• C. 1264 EPUB Proposta di legge presentata il 12 ottobre 2018

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Atto a cui si riferisce:
C.1264 Istituzione del Comitato interministeriale per l'industria nazionale dei materiali di armamento e disposizioni per la tutela della qualità tecnologica e delle esportazioni del settore


FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1264

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
FERRARI, MOLINARI, FANTUZ, ZICCHIERI, TOCCALINI, BELOTTI, FURGIUELE, MARCHETTI, PAOLINI, PETTAZZI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BONIARDI, BORDONALI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CAPITANIO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, COLMELLERE, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FOGLIANI, FORMENTINI, FRASSINI, GASTALDI, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LAZZARINI, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI, MORELLI, MOSCHIONI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PATELLI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, STEFANI, TARANTINO, TATEO, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VINCI, ZIELLO

Istituzione del Comitato interministeriale per l'industria nazionale dei materiali di armamento e disposizioni per la tutela della qualità tecnologica e delle esportazioni del settore

Presentata il 12 ottobre 2018

  Onorevoli Colleghi! — L'esito sfavorevole al nostro Paese della gara indetta dalla Difesa australiana per il rinnovamento parziale della flotta d'altura della sua Marina, che necessitava di un gruppo di nuove fregate, fa riflettere. Il Governo di Canberra ha infatti optato in favore di un prodotto britannico esistente solo allo stato di progetto, mentre l'Italia disponeva delle fregate europee multi missione (FREMM), fregate di ultima generazione che stanno progressivamente entrando in linea.
  A determinare la sconfitta non ha concorso soltanto il tradizionale vantaggio di cui gode il Regno Unito quando si tratta di vendere sistemi d'arma a Paesi che fanno parte del Commonwealth, ma hanno contribuito pure l'energia e la tenacia con le quali lo Stato britannico ha sostenuto il proprio fornitore, anche con una presenza costante delle istituzioni.
  Altrettanto recentemente, il gruppo Fincantieri è stato fatto bersaglio di un'aggressiva campagna diffamatoria sulla stampa francese, condotta in particolare tramite la testata La Tribune, alla quale, secondo alcuni organi di stampa, non sembra essere stata estranea l'Agenzia per la diffusione dell'informazione tecnologica (Adit), che è ritenuta prossima ai servizi transalpini e che starebbe cercando di minare l'autorevolezza della società cantieristica italiana, forse anche allo scopo di impedirle di divenire troppo forte nel momento in cui si appresta a diventare il partner di Naval Group.
  Giova ricordare in questo contesto come il mercato mondiale dei materiali di armamento sia fra i più complessi esistenti al mondo, sia in ragione del carattere strategicamente sensibile del suo campo di attività, sia a causa degli alti rendimenti che è in grado di garantire a chi riesca a ritagliarsi un ruolo importante al suo interno.
  La disponibilità di un'efficiente industria nazionale dei materiali di armamento è infatti uno strumento di difesa della sovranità dello Stato, agevolando il rinnovamento costante degli equipaggiamenti in dotazione alle Forze armate e contribuendo in vario modo alla crescita del prodotto interno lordo (PIL). L'industria dei materiali di armamento sostiene, inoltre, la ricerca avanzata nel campo dei sistemi e della strumentazione ad alta intensità di tecnologia, che spesso hanno rilevanti ricadute anche sul piano delle produzioni civili, offre impieghi ad alto valore aggiunto e, nel caso del nostro Paese, dà un apporto rilevante all'equilibrio dei conti con l'estero.
  L'industria nazionale dei materiali di armamento vale attualmente lo 0,8 per cento del PIL, corrispondente a oltre 13,5 miliardi di euro, e garantisce occupazione diretta a quasi 45.000 persone, che salgono a oltre 100.000 se si considerano le persone coinvolte indirettamente e l'indotto.
  Tale patrimonio è il risultato di sforzi continui, ma la sua conservazione non è né automatica né scontata. L'ambiente estremamente competitivo e la compenetrazione dell'azione imprenditoriale con quella della diplomazia estera degli Stati che competono con il nostro generano di continuo sfide e attriti. Non sempre la lotta è ad armi pari, circostanza che tende a danneggiare in particolare le imprese del nostro Paese. In Australia, la Difesa italiana aveva fatto arrivare in visita la fregata FREMM Carabiniere, ma alla fine ha vinto un progetto britannico ancora sulla carta, anche per l'efficace azione di lobby promossa dal Governo di Londra, che si aggiungeva all'obiettivo vantaggio rappresentato dai legami interni al Commonwealth.
  Proprio per questi motivi si ritiene necessario colmare lo svantaggio che spesso penalizza le nostre imprese del comparto. Occorre farlo anche in ragione del crescente pericolo di acquisizioni estere ostili, spesso celato dietro la lusinga di cooperazioni «asimmetriche», e del consistente rischio di vedere pregiudicate molte occasioni di business all'estero.
  La soluzione che qui si prospetta è una forma di protezione e di valorizzazione tramite lo svolgimento di un'azione pubblica di tipo strategico.
  A questo scopo, la presente iniziativa legislativa propone di mettere a disposizione del comparto una cabina di regia istituzionale al massimo livello, incardinata nella Presidenza del Consiglio dei ministri, simile a quella recentemente creata per il comparto aerospaziale, ma a differenza di quella dotata anche di un organo di staff permanente, attivo a supporto delle imprese 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana. Si tratta di fare un'operazione nuova e di tipo diverso, in cui si combina la formulazione degli orientamenti strategici con l'istituzione di una cellula attiva permanente, in grado di allertare le imprese in merito alle opportunità che si palesano sul mercato, o ai rischi conseguenti alle iniziative intraprese dai competitori, e soprattutto di offrire loro un servizio di assistenza continuo.
  Il Comitato interministeriale per l'industria nazionale dei materiali di armamento e il Nucleo tecnico-operativo a esso associato opererebbero nel pieno rispetto della normativa vigente concernente l'esportazione dei beni di natura militare. Non si desidera, infatti, fare del nostro Paese il retroterra industriale di Stati in guerra o sottoposti a embargo, ma soltanto ripristinare eque condizioni di competizione all'interno del mercato mondiale legale dei materiali di armamento, in particolare nei confronti dei nostri alleati, dei quali tra l'altro siamo anche spesso partner nello sviluppo dei grandi progetti pluriennali che non sono più alla portata dei singoli Stati.
  La presente proposta di legge consta di tre articoli.
  Nel primo si enunciano le finalità del provvedimento. Nel secondo si istituisce il Comitato interministeriale per l'industria nazionale dei materiali di armamento, descrivendone la composizione ed elencandone i compiti. Il terzo articolo è dedicato all'organo esecutivo del sistema, il Nucleo tecnico-operativo incaricato materialmente di agire da interfaccia tra i vertici del Governo e il sistema delle imprese e di assistere quest'ultimo nella penetrazione sui mercati mondiali.
  Attese l'importanza del provvedimento proposto e la sua elevata valenza ai fini della tutela della produzione nazionale e della sua tecnologia, nonché della difesa dei livelli occupazionali di un comparto che garantisce redditi e gettito fiscale elevati, se ne raccomanda la rapida approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

  1. L'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento delle politiche per la tutela dell'eccellenza tecnologica e per le esportazioni dell'industria dei materiali di armamento spettano al Presidente del Consiglio dei ministri, che vi provvede nell'interesse dello Stato con l'ausilio di un Comitato interministeriale per l'industria nazionale dei materiali di armamento.
  2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri al quale delegare le funzioni di cui al comma 1 e l'ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri incaricato delle attività di supporto, di coordinamento e di segreteria.

Art. 2.
(Comitato interministeriale per l'industria nazionale dei materiali di armamento)

  1. Nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dall'articolo 1, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri delegato è coadiuvato da un Comitato interministeriale per l'industria nazionale dei materiali di armamento, di seguito denominato «Comitato», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
  2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri delegato ed è composto dai Ministri della difesa, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, nonché dal Direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. I Ministri possono delegare la loro partecipazione al Comitato a un vice Ministro o a un Sottosegretario di Stato competente per i rispettivi dicasteri.
  3. All'atto del proprio insediamento, il Comitato adotta il proprio regolamento interno, che ne disciplina le attività, e istituisce il Nucleo tecnico-operativo (NTO), posto alle sue dipendenze.
  4. In merito agli specifici argomenti discussi dal Comitato, il Presidente del Consiglio dei ministri può invitare a partecipare alla seduta Ministri o Sottosegretari di Stato di altri dicasteri e rappresentanti di enti pubblici e privati la cui presenza sia ritenuta utile allo svolgimento delle funzioni del Comitato. Ai soggetti invitati non spettano gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi di spese di missione si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente di ciascuna amministrazione.
  5. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai componenti del Comitato non sono riconosciuti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  6. Il Comitato, nell'ambito e a supporto dei compiti di alta direzione, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri:

   a) nel rispetto dei limiti di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, definisce gli indirizzi del Governo in materia di fabbricazione e di esportazione dei materiali di armamento, con particolare riferimento alla tutela delle capacità nazionali rispetto al rischio di acquisizioni estere ostili, alla promozione del settore nei mercati esteri, alle partnership industriali, alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alle relative ricadute sul settore;

   b) individua le misure per l'incentivazione dell'innovazione tecnologica nel settore, anche tramite lo sfruttamento economico dei brevetti, prevedendo modalità di equa remunerazione dei prodotti dell'ingegno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 65, comma 5, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;

   c) definisce gli indirizzi per lo sviluppo della cooperazione nel settore della produzione dei materiali di armamento tra le amministrazioni pubbliche, gli enti di ricerca, le strutture universitarie e l'industria, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese del settore;

   d) incoraggia la collaborazione tra le imprese italiane operanti nel campo della produzione dei materiali di armamento, allo scopo di rafforzarne la competitività internazionale anche ai fini della partecipazione in posizione vantaggiosa ai consorzi multinazionali costituiti in vista della realizzazione di programmi complessi;

   e) orienta le attività operative di sostegno alla penetrazione nei mercati esteri, con particolare riferimento all'acquisizione di informazioni sensibili, alla loro successiva diffusione alle imprese nazionali del comparto, nonché al supporto politico e logistico delle candidature italiane nelle gare internazionali d'appalto;

   f) promuove lo sviluppo dei programmi che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale e di tipo duale, con particolare riferimento alle applicazioni per la sicurezza civile e militare, anche in raccordo con i programmi internazionali ed europei a valenza strategica;

   g) predispone e invia, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione alle Camere contenente l'illustrazione delle attività e dei risultati ottenuti per quanto concerne la tutela e la promozione dell'industria aerospaziale e della difesa nazionale;

   h) promuove, altresì, il trasferimento di conoscenze dal settore della ricerca ai servizi di pubblica utilità, ove possibile, con riferimento alla previsione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'attività dell'uomo.

  7. L'istituzione del Comitato non pregiudica l'esercizio delle attività autorizzatorie e di controllo spettanti all'Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento (UAMA) e all'Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento (UPCMA).
  8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3.
(Nucleo tecnico-operativo per il sostegno all'industria nazionale dei materiali di armamento)

  1. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 2, il Comitato si avvale del supporto fornito dall'NTO, composto da personalità designate da ciascuna delle amministrazioni rappresentate nel Comitato e integrato da esperti del settore, provenienti anche dall'industria nazionale dei materiali di armamento, selezionati secondo procedure obiettive e trasparenti, nel rispetto della normativa vigente.
  2. L'NTO agisce da organo di staff del Comitato ed è strutturato in modo da assicurarne l'operatività permanente sulla base di un regolamento adottato dal Comitato.
  3. L'NTO ha una segreteria permanente, insediata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e dispone di due divisioni, una competente per l'analisi di situazione e una, operativa, per la promozione sui mercati internazionali dei beni ad alta intensità tecnologica prodotti dall'industria italiana e degli impieghi militari o duali del personale e dei mezzi, anche tramite la partecipazione a consorzi multinazionali. Il regolamento adottato dal Comitato ai sensi del comma 2 stabilisce la consistenza dei contingenti di personale destinati alle divisioni dalle amministrazioni interessate.
  4. Ai componenti dell'NTO non spettano gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi di spese di missione o alla remunerazione di eventuali straordinari si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente di ciascuna delle amministrazioni interessate, con esclusione dei soggetti privati, per i quali non sono previsti rimborsi a carico della finanza pubblica.
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.