• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/02402 (4-02402)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02402presentato daBRUNETTA Renatotesto diMercoledì 6 marzo 2019, seduta n. 137

   BRUNETTA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   il trasporto pubblico non di linea assicura il trasporto collettivo o individuale di persone con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea;

   su tutto il territorio nazionale il singolo mezzo di trasporto può operare con una sola licenza o autorizzazione, o quella di taxi o noleggio con conducente. Questa regola è derogata nel comune di Venezia a motivo della peculiarità e della limitata estensione degli spazi acquei idonei all'attività delle imbarcazioni adibite al trasporto passeggeri, spazi che non consentono mai uno stazionamento fisso adeguato; basti pensare che il numero complessivo di imbarcazioni adibite a servizio ammonta a circa 300. L'assenza di spazi acquei dedicati alla sosta condiziona in uguale misura tutti i mezzi, indipendentemente dal tipo di licenza o autorizzazione di cui sono dotati. La concreta operatività è identica per qualunque licenza: che si tratti di taxi, noleggio o mezzo con licenza doppia, il servizio inizia di regola su prenotazione telefonica oppure online, eventualmente canalizzata per il tramite di consorzi, cooperative, agenzie di viaggio o tour operator;

   si fa presente che tali operatori sono in continuo contenzioso con l'amministrazione finanziaria, in quanto applica a loro l'iva per trasporto «turistico-ricreativo», ed invece la commissione tributaria riconosce che il trasporto urbano di persone – indipendentemente se sia individuale o di gruppi di persone – non rientra nel cosiddetto turistico-ricreativo, ad eccezione delle fattispecie nelle quali il vettore fornisce direttamente i servizi suppletivi (guida turistica) ovvero ne sostiene i costi e li riaddebita al cliente;

   dagli interpelli, dalle circolari ministeriali, dalle risoluzioni ministeriali e dalle verifiche fiscali non era mai stato contestato agli operatori il trasporto «turistico-ricreativo», ad esempio a Venezia, dove le imbarcazioni sono assoggettate alla legge n. 21 del 1992, alla legge regionale n. 63 del 1993 e ai regolamenti comunali di attuazione. Gli operatori economici effettuano il noleggio con conducente con tutti gli obblighi di acquisizione di servizio, di rimessa e di svolgimento del servizio, e non da noleggio da diporto;

   in caso di guida a bordo, quando viene prenotato il trasferimento dai terminal (porto, aeroporto o stazione ferroviaria) per il centro città o per i trasferimenti alle isole, gli operatori non possono sapere se chi accompagna il gruppo è una guida, un accompagnatore, il proprietario dell'agenzia viaggi, o altro. Sarebbe in ogni caso impossibile da controllare. Il fatto di mantenere la stessa imbarcazione per la visita di mezza giornata o di intera giornata non significa necessariamente avere l'imbarcazione a disposizione, perché l'imbarcazione potrebbe fare nel frattempo altri servizi e, in ogni caso, in una sosta di un'ora quando il barcarizzo viene chiuso ancorché il gruppo è sceso, il personale di bordo risulta libero da qualsiasi impegno fino al trasferimento successivo –:

   di quali informazioni disponga il Governo sui fatti sopra esposti e quali iniziative di competenza intenda assumere anche di carattere normativo, affinché il trasporto urbano di persone effettuato a mezzo di natanti sia soggetto ad aliquota ordinaria solamente nel caso in cui eventuali servizi aggiuntivi siano forniti ed organizzati dal vettore.
(4-02402)