• C. 1171-1019-A EPUB (richiesta autorizzazione a riferire oralmente il 6 marzo 2019); IEZZI Igor Giancarlo, Relatore per la maggioranza

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Atto a cui si riferisce:
C.1019 Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione


FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 06
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 12
Parere Commissione: 23

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                    Articolo 3                       Articolo 3  

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1171-1019-A

PROPOSTA DI LEGGE

1171

d'iniziativa dei deputati
IEZZI, SARTI, MOLINARI, D'UVA, BORDONALI, BRESCIA, DE ANGELIS, MACINA, GIGLIO VIGNA, ALAIMO, INVERNIZZI, BALDINO, MATURI, BERTI, STEFANI, BILOTTI, TONELLI, CORNELI, VINCI, DADONE, D'AMBROSIO, DIENI, FRANCESCO SILVESTRI, ELISA TRIPODI
, FRASSINI

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione

Presentata il 19 settembre 2018

e

PROPOSTA DI LEGGE

1019

d'iniziativa dei deputati
BIGNAMI, VIETINA

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione

Presentata il 30 luglio 2018

(Relatore: IEZZI)

NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 6 marzo 2019, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge n. 1171. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo della proposta di legge n. 1019 si veda il relativo stampato.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

  La V Commissione,

   esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 1171 e abb., recante «Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione»;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    l'articolo 2, commi 2 e 3, prevede che le due regioni interessate dalle operazioni di distacco e aggregazione dei comuni in oggetto adottino le iniziative di competenza per realizzare il trasferimento dei comuni interessati;

    in questo quadro si prevede che laddove gli adempimenti richiedano il concorso di due o più dei citati enti questi ultimi dovranno procedere in concorso tra loro e d'intesa con il commissario nominato dal Ministro dell'interno;

    dalle attività che ne conseguono non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dovendo i predetti enti provvedervi con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci;

    l'attività del commissario prevista dall'articolo 2, comma 4, sarà solamente eventuale, e sarà svolta allorché si verifichino ritardi nello svolgimento delle procedure di competenza degli enti territoriali coinvolti;

    in tale ipotesi, gli oneri dell'attività del commissario, nel rispetto della clausola di invarianza di cui all'articolo 2, comma 8, saranno limitati alle mere spese di funzionamento e di missione da imputare agli ordinari stanziamenti dell'amministrazione che, in ragione della propria inadempienza, dovesse determinare l'intervento «sostitutivo»;

    all'articolo 2, comma 8, recante la clausola di invarianza finanziaria, appare necessario precisare che le amministrazioni interessate provvedono alle attività derivanti dall'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   All'articolo 2, comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le amministrazioni interessate provvedono alle attività derivanti dall'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

  La VI Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 1171 Iezzi, recante «Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione», come risultante dagli emendamenti approvati dalla I Commissione nel corso dell'esame in sede referente, e l'abbinata proposta di legge C. 1019 Bignami;

   rilevato che il provvedimento si inserisce nella procedura prevista dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, che consente, con legge della Repubblica, sentiti i consigli regionali e previa approvazione con referendum della maggioranza delle popolazioni interessate, il distacco dei comuni che ne facciano richiesta da una regione e la loro aggregazione ad un'altra;

   ricordato che i referendum per il distacco dalla regione Marche e l'aggregazione alla regione Emilia-Romagna si sono svolti il 24-25 giugno 2007, ormai quasi dodici anni fa, e che l'esito è stato favorevole con una maggioranza dei votanti pari all'83 per cento a Montecopiolo e all'87 per cento a Sassofeltrio;

   ritenuto pertanto che gli oltre 2500 abitanti dei due comuni, rispettivamente 1.175 e 1.445, attendono quindi da fin troppo tempo uno strumento legislativo che dia attuazione alla loro aspettativa;

   considerata, la particolare collocazione territoriale dei citati comuni e i peculiari legami storici, economici e culturali con i comuni limitrofi della provincia di Rimini e condiviso il principio di autodeterminazione espresso in forma democratica attraverso il referendum popolare;

   valutato inoltre, ai fini delle competenze della Commissione Finanze, che la proposta di legge in esame pone correttamente attenzione alla definizione dei profili successori (anche in relazione ai beni demaniali e patrimoniali e ai profili fiscali e finanziari),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

  La X Commissione,

   esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge recante «Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione» (C. 1171 Iezzi e abb.),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

  La XII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 1171 Iezzi e abbinata, recante «Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione»;

   condivise, in generale, le finalità del provvedimento in oggetto;

   tenuto conto del fatto che le competenze della XII Commissione, in relazione alle disposizioni recate dal provvedimento, risultano limitate,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per i profili di competenza, il testo della proposta di legge C. 1171 recante «Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma della Costituzione», come risultante dall'emendamento approvato dalla Commissione di merito;

   rilevato che:

    la proposta di legge, come recita il titolo, prevede il distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e la loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della Provincia di Rimini;

    il distacco di comuni da una regione e la loro aggregazione ad altra regione è disciplinato dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, che delinea un procedimento legislativo caratterizzato dall'iniziativa dei comuni interessati e dall'approvazione da parte della maggioranza della popolazione dei predetti comuni espressa mediante referendum, nonché dal parere dei Consigli regionali interessati;

    i referendum per il distacco dalla regione Marche e l'aggregazione alla regione Emilia-Romagna si sono svolti, con esito positivo, nei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio in data 24-25 giugno 2007 e che è stata data comunicazione del risultato di tali referendum nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2007;

    l'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna ha espresso il proprio parere favorevole con risoluzione del 17 aprile 2012 (pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 77 del 9 maggio 2012 periodico – parte seconda);

    non risulta invece espresso il parere del Consiglio regionale delle Marche;

    la Presidenza della Commissione Affari costituzionali della Camera, nel corso dell'esame, nella XVII Legislatura, delle proposte di legge C. 915 e C. 1202, vertenti sulla medesima materia della proposta di legge C. 1171, con lettere del 12 novembre 2014, dell'8 luglio 2015 e del 21 ottobre 2015, ha richiesto alla Presidenza del Consiglio regionale delle Marche l'espressione del predetto parere;

    la sentenza n. 33 del 2011 della Corte costituzionale ha affermato che «la previsione di un parere, quale espressione del principio di leale collaborazione, esige che le parti della relazione si conformino, nei rispettivi comportamenti, a tale principio; pertanto, chi richiede il parere deve mettere il soggetto consultato nelle condizioni di esprimersi a ragion veduta, concedendo un ragionevole lasso di tempo per la formulazione del giudizio, mentre il soggetto consultato deve provvedere diligentemente ad analizzare l'atto e ad esprimere la propria valutazione nel rispetto del termine dato»;

    la sentenza della Corte costituzionale n. 225 del 2009 ha inoltre affermato che deve escludersi che l'organo consultato possa, rifiutandosi di rendere il parere, procrastinare sine die il termine, perché in tal modo si verrebbe a configurare un potere sospensivo o addirittura di veto, non conciliabile con la natura della funzione consultiva;

    conseguentemente, in considerazione delle reiterate richieste di espressione del parere al Consiglio regionale delle Marche e del considerevole lasso di tempo trascorso dalla prima di tali richieste, non sussistono ragioni ostative alla prosecuzione nell’iter legislativo;

    appare opportuno, al comma 2 dell'articolo 2, al fine di evitare eventuali situazioni di stallo nella procedura di nomina del commissario, fissare un termine per l'espressione dei pareri, disciplinando le conseguenze della mancata espressione degli stessi;

   preso atto che in base alle informazioni acquisite i sindaci dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio considerano tuttora persistenti le motivazioni che hanno portato all'esito referendario del 2007,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di individuare, al comma 2 dell'articolo 2, un termine per l'espressione dei pareri previsti per la nomina del commissario, disciplinando le conseguenze della mancata espressione degli stessi.

PROPOSTA DI LEGGE

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Distacco e aggregazione)

Art. 1.
(Distacco e aggregazione)

  1. I comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio sono distaccati dalla regione Marche e sono aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, in considerazione della loro particolare collocazione territoriale e dei peculiari legami storici, economici e culturali con i comuni limitrofi della medesima provincia.

  Identico.

Art. 2.
(Adempimenti amministrativi)

Art. 2.
(Adempimenti amministrativi)

  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, nomina un commissario con il compito di promuovere gli adempimenti necessari all'attuazione dell'articolo 1.

  1. Identico.

  2. Il commissario di cui al comma 1 è nominato dal Ministro dell'interno, sentite la regione Emilia-Romagna, la regione Marche e la provincia di Rimini, anche al fine di individuare l'amministrazione che, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, ha il compito di sostenere gli oneri derivanti dall'attività dello stesso commissario. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza. Ove gli adempimenti richiedano il concorso di due o più tra i citati enti, questi provvedono d'intesa tra loro e con il commissario nominato ai sensi del comma 1. Gli enti istituzionali interessati concorrono, nel rispetto del principio di leale collaborazione, agli adempimenti necessari all'attuazione dell'articolo 1 per mezzo di accordi, intese e atti congiunti, garantendo continuità nelle prestazioni e nell'erogazione dei servizi e definendo e regolando i profili successori, anche in materia di beni demaniali e patrimoniali disponibili e indisponibili e in materia fiscale e finanziaria. Gli enti interessati, nella fase transitoria, garantiscono la piena conoscibilità delle normative da applicare e delle procedure da seguire nei diversi ambiti di loro competenza e prestano ai residenti, agli enti e alle imprese l'assistenza necessaria affinché il processo di distacco e aggregazione arrechi ad essi il minor disagio possibile. Gli enti interessati devono comunque assicurare, nella fase transitoria, l'incolumità pubblica, la tutela della salute, la parità di accesso alle prestazioni e ogni altro interesse primario dei residenti nei territori dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio.

  2. Il commissario di cui al comma 1 è nominato dal Ministro dell'interno, sentite la regione Emilia-Romagna, la regione Marche e la provincia di Rimini, anche al fine di individuare l'amministrazione che, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, ha il compito di sostenere gli oneri derivanti dall'attività dello stesso commissario. Gli enti territoriali di cui al primo periodo si esprimono nel termine di dieci giorni dalla richiesta del parere, decorso il quale il Ministro dell'interno può comunque procedere alla nomina. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza. Ove gli adempimenti richiedano il concorso di due o più tra i citati enti, questi provvedono d'intesa tra loro e con il commissario nominato ai sensi del comma 1. Gli enti istituzionali interessati concorrono, nel rispetto del principio di leale collaborazione, agli adempimenti necessari all'attuazione dell'articolo 1 per mezzo di accordi, intese e atti congiunti, garantendo continuità nelle prestazioni e nell'erogazione dei servizi e definendo e regolando i profili successori, anche in materia di beni demaniali e patrimoniali disponibili e indisponibili e in materia fiscale e finanziaria. Gli enti interessati, nella fase transitoria, garantiscono la piena conoscibilità delle normative da applicare e delle procedure da seguire nei diversi ambiti di loro competenza e prestano ai residenti, agli enti e alle imprese l'assistenza necessaria affinché il processo di distacco e aggregazione arrechi ad essi il minor disagio possibile. Gli enti interessati devono comunque assicurare, nella fase transitoria, l'incolumità pubblica, la tutela della salute, la parità di accesso alle prestazioni e ogni altro interesse primario dei residenti nei territori dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio.

  3. I sindaci dei comuni di cui all'articolo 1 partecipano, con funzioni consultive, alle attività di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

  3. Identico.

  4. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini provvedono agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove uno o più tra tali adempimenti non siano stati espletati entro il predetto termine, il commissario di cui al citato comma 1 fissa un ulteriore congruo termine; agli adempimenti che risultino non ancora espletati allo scadere di tale ulteriore termine provvede il commissario stesso, con proprio atto, in ogni caso assicurando che gli adempimenti necessari siano posti in essere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  4. Identico.

  5. In conseguenza delle variazioni territoriali previste dalla presente legge, i comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio cessano di far parte del collegio Marche 01, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122, ed entrano a fare parte del collegio Emilia-Romagna 07, di cui alla medesima tabella A.

  5. In conseguenza delle variazioni territoriali previste dalla presente legge, i comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio cessano di far parte dei collegi uninominali Marche 06 e Marche 01, di cui, rispettivamente, alle tabelle A1 e B1 allegate al decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189, ed entrano a fare parte dei collegi Emilia-Romagna 15 ed Emilia-Romagna 01, di cui, rispettivamente, alle medesime tabelle A1 e B1.

  6. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Pesaro e Urbino o della regione Marche e relativi a cittadini e a enti compresi nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell'ambito della provincia di Rimini o della regione Emilia-Romagna.

  6. Identico.

  7. Per la rimodulazione dei trasferimenti erariali alle province, si applica l'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.

  7. Identico.

  8. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  8. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività derivanti dall'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.
(Entrata in vigore)

Art. 3.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Identico.