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Atto a cui si riferisce:
S.1/00087 premesso che: la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione", all'articolo 1, comma 4, lettera g), impegna...



Atto Senato

Mozione 1-00087 presentata da ALESSANDRINA LONARDO
martedì 5 marzo 2019, seduta n.096

LONARDO, GALLONE, MALAN, CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, BERARDI, VITALI, MALLEGNI - Il Senato,

premesso che:

la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione", all'articolo 1, comma 4, lettera g), impegna le istituzioni scolastiche pubbliche paritarie ad assumere "personale docente fornito del titolo di abilitazione", medesimo titolo che viene richiesto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per assumere personale docente a tempo determinato e indeterminato;

il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, recante "Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, all'articolo 2, comma 2, sancisce la completa equiparazione degli insegnanti nel servizio in scuole statali e paritarie;

la circolare ministeriale n. 163/2000 (prot. 63/VD) obbliga le scuole pubbliche paritarie ad assumere personale docente munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione, nella stessa misura prevista per i docenti in servizio per le scuole pubbliche statali;

in base all'articolo 33 della Costituzione, il sistema pubblico di istruzione italiano è articolato in scuole statali e scuole paritarie;

a causa dell'obbligo della conferma della provincia e delle istituzioni scolastiche del triennio 2014-2017 imposto dal decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 374, che regola le modalità di aggiornamento delle graduatorie d'istituto per il triennio 2017-2020, molti docenti in servizio presso scuole pubbliche paritarie presenti nelle graduatorie d'istituto in province sature non hanno avuto la possibilità di spostarsi in altre province, impedendo loro di fatto di svolgere servizio presso le scuole pubbliche statali;

la normativa impedisce al docente presente nella graduatoria di una provincia di effettuare domanda di messa a disposizione per supplenze o incarichi annuali in altra provincia;

il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione", cosiddetto decreto Madia, ha previsto il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado;

nell'anno scolastico 2017/2018, a seguito di contenziosi giuridici, sono stati moltissimi i docenti in posizione utile per l'immissione in ruolo che, seppur con riserva, hanno dovuto accettare la nomina come impone la normativa sulle graduatorie ad esaurimento pena esclusione dalla graduatoria stessa, interrompendo i contratti a tempo indeterminato presso le scuole paritarie e ritrovandosi, a causa del suddetto decreto, senza aver raggiunto il requisito d'accesso alla procedura semplificata del servizio statale;

il servizio prestato presso le istituzioni scolastiche paritarie non viene riconosciuto come titolo d'accesso ma viene considerato equiparato come punteggio di servizio nella tabella titoli del concorso riservato;

lo stesso concorso riservato, dato il periodo di servizio richiesto come requisito d'accesso, nulla ha a che fare con un piano di stabilizzazione che assolva alla necessità di ridurre il precariato secondo quanto disposto dal "decreto Madia", che quantifica il limite massimo di reiterazione del precariato in 36 mesi e non 180 giorni per 2 annualità come richiesto dal concorso riservato;

l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 255 del 2001 ha disposto che, ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie permanenti, poi ad esaurimento, i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge n. 62 del 2000 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali;

come evidenziato dal Gruppo Forza Italia durante l'esame del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, che all'articolo 4, comma 1-quinquies, nell'autorizzare il Ministero dell'istruzione a bandire il concorso straordinario, nella riserva prevista, considera unicamente il servizio svolto presso le scuole statali, il sistema scolastico italiano è pluralista ed è composto da scuole pubbliche statali e scuole pubbliche paritarie e lo Stato non può né favorire, né discriminare categorie sociali e istituzioni scolastiche pubbliche di diritto, come avviene nel provvedimento in cui si fa riferimento a istituzioni scolastiche statali;

l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze n. 4 e n. 5 del 2019, ha deliberato che coloro che sono in possesso del diploma magistrale, che hanno concluso gli anni di studio entro il 2001/2002, sono fuori dalle graduatorie ad esaurimento. Diplomati, non abilitati all'insegnamento, un tempo considerati a tutti gli effetti maestri e maestre, dall'anno prossimo, se non superano "il concorsone", appositamente indetto per loro dal Ministero, dovranno dire addio alla loro carriera e ad anni di precariato,

impegna il Governo:

1) a riconoscere valido il servizio presso le Scuole pubbliche paritarie anche come titolo di accesso;

2) ad attivarsi con azioni di competenza per promuovere la modifica del decreto-legge n. 87 del 2018, nella parte in cui ammette il possesso del servizio prestato unicamente nella scuola pubblica statale, escludendo quello prestato nella scuola pubblica paritaria.

(1-00087)