dell'articolo 154, le parole: «sentite anche le» sono sostituite dalle seguenti: «periodicamente, in accordo con le»;

   b) l'articolo 157 è sostituito dal seguente:

   «Art. 157. (Retribuzione)1. La retribuzione annua è fissata dal contratto individuale sulla base delle retribuzioni, comprensive di tutti i benefìci aggiuntivi, corrisposte nella stessa sede dalle organizzazioni internazionali e da rappresentanze diplomatiche, uffici consolari e istituzioni culturali di altri Paesi, in primo luogo dell'Unione europea, delle condizioni del mercato del lavoro locale, pubblico e privato, assimilabile agli impiegati assunti a contratto nonché del costo della vita. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a tale fine si avvale di agenzie specializzate a livello internazionale, tenendo altresì conto delle indicazioni fornite annualmente dalle organizzazioni sindacali. La retribuzione deve comunque essere congrua e adeguata a garantire l'assunzione degli elementi più qualificati.
   2. La retribuzione annua base è suscettibile di revisione in relazione alle variazioni dei termini di riferimento di cui al comma 1, alla crescita media delle retribuzioni del mercato del lavoro locale e all'andamento del costo della vita.
   3. La retribuzione annua base è determinata in modo uniforme per Paese e per mansioni omogenee. Può essere consentita in via eccezionale, nello stesso Paese, una retribuzione diversa per le sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita.
   4. La retribuzione è fissata e corrisposta in valuta locale, fatta salva la possibilità di ricorrere ad altra valuta, in presenza di particolari motivi e tenuto conto di particolari situazioni di instabilità valutaria esistenti nel Paese. Agli effetti di cui al presente titolo, il corrispettivo in euro della retribuzione corrisposta all'estero è calcolato secondo un tasso di ragguaglio stabilito ai sensi dell'articolo 209»;

   c) al secondo comma dell'articolo 157-sexies, le parole: «45 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «90 giorni»;

   d) all'articolo 164 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «Agli impiegati a contratto si applicano i termini perentori per la contestazione di addebito e per la conclusione del procedimento disciplinare previsti per il restante personale destinatario del contratto collettivo nazionale di lavoro Ministeri».