• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
C.3/00606 (3-00606)



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-00606presentato daPLANGGER Albrechttesto diMartedì 12 marzo 2019, seduta n. 140

   PLANGGER, GEBHARD, SCHULLIAN e EMANUELA ROSSINI. – Al Ministro dell'interno . – Per sapere – premesso che:

   nuove disposizioni normative – introdotte dal decreto-legge n. 113 del 2018 – sulla circolazione in Italia di veicoli con targa estera, prevedono il divieto a chi risieda in Italia da più di 60 giorni di circolare con veicoli immatricolati all'estero, salvo che per alcune forme di leasing, comodato o noleggio;

   la sanzione va da 712 a 2.848 euro, fermo amministrativo del veicolo e confisca se entro 180 giorni non viene immatricolato in Italia o condotto al confine;

   la mancanza del documento che certifica il leasing, comodato o noleggio viene sanzionata da 250 a 1.000 euro, con obbligo di esibizione entro 30 giorni e fermo amministrativo del veicolo nel frattempo;

   tali norme sono state introdotte per bloccare gli abusi dei «furbetti» che, residenti in Italia, per evitare sanzioni o controlli fiscali, non pagare il bollo e per godere di tariffe assicurative più basse, circolano con targhe estere;

   contraddittoria è la tolleranza rispetto alla concessione di autovetture in leasing o in locazione ai residenti e alle imprese italiane da parte di un'impresa costituita in altro Stato dell'Unione europea, che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o effettiva; fattispecie consentita negli altri Paesi europei, ma temperata dall'obbligo della targa nazionale;

   le nuove disposizioni stanno producendo un pesante effetto collaterale: in Italia ora è vietato guidare l'auto di un parente, di un amico o di un collega che abitano all'estero, anche occasionalmente;

   nelle zone di confine ciò comporta situazioni paradossali: si pensi ai parenti che non possono guidare l'auto perché immatricolata all'estero, mentre il proprietario è in visita di cortesia, lavoro o svago e che, per un malessere, maltempo o perché ha bevuto un bicchiere di troppo, non può essere riaccompagnato con la sua vettura a casa, magari a pochi chilometri di distanza;

   si rischia di creare situazioni inutilmente vessatorie e poco comprensibili, soprattutto ai cittadini che vivono nei territori di confine e che spesso sono abituati a oltrepassarlo frequentemente se non quotidianamente e per i frontalieri che hanno a disposizione un'autovettura di servizio della ditta estera per raggiungere dall'Italia il posto di lavoro –:

   se il Ministro interrogato non ritenga di adottare, con urgenza, le iniziative di competenza, al fine di prevedere ragionevoli e adeguate deroghe al divieto stabilito dal nuovo articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in particolare per i residenti nelle zone di confine.
(3-00606)