• C. 1603-ter EPUB Disegno di legge stralciato il 12 febbraio 2019

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Atto a cui si riferisce:
C.1603-ter Disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive


FRONTESPIZIO

PROGETTO DI LEGGE
                        Artt 1-5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Artt 12-14

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1603-ter

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(CONTE)

di concerto con il ministro dell'interno
(SALVINI)

con il ministro della giustizia
(BONAFEDE)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(TRIA)

con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
(DI MAIO)

con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(TONINELLI)

con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(BUSSETTI)

con il ministro della salute
(GRILLO)

e con il ministro per la pubblica amministrazione
(BONGIORNO)

Disposizioni per il contrasto della violenza in occasione
di manifestazioni sportive

Presentato il 15 febbraio 2019

(Già articoli da 6 a 11 del disegno di legge n. 1603 – Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 12 marzo 2019)

DISEGNO DI LEGGE

Artt. 1-5.

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Art. 6.
(Misure per il contrasto di fenomeni di violenza connessi a manifestazioni sportive)

  1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di:

   a) coloro che risultino aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza;

   b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a);

   c) coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti per alcuno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, agli articoli 6-bis, commi 1 e 2, e 6-ter della presente legge, per il reato di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, o per alcuno dei delitti contro l'ordine pubblico o dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro secondo, titoli V e VI, capo I, del codice penale o per il delitto di cui all'articolo 588 dello stesso codice, ovvero per alcuno dei delitti di cui all'articolo 380, comma 2, lettere f) e h), del codice di procedura penale, anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive;

   d) ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche se la condotta non è stata posta in essere in occasione o a causa di manifestazioni sportive»;

    2) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

   «1-ter. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate. Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive che si svolgono in Italia può essere disposto anche dalle competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea, con i provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti. Per fatti commessi all'estero, accertati dall'autorità straniera competente o dagli organi delle Forze di polizia italiane che assicurano, sulla base di rapporti di cooperazione, il supporto alle predette autorità nel luogo di svolgimento della manifestazione, il divieto è disposto dal questore della provincia del luogo di residenza ovvero del luogo di dimora abituale del destinatario della misura»;

    3) al comma 5, terzo periodo, le parole: «inferiore a cinque anni e superiore a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore a sei anni e superiore a dieci anni» e, al quinto periodo, le parole: «otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «dodici anni»;

    4) al comma 8-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale fine assumono rilievo le condotte di ravvedimento operoso, quali la riparazione integrale del danno eventualmente prodotto, mediante il risarcimento anche in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile, nonché la concreta collaborazione con l'autorità di polizia o con l'autorità giudiziaria per l'individuazione degli altri autori o partecipanti ai fatti per i quali è stato adottato il divieto di cui al comma 1»;

    5) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:

   «8-ter. Con il divieto di cui al comma 1 il questore può imporre ai soggetti che risultano definitivamente condannati per delitti non colposi anche i divieti di cui all'articolo 3, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avverso i quali può essere proposta opposizione ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 3. Nel caso di violazione dei divieti di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni dell'articolo 76, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011»;

   b) all'articolo 6-quater è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «1-ter. Le disposizioni del comma 1, primo e secondo periodo, si applicano altresì a chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive»;

   c) all'articolo 6-quinquies è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano altresì a chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 583-quater del codice penale nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive».

  2. All'articolo 8 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. È vietato alle società sportive corrispondere, in qualsiasi forma, diretta o indiretta, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, compresa l'erogazione di biglietti e abbonamenti o di titoli di viaggio a prezzo agevolato o gratuito:

   a) ai destinatari dei provvedimenti previsti dall'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per la durata del provvedimento e fino a che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, comma 8-bis, della medesima legge n. 401 del 1989;

   b) ai destinatari dei provvedimenti previsti dall'articolo 6 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per la durata del provvedimento e fino a che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'articolo 70 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011;

   c) ai soggetti che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive ovvero per reati in materia di contraffazione di prodotti o di vendita abusiva degli stessi»;

   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Alle società sportive è vietato altresì stipulare con soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per la durata del provvedimento e fino a che non sia intervenuta la riabilitazione, contratti aventi ad oggetto la concessione dei diritti previsti dall'articolo 20, commi 1 e 2, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. È parimenti vietato alle società sportive corrispondere contributi, sovvenzioni e facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di sostenitori, comunque denominate, salvo quanto previsto dal comma 4»;

   c) al comma 3, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».

Art. 7.
(Ampliamento delle ipotesi di fermo
di indiziato di delitto)

  1. All'articolo 77, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «di cui all'articolo 4» sono inserite le seguenti: «e di coloro che risultino gravemente indiziati di un delitto commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive».

Art. 8.
(Disposizioni in materia di arresto
in flagranza differita)

  1. All'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6-ter, le parole: «fino al 30 giugno 2020» sono soppresse;

   b) al comma 6-quater, il secondo periodo è soppresso.

Art. 9.
(Modifiche al codice penale)

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 61, dopo il numero 11-sexies) è aggiunto il seguente:

    «11-septies) l'avere commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni»;

   b) all'articolo 131-bis, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive».

Art. 10.
(Modifiche all'articolo 1-sexies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88)

  1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «nei luoghi in cui si svolge la manifestazione sportiva o in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alla manifestazione medesima,» sono sostituite dalle seguenti: «alle manifestazioni sportive»;

   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Le disposizioni del comma 1, primo e secondo periodo, si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231».

Art. 11.
(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di violenza connessi alle manifestazioni sportive)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni in materia di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di violenza connessi alle manifestazioni sportive.
  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) ricognizione, riordino, coordinamento e armonizzazione della normativa, anche penale e processuale, in materia di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di violenza connessi alle manifestazioni sportive, non contenuta nei codici penale e di procedura penale, apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

   b) coordinamento e armonizzazione della normativa di cui alla lettera a) con le disposizioni di cui alla presente legge;

   c) indicazione esplicita delle norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

  3. Il Governo si attiene, altresì, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere i casi in cui le società sportive sono tenute a istituire figure di raccordo con le associazioni di sostenitori delle medesime società, stabilendone i compiti e gli obblighi di collaborazione con le autorità di pubblica sicurezza e con le Forze di polizia;

   b) prevedere i casi in cui le società sportive sono tenute ad adottare codici di autoregolamentazione volti a definire i comportamenti a seguito dei quali le medesime società possono rifiutare la vendita del titolo di accesso al luogo di svolgimento delle manifestazioni sportive ovvero ritirarlo.

  4. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato da rendere entro il termine di quarantacinque giorni, decorso il quale il Governo può comunque procedere.
  5. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato.
  6. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 2, 3, 4 e 5, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.
  7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un testo unico delle norme regolamentari in materia di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di violenza connessi alle manifestazioni sportive, anche con il loro adeguamento alla nuova disciplina prevista dal decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Artt. 12-14.

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