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Atto a cui si riferisce:
C.5/01615 (5-01615)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 6 marzo 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-01615

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento all'istituto del c.d. «accertamento sintetico» di cui all'articolo 38, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, come modificato dal decreto-legge 78 del 2010, sollecitando una revisione dell'istituto per renderlo più conforme ai principi enunciati all'articolo 53 della nostra Carta costituzionale.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'istituto dell'accertamento sintetico è previsto dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e consente di determinare il reddito complessivo presunto del contribuente, in base alle spese da questi effettuate nell'anno d'imposta.
  Come meglio illustrato nella circolare dell'Agenzia delle entrate n. 24 del 2013, il metodo di accertamento sintetico presuppone che la determinazione del reddito avviene mediante la presunzione relativa che tutto quanto è stato speso nel periodo d'imposta sia stato finanziato con redditi del periodo medesimo, ferma restando la possibilità per il contribuente di provare che le spese sono state finanziate con altri mezzi, ivi compresi i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.
  Inoltre, il comma quinto (cd. redditometro) del citato articolo 38 consente la determinazione del reddito anche in base al contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, ferma restando la prova contraria del contribuente.
  Detta disposizione è stata modificata dall'articolo 10 del decreto-legge n. 87 del 2018 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 modellando l'istituto in esame maggiormente in chiave di contrasto all'evasione fiscale derivante dall'economia non osservata
  L'attività di controllo, tuttavia, può essere avviata solo quando lo scostamento tra il reddito complessivo determinato presuntivamente e quello dichiarato sia pari ad almeno il 20 per cento ed il contribuente ha la possibilità di fornire eventuali elementi di prova per giustificare lo scostamento tra il reddito dichiarato e la capacità di spesa a lui attribuita, sia prima che dopo l'avvio del procedimento di accertamento con adesione, che deve essere obbligatoriamente attivato, in ossequio alle disposizioni contenute nello Statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212).
  Pertanto, nell'ambito dell'accertamento sintetico è previsto, a garanzia del contribuente, un doppio contraddittorio obbligatorio.
  Da ultimo, l'Agenzia delle entrate evidenzia che, allo stato degli atti, non sono state segnalate criticità dinanzi agli organi della Giustizia Tributaria in merito all'utilizzo dell'accertamento sintetico di cui al comma 4 del menzionato articolo 38, così come modificato dall'articolo 22 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, in vigore con riferimento agli accertamenti relativi ai redditi dichiarati per il 2009 e seguenti.