• C. 696-1169-1313-1604-A EPUB (richiesta autorizzazione a riferire oralmente il 13 marzo 2019); BRESCIA Giuseppe, Relatore per la maggioranza

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Atto a cui si riferisce:
C.1313 Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie


FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 11

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1    
                    Articolo 2    
                    Articolo 3    
                    Articolo 4    
                    Articolo 5    
                    Articolo 6    
                    Articolo 7    

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 696-1169-1313-1604-A

PROPOSTA DI LEGGE

696

d'iniziativa dei deputati
DE MARIA, MORASSUT, CASTELLI, PELLICANI,
SOVERINI, SPERANZA, CARNEVALI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sullo stato della sicurezza e sul degrado delle città

Presentata il 6 giugno 2018

e

PROPOSTE DI LEGGE

1169

d'iniziativa dei deputati
LUPI, COLUCCI, SANGREGORIO, TONDO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

Presentata il 18 settembre 2018

1313

d'iniziativa dei deputati
GELMINI, SISTO, CALABRIA, MILANATO, RAVETTO, SANTELLI, SILLI, SORTE, TARTAGLIONE, SPENA

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

Presentata il 26 ottobre 2018

1604

d'iniziativa dei deputati
RAMPELLI, MELONI, ACQUAROLI, BELLUCCI, BUCALO, BUTTI, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, CROSETTO, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FIDANZA, FOTI, FRASSINETTI, GEMMATO, LOLLOBRIGIDA, LUCASELLI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, ZUCCONI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

Presentata il 18 febbraio 2019

(Relatore per la maggioranza: BRESCIA)

NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 13 marzo 2019, ha deliberato di riferire in senso contrario sulla proposta di legge n. 696. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
Per il testo delle proposte di legge nn. 1169, 1313 e 1604 si vedano i relativi stampati.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

NULLA OSTA

TESTO
della proposta di legge n. 696

TESTO
della Commissione

Art. 1.
(Istituzione e durata).

  La Commissione propone la reiezione della proposta di legge

  1. È istituita, per la durata della XVIII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della sicurezza e sul degrado delle città, di seguito denominata «Commissione».

  2. La Commissione presenta alle Camere una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. Il presidente della Commissione trasmette alle Camere, dopo sei mesi dalla costituzione della Commissione stessa, una relazione sullo stato dei lavori.

Art. 2.
(Composizione).

  1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

  2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

  3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vice presidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

  4. La Commissione elegge al proprio interno due vice presidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vice presidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

Art. 3.
(Compiti della Commissione).

  1. La Commissione ha il compito di:

   a) individuare le aree critiche sulle quali intende operare per accertare lo stato del degrado delle città e delle loro periferie, con particolare attenzione alle implicazioni sociali e della sicurezza legate anche a una maggiore presenza di stranieri residenti;

   b) rilevare l'eventuale esistenza e la distribuzione geografica delle situazioni di degrado e disagio sociale delle periferie delle città, attraverso l'ausilio delle istituzioni, degli enti locali e degli istituti pubblici e privati che si occupano di immigrazione e di povertà;

   c) effettuare un monitoraggio del rischio e delle connessioni che possono emergere tra il disagio delle aree urbane e i fenomeni della radicalizzazione e dell'adesione al terrorismo di matrice religiosa fondamentalista da parte dei figli degli immigrati di prima generazione aventi cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea;

   d) acquisire gli elementi oggettivi e le proposte operative che provengono dalle città nelle quali si è raggiunto un buon livello di integrazione e dove il disagio sociale e la povertà sono stati affrontati con efficaci interventi pubblici e privati;

   e) individuare le aree nelle quali sono più diffusi i fenomeni dell'abusivismo edilizio e dell'occupazione abusiva degli immobili di edilizia economica e popolare;

   f) individuare programmi finalizzati ad ampliare i servizi per l'erogazione di prestazioni sociali a sostegno delle misure di contrasto della povertà e delle diseguaglianze nelle periferie;

   g) riferire alle Camere indicando eventuali interventi, anche di carattere normativo, ritenuti utili per rimuovere le situazioni di degrado delle città e delle loro periferie e per attuare politiche per la sicurezza che possano prevenire fenomeni di reclutamento di terroristi e di radicalizzazione.

  2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 la Commissione può avvalersi della collaborazione degli enti locali, delle istituzioni, di istituti di statistica e delle banche di dati delle Forze di polizia.

Art. 4.
(Attività di indagine).

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria.

  2. La Commissione non può adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

  3. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

  4. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

  5. Qualora gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione.

Art. 5.
(Richiesta di atti e documenti).

  1. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all'oggetto dell'inchiesta. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

  2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 6.
(Obbligo del segreto).

  1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta, di cui all'articolo 5, comma 2.

  2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

  3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7.
(Organizzazione interna).

  1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.

  2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento.

  3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie. La scelta è operata dal presidente sentita la Commissione.

  4. Per l'adempimento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

  5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 60.000 euro annui e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata di certificazione delle spese sostenute.