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Atto a cui si riferisce:
C.4/00701 (4-00701)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 5 marzo 2019
nell'allegato B della seduta n. 136
4-00701
presentata da
BORGHESE Mario Alejandro

  Risposta. — Riguardo alla questione delineata nell'interrogazione parlamentare in esame, si ricorda che il Ministero della salute, allo scopo di tutelare i consumatori, è il punto di contatto nazionale del sistema rapido di allerta europeo «Rapid alert system for food and feed» (Rasff).
  Il sistema europeo, istituito dal regolamento (Ce) 178/2002 per consentire la notifica, in tempo reale, di rischi diretti o indiretti per la salute pubblica connessi al consumo di alimenti o mangimi, è una rete di cui fanno parte gli Stati membri, la Commissione europea e l’«European food safety authority» (Efsa – Autorità europea per la sicurezza alimentare).
  Il sistema di allerta Rasff garantisce lo scambio delle informazioni, permettendo di ritirare dal mercato, con rapidità, tutti i prodotti che costituiscono un rischio per la salute dei consumatori ed è attivo 24 ore tutti i giorni, compresi i festivi.
  Il Ministero della salute, quale punto di contatto Rasff, garantisce il collegamento con la Commissione europea e con le strutture regionali.
  Nel caso in cui i prodotti siano stati già esitati al consumatore finale, è prevista, come misura ulteriore a tutela della salute pubblica, la procedura per cui l'operatore del settore effettua il richiamo al consumatore.
  Questo comporta l'obbligo di informare il consumatore finale attraverso un'apposita cartellonistica, da apporre nei punti vendita, e la pubblicazione, previa verifica da parte dell'autorità locale competente (regioni e Asl), dell'avviso di richiamo nell'apposita area del sito del Ministero della salute.
  Inoltre, è in capo alle stesse autorità locali la verifica degli adempimenti degli operatori agli obblighi di legge.
  Il quadro normativo, per gli aspetti di ritiro e richiamo di prodotti non conformi, viene completato dalla disciplina sanzionatoria di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, recante «Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (Ce) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare».
  Si precisa che anche per il caso segnalato nell'interrogazione parlamentare in esame sono state attivate tutte le misure previste a tutela della salute umana.
  Infatti, al fine di prevenire la comparsa di ulteriori casi umani di listeriosi, le misure di ritiro e richiamo dal mercato hanno interessato tutti i lotti di alimenti congelati prodotti dallo stabilimento ungherese coinvolto nell'indagine negli ultimi due anni (dal 2016 al 2018).
  Questa misura si è resa necessaria proprio in considerazione del lungo periodo di incubazione della malattia, che può estendersi sino a 70 giorni.
  Peraltro, ancor prima del coinvolgimento dell'Italia come Paese destinatario dei lotti non conformi, il Ministero della salute ha seguito attivamente, sia mediante contatti via Rasff, sia tramite «call conference» con la Commissione europea, l'evolversi della problematica di casi di listeriosi umana in alcuni paesi europei.
  Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene che la normativa, europea e nazionale, sia adeguata alla gestione di tali situazioni di allerta, considerato anche il fatto che controlli ufficiali vengono disposti lungo tutti gli anelli della filiera agroalimentare, compresi i prodotti oggetto di scambi intracomunitari e le importazioni da Paesi terzi.
La Ministra della salute: Giulia Grillo.