• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/02409 (4-02409)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02409presentato daTRIPIEDI Davidetesto diMercoledì 6 marzo 2019, seduta n. 137

   TRIPIEDI, CIPRINI e ASCARI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003 dispone che in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti. In questo caso, qualora il datore di lavoro non corrisponda correttamente le spettanze ai lavoratori, questi ultimi si rivolgono al committente;

   molti degli autotrasportatori non beneficiano pienamente della stessa normativa a causa del fatto che sin troppo spesso accade che le società risultino essere fallite e i lavoratori non riescano a recuperare quanto loro spettante e, senza che sia previsto un vincolo solidale che tuteli i lavoratori, le aziende committenti proseguono nell'utilizzare vettori non regolari, favorendo una concorrenza sleale;

   la durata e la costanza nel tempo delle prestazioni dedotte in contratto, non esaurendosi in sporadiche ed episodiche prestazioni di trasporto, vanno a integrare un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente per il quale si sostiene che debbano trovare applicazione le disposizioni che disciplinano il contratto di appalto, tra cui anche la disposizione della responsabilità solidale di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003;

   altra lacuna riguarda il divieto legale di affidamento da parte del sub-vettore di un'ulteriore sub-vezione sanzionata con la nullità del contratto che lo contempla, in contrasto con una norma qualificabile come imperativa quale è l'articolo 1418, comma 1, del codice civile;

   a giudizio degli interroganti, per debellare la concorrenza sleale a scapito dei lavoratori, sarebbe opportuno responsabilizzare pienamente i committenti, imponendo loro di controllare periodicamente la correttezza dei loro fornitori, in modo tale da uniformare il contratto di trasporto nel pieno rispetto delle normative che lo regolamentano –:

   se i Ministri interrogati non intendano, per quanto di competenza, assumere iniziative di carattere normativo per estendere senza riserve il vincolo solidale di tutela di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, anche ai contratti di trasporto sottoscritti e non, ovvero anche alle società di trasporto che quotidianamente offrono il servizio di trasporto presso una o più committenti.
(4-02409)