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Atto a cui si riferisce:
C.807 Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere
approvato con il nuovo titolo
"Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere"


FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 807

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
PALAZZOTTO, FORNARO, SPERANZA, FASSINA, FRATOIANNI,
MURONI, OCCHIONERO, PASTORINO, ROSTAN

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Presentata il 28 giugno 2018

  Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere in quanto operanti nel territorio nazionale, per la durata della XVIII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione.
  Nella storia repubblicana, a partire dalla III legislatura, le Camere hanno sempre istituito una Commissione parlamentare che, sulla base dei poteri definiti dalla rispettiva legge istitutiva, ha analizzato le strategie messe in atto dalle diverse organizzazioni mafiose operanti in Italia per infiltrarsi nella vita sociale, politica ed economica, radicandosi sempre più in aree diverse da quelle di tradizionale insediamento e utilizzando sempre più il metodo corruttivo in aggiunta all'uso della forza.
  Se è vero, infatti, che le mafie nel corso degli anni hanno subìto significativi colpi grazie all'approvazione di importanti misure legislative di prevenzione e contrasto, all'opera encomiabile della magistratura e delle forze di polizia (testimoniata dall'arresto dei grandi capi e dal sequestro di ingenti patrimoni) e alla riduzione del consenso sociale, è altrettanto vero che i gruppi criminali italiani e stranieri continuano a esercitare un ruolo rilevantissimo, ormai non solo nella società italiana ma anche in Europa e nel mondo.
  Di rilevante gravità è, a tale riguardo, il fenomeno degli scioglimenti delle amministrazioni locali per infiltrazioni della criminalità organizzata: negli ultimi cinque anni sono stati sciolti nel complesso 68 enti locali, di cui ben 32 nella sola Calabria, a conferma del fortissimo interesse dei clan mafiosi per le risorse gestite dai comuni e dalle aziende sanitarie locali. Altrettanto preoccupante è la capacità della criminalità organizzata di estendere la propria sfera d'influenza in numerosi settori dell'economia legale (dalle costruzioni alla ristorazione, alla sanità, ai trasporti, alla gestione dei rifiuti, al gioco d'azzardo e alle scommesse, al comparto immobiliare), reinvestendo così gli ingentissimi profitti ricavati dal traffico degli stupefacenti e da altre attività illecite.
  Pertanto è necessario proseguire in modo sistematico e continuativo l'opera di analisi e prevenzione delle attività criminali e dell'illegalità, approfondendo ulteriormente le conoscenze finora acquisite e verificando in modo puntuale l'effettiva adeguatezza degli strumenti previsti dall'ordinamento, delle strutture esistenti e delle risorse attualmente disponibili nell'azione di contrasto delle mafie.
  Per queste ragioni riteniamo auspicabile una tempestiva ricostituzione della Commissione anche in questa legislatura, affinché prosegua lo sforzo compiuto dall'ultima Commissione, che si è caratterizzata per l'intensa attività di inchiesta, testimoniata non solo dall'elevatissimo numero di sedute, missioni e comitati di lavoro, ma anche dalle venti relazioni approvate sui diversi temi oggetto di approfondimento durante tutto l'arco della legislatura: tra gli altri, il riutilizzo sociale dei beni confiscati, la trasparenza delle liste elettorali, le amministrazioni comunali sciolte per mafia, i rapporti tra organizzazioni criminali e massoneria, il condizionamento dei mezzi di informazione, il gioco lecito e illecito, la situazione degli uffici giudiziari in Calabria. Proprio grazie al confronto serrato con i rappresentanti di tutti i livelli istituzionali (esponenti del Governo, delle regioni e degli enti locali, magistrati, forze di polizia, docenti universitari eccetera), la Commissione ha fornito un contributo rilevantissimo anche all'approvazione di due importantissimi provvedimenti, quali la riforma organica del codice delle leggi antimafia, effettuata con la legge 17 ottobre 2017, n. 161, e la nuova legge sul sistema di protezione dei testimoni di giustizia (legge 11 gennaio 2018, n. 6). Nel presentare questa proposta di legge all'inizio della XVIII legislatura, si è voluto valorizzare al massimo l'esperienza maturata nel corso degli anni, recependo in particolare alcune indicazioni innovative contenute nella relazione conclusiva della Commissione di inchiesta della XVII legislatura, al fine di consolidarne il ruolo acquisito nel panorama istituzionale e renderla sempre più efficace e propositiva.
  In continuità con le leggi approvate nelle scorse legislatura, proponiamo che essa abbia il carattere di una Commissione parlamentare di inchiesta e che proceda, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, «alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria», ma senza la possibilità di adottare provvedimenti attinenti alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  L'articolo 1 della proposta di legge, oltre a istituire la Commissione per la durata della XVIII legislatura, ne indica in dettaglio i compiti, in conformità alla proposta delineata al riguardo nella relazione conclusiva della Commissione della XVII legislatura.
  In primo luogo, vi rientra l'accertamento della congruità della normativa vigente e della conseguente azione dello Stato, delle regioni e degli enti locali: in tale ambito dovrà essere effettuato in particolare un accurato monitoraggio dell'attuazione del codice delle leggi antimafia con le modificazioni ad esso recentemente apportate, della legge riguardante i collaboratori e i testimoni di giustizia, della disciplina sullo speciale regime carcerario di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, anche con riguardo al monitoraggio delle scarcerazioni per avvenuta esecuzione della pena o per altre cause, della normativa antiriciclaggio e dei sistemi informativi in uso presso gli uffici giudiziari e le forze di polizia.
  Nel mandato della Commissione rientrerà, in linea di continuità con il lavoro della scorsa legislatura, l'approfondimento dell'indagine sui mutamenti e sulle trasformazioni del fenomeno mafioso in tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo alle nuove modalità di azione realizzate mediante condotte corruttive o collusive. La Commissione dovrà altresì esaminare il rapporto tra mafia e politica e le sue manifestazioni che hanno determinato nel tempo delitti e stragi di carattere politico-mafioso, proseguendo il lavoro della precedente Commissione per attuare gli indirizzi da essa formulati, nella relazione conclusiva, in ordine al dovere di proseguire la ricerca della verità storica, politica e giudiziaria sulle cosiddette stragi di mafia del 1992-1993 e di salvaguardarne la memoria. Spetterà ad essa anche l'elaborazione delle proposte per rendere più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria e la promozione di una più efficace «diplomazia antimafia» nelle sedi internazionali ed europee; lo studio delle infiltrazioni nell'economia produttiva e nel sistema degli appalti pubblici nonché all'interno di associazioni di carattere segreto o riservato; l'indagine sullo sfruttamento dei flussi migratori illegali, sul traffico internazionale di stupefacenti, sul commercio di opere d'arte e sulla presenza delle organizzazioni criminali nel settore del gioco d'azzardo lecito e illecito.
  La Commissione dovrà riferire alle Camere al termine dei propri lavori nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.
  Sempre nell'articolo 1 del presente disegno di legge si precisano ulteriormente i poteri spettanti alla Commissione. Nell'ambito dei compiti ad essa attribuiti relativamente alla valutazione della legislazione e all'individuazione di possibili linee di sviluppo della normativa per il contrasto dell'attività criminale, si prevede la possibilità di chiedere al Governo una relazione di valutazione degli effetti che specifici progetti di legge in discussione presso le Camere possono rivestire con riguardo alle politiche volte al contrasto delle organizzazioni criminali; analoga relazione può essere richiesta all'Autorità nazionale anticorruzione, con riferimento alle modalità di difesa delle procedure di affidamento degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi. Con riferimento al fenomeno delle infiltrazioni mafiose negli enti locali si disciplinano diverse forme di interlocuzione con il Governo, allo scopo di consentire un costante monitoraggio a livello parlamentare anche dell'azione di ripristino della legalità svolta dalle commissioni straordinarie nominate per la gestione degli enti i cui organi sono stati disciolti per infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 144 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La proposta di legge definisce anche le modalità di collaborazione con la procura nazionale antimafia e antiterrorismo per l'accesso ai registri e alle banche di dati di cui all'articolo 117 del codice di procedura penale, limitatamente ai dati non coperti da segreto investigativo.
  L'articolo 2 definisce una più ridotta composizione della Commissione (venti senatori e venti deputati), affidando la scelta del presidente ad un'intesa tra i Presidenti delle due Camere, mentre l'elezione dei due vicepresidenti e dei due segretari sarà effettuata dalla Commissione a scrutinio segreto. I componenti della Commissione dovranno dichiarare alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali, come da ultimo definito dalla relazione approvata dalla Commissione di inchiesta della passata legislatura nella seduta del 23 settembre 2014, in modo da garantire una presenza parlamentare autorevole e coerente con le finalità della Commissione. Qualora uno dei componenti venisse a trovarsi nelle condizioni previste dal medesimo codice durante l'attività della Commissione, avrà l'obbligo di comunicarlo al Presidente della Camera di appartenenza per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
  L'articolo 3 conferma le scelte già compiute in passato, volte a garantire forme flessibili per l'organizzazione dei lavori, conferendo alla Commissione la possibilità di operare non solo in seduta plenaria, ma anche attraverso comitati.
  L'articolo 4 regola le audizioni e le testimonianze rese davanti alla Commissione, disponendo il divieto di opporre il segreto d'ufficio, mentre è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  Gli articoli 5 e 6 disciplinano la materia relativa agli atti e documenti che interessano il lavoro della Commissione, i vincoli di segretezza ai quali tali documenti possono essere assoggettati e l'obbligo di rispettare il segreto, che incombe sui componenti della Commissione, sui funzionari, sul personale addetto e sui collaboratori.
  L'articolo 7 regola infine l'organizzazione interna e le collaborazioni della Commissione.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione e compiti della Commissione).

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XVIII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere in quanto operanti nel territorio nazionale, di seguito denominata «Commissione». La Commissione ha i seguenti compiti:

   a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso e alle altre principali organizzazioni criminali;

   b) verificare l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, della legge 13 febbraio 2001, n. 45, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004, n. 161, e della legge 11 gennaio 2018, n. 6, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza, indicando iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga necessarie per rafforzarne l'efficacia;

   c) verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del regime carcerario di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso, anche con riguardo al monitoraggio delle scarcerazioni per avvenuta esecuzione della pena o per altre cause;

   d) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, indicando le iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria, anche al fine di costruire uno spazio giuridico antimafia al livello dell'Unione europea e di promuovere accordi in sede internazionale;

   e) verificare l'adeguatezza e la congruità della normativa vigente e della sua attuazione in materia di sistemi informativi e di banche di dati in uso agli uffici giudiziari e alle forze di polizia ai fini della prevenzione e del contrasto della criminalità organizzata di tipo mafioso;

   f) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, approfondendo, a questo fine, la conoscenza delle caratteristiche economiche, sociali e culturali delle aree di origine e di espansione delle organizzazioni criminali, con particolare riguardo:

    1) alle nuove modalità di azione delle associazioni mafiose e similari mediante condotte corruttive o collusive;

    2) agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva;

    3) all'infiltrazione all'interno di associazioni di carattere segreto o riservato;

    4) ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l'ambiente, i patrimoni, i diritti di proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, anche con riferimento al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, alla promozione e allo sfruttamento dei flussi migratori illegali e al commercio di opere d'arte;

   g) indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla sua articolazione nel territorio e negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, sia riguardo alle sue manifestazioni che, nei successivi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso;

   h) accertare le forme di accumulazione dei patrimoni illeciti e quelle di investimento e riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività delle organizzazioni criminali ed esaminare le modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi;

   i) verificare l'impatto negativo, sotto i profili economico e sociale, delle attività delle associazioni mafiose o similari sul sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei princìpi di libertà dell'iniziativa privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario e di trasparenza della spesa pubblica dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni finalizzata allo sviluppo, alla crescita e al sistema delle imprese;

   l) esaminare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento delle attività della criminalità organizzata mafiosa o similare, con particolare attenzione alle intermediazioni finanziarie, alle reti d'impresa e al sistema lecito e illecito del gioco e delle scommesse, verificando l'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, e indicare le iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria;

   m) verificare l'adeguatezza delle norme sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo e indicare le iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute necessarie per renderle più efficaci;

   n) verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali nonché al controllo del territorio e curare i rapporti con gli organismi istituiti a livello regionale e locale per il contrasto delle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, al fine di approfondire l'analisi delle proposte da essi elaborate;

   o) valutare la natura e le caratteristiche storiche del movimento civile antimafia e monitorare l'attività svolta dalle associazioni di carattere nazionale o locale che operano nel contrasto delle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche al fine di valutare l'apporto fornito;

   p) indagare sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali, con particolare riguardo alla componente amministrativa, e indicare le iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, anche con riguardo alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali;

   q) riferire alle Camere al termine dei suoi lavori nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

  2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  3. Per i fini previsti dal comma 1, la Commissione può chiedere al Governo una relazione di valutazione degli effetti che specifici progetti di legge in discussione presso le Camere possono determinare rispetto alle politiche di contrasto delle organizzazioni criminali nelle materie di competenza della Commissione stessa, con particolare riguardo alle lettere a), b), c), d), h), l) e m) del medesimo comma 1; analoga relazione può essere chiesta all'Autorità nazionale anticorruzione con riferimento agli effetti rispetto alle modalità di difesa delle procedure di affidamento degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi di cui al comma 1, lettera h).
  4. La Commissione può chiedere al Governo informazioni sulle possibili infiltrazioni della criminalità organizzata in un'amministrazione locale. A tale fine il Governo comunica al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati e al presidente della Commissione l'avvio delle procedure di verifica ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La Commissione può altresì chiedere al Governo specifiche relazioni sull'azione di ripristino della legalità svolta nel corso della gestione straordinaria delle amministrazioni sciolte ai sensi del medesimo articolo 143 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
  5. La Commissione può chiedere al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo di accedere ai registri e alle banche di dati di cui all'articolo 117 del codice di procedura penale, limitatamente ai dati non coperti da segreto investigativo, per le finalità connesse in particolare ai compiti di cui al comma 1, lettere e), g) e p), del presente articolo.
  6. La Commissione può promuovere la realizzazione e valutare l'efficacia delle iniziative per la sensibilizzazione del pubblico sul valore storico, istituzionale e sociale della lotta contro le mafie e sulla memoria delle vittime delle mafie, anche in relazione all'attuazione della legge 8 marzo 2017, n. 20.
  7. I compiti previsti dal presente articolo sono attribuiti alla Commissione anche con riferimento alle altre associazioni criminali comunque denominate, alle mafie straniere o di natura transnazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e a tutti i raggruppamenti criminali che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-bis del codice penale o che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale.

Art. 2.
(Composizione della Commissione).

  1. La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 19 luglio 2013, n. 87, con la relazione approvata nella seduta del 23 settembre 2014, e nelle eventuali determinazioni assunte dalla Commissione nel corso della XVIII legislatura. Qualora una delle situazioni previste nella citata proposta di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, questi ne informa immediatamente i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e il presidente della Commissione.
  2. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.
  3. Il presidente della Commissione è scelto dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, al di fuori dei componenti della Commissione. La Commissione elegge a scrutinio segreto due vicepresidenti e due segretari.
  4. Per l'elezione a scrutinio segreto, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Art. 3.
(Comitati).

  1. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo la disciplina del regolamento di cui all'articolo 7, comma 1.

Art. 4.
(Audizioni a testimonianza).

  1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
  2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, può essere opposto il segreto d'ufficio.
  3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 5.
(Richiesta di atti e documenti).

  1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Sulle richieste ad essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
  2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.
  3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici delle pubbliche amministrazioni, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.
  4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
  5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.
  6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 6.
(Segreto).

  1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 2 e 6.
  2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
  3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7.
(Organizzazione interna).

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 3 sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
  2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
  3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di collaboratori interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti, nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie da parte di soggetti pubblici, ivi compresi le università e gli enti di ricerca, ovvero privati. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaboratori di cui può avvalersi la Commissione.
  4. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
  5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro per l'anno 2018 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
  6. La Commissione dispone dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della loro attività dalle analoghe Commissioni precedentemente istituite e ne cura l'informatizzazione.