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Atto a cui si riferisce:
C.1007 Istituzione del marchio geografico di tutela del marmo di Carrara e dei prodotti con esso realizzati


FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1007

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
NARDI, BURATTI, CANTINI, DE MENECH, LA MARCA, MORANI, PAITA, ROSATO, SENSI, SERRACCHIANI

Istituzione del marchio geografico di tutela del marmo di Carrara e dei prodotti con esso realizzati

Presentata il 26 luglio 2018

  Onorevoli Colleghi! — L'arte della lavorazione del marmo nel territorio di Carrara ha origini antichissime: reperti romani rinvenuti nelle cave risalgono infatti al III secolo d.C. Il marmo di Carrara trae origini da formazioni naturali depositatesi da 170 milioni di anni a 130 milioni di anni fa che, in seguito ad aumenti delle temperature e a pressioni particolari della crosta terrestre, hanno raggiunto lo stato attuale. I giacimenti marmiferi furono scoperti e sfruttati nell'antichità dai romani che, sotto l'impero di Augusto e Marco Aurelio, dettero quasi certamente il massimo sviluppo all'escavazione. Durante le varie dominazioni barbariche, l'attività estrattiva dovette cessare quasi del tutto per riprendere col Rinascimento e durante il Neoclassicismo, per giungere poi allo sfruttamento a livello industriale iniziato verso la metà del secolo scorso. L'escavazione si è sviluppata, nel corso di due millenni, principalmente nei tre bacini di Colonnata, Miseglia e Torano, anche se la presenza di cave caratterizza, quasi in ogni parte, la montagna carrarese. Tra le varietà di marmo presenti nel carrarese assumono particolare rilevanza: lo statuario, il venato, il bianco ordinario, il paonazzo, il calacata e il bardiglio.
  La stessa storia di Carrara è comunque legata alla realizzazione di meravigliosi monumenti, chiese e sculture realizzati in tutti i periodi storici e in qualsiasi parte del mondo. Esperti artigiani hanno reso possibile che concetti artistici venissero trasformati in pietre, sbozzate, lavorate e levigate per dare loro forma e vita. Maestri come Michelangelo, Donatello e Jacopo Della Quercia furono attratti qui dall'abbondanza e dalla qualità del marmo statuario, il più prezioso, che si trova nelle Alpi apuane.
  Il distretto lapideo apuo-versiliese (che comprende i comuni di Carrara, Fivizzano, Massa, Minucciano, Montignoso, Piazza al Serchio, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema e Vagli Sotto) sta vivendo un processo di riposizionamento competitivo internazionale, vasto e carico di conseguenze. Sono molti i fattori che ne sono causa: l'ingresso di nuovi produttori internazionali, la diffusione crescente di tecnologie di automazione, la spinta al processo di regionalizzazione degli scambi, nonché la destrutturazione delle commesse maggiori, che sono spezzate dalla committenza e distribuite su un fronte ampio di produttori. I fattori di competitività del distretto lapideo sono rappresentati essenzialmente da:

   l'alta specializzazione e l'elevato know-how delle maestranze;

   la presenza nell'area di qualificati centri di servizi per la formazione e il trasferimento dell'innovazione;

   l'attenzione ai temi ambientali connessi alle attività industriali, con particolare riferimento allo smaltimento dei residui delle lavorazioni e ai controlli che devono presiedere alle attività in atto e alla loro possibile intensificazione.

  L'alta specializzazione delle maestranze impegnate nel settore del marmo permette, da parte delle aziende e dei laboratori del distretto, l'immissione nel mercato globale di un alto valore aggiunto dei prodotti, che coniuga i contenuti di una conoscenza e un expertise secolari nella lavorazione della pietra, per la soddisfazione di un mercato sempre più esigente e mutevole. La pietra lavorata nel distretto apuo-versiliese è stata utilizzata nelle più importanti costruzioni e opere del mondo, segno di un prestigio e di una tradizione consolidata nel tempo. Un valore che proviene dall'applicazione di severi standard di qualità, da un diffuso utilizzo delle più avanzate tecnologie e da una profonda e radicata cultura del marmo.
  Le ricadute occupazionali ed economiche del distretto lapideo apuo-versiliese sono rilevanti: ogni anno il valore della produzione delle 100 cave in attività sfiora i 200 milioni di euro, mentre quello delle aziende che lavorano la pietra arriva a 800 milioni di euro. Il fatturato aggregato del settore si avvicina dunque a 1 miliardo di euro. Le aziende sono più di 1.200, con 5.000 addetti più 3.000 nell'indotto. Il marmo estratto è circa 3,3 milioni di tonnellate, il 40 per cento lavorato direttamente negli stabilimenti della provincia. Complessivamente il distretto apuano, in totale, nel primo trimestre del 2018 ha esportato per 161,7 milioni di euro e di questi 107,6 erano lavorati. Un altro dato rilevante, in questo contesto, è la distanza media dell'esportazione pari a 6.300 chilometri, a testimonianza che questo distretto ha necessità di una sempre maggiore internazionalizzazione che sia in grado di tutelare il prodotto marmo in Italia e nel resto del mondo.
  Si tratta, infatti, di un comparto rilevante non solo per il territorio di riferimento ma per l'intera nazione, penalizzato negli ultimi anni da una duplice concorrenza: a livello internazionale dai marmi di origine estera provenienti soprattutto dalla Cina e dall'India e a livello dell'Unione europea e nazionale dalla crescente produzione di materiali sintetici (come ad esempio il gres porcellanato). Una concorrenza che può essere contrastata informando maggiormente la clientela sull'origine e sulla qualità dei materiali e dei manufatti.
  Nasce quindi l'esigenza, da parte del legislatore, di favorire il riconoscimento del marchio geografico di tutela del marmo di Carrara, diffondendo e migliorando l'immagine dei prodotti italiani nei confronti dei consumatori e degli operatori commerciali nazionali e internazionali.
  Si tratta di un'iniziativa legislativa che non preclude bensì rafforza l'ipotesi di riconoscimento del marchio che a livello locale è stato adottato in questi anni, consapevole del fatto che la tutela di un prodotto e di una lavorazione millenaria vanto del Made in Italy abbiano bisogno anche di un sostegno e di una rilevanza non solo territoriale.
  Il presente provvedimento si compone di tre articoli: l'articolo 1 si occupa delle finalità generali disponendo l'istituzione del marchio geografico di tutela del marmo di Carrara, corredato di un proprio logo figurativo, che certifica la qualità e l'eccellenza del prodotto stesso.
  L'articolo 2 sancisce che il Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria interessate, adotti un apposito decreto al fine di disciplinare le modalità di utilizzo e di revoca del marchio stesso. In tale articolo sono definiti alcuni criteri che devono essere inseriti nel decreto. Il marchio collettivo geografico di tutela del marmo di Carrara deve essere coerente con la normativa dell'Unione europea e garantire la provenienza e determinate qualità e caratteristiche di eccellenza nei processi ideativi, creativi e produttivi. Al fine di promuovere la certificazione del materiale utilizzato nel rispetto del luogo di produzione del manufatto, il marchio deve essere composto da due categorie: «estratto nel distretto lapideo apuo-versiliese» ed «estratto e lavorato nel distretto lapideo apuo-versiliese». Tali categorie dovranno poi essere completate con le definizioni relative alle tipologie di marmo presenti: «bianco», «statuario», «venato», «arabescato», «calacata», «bardiglio», «cipollino zerbino» individuate in base alle caratteristiche cromatiche e strutturali. È inoltre previsto che il marchio sia riservato ai manufatti realizzati esclusivamente con il marmo proveniente dai territori dei comuni del distretto lapideo apuo-versiliese (comuni di Carrara, Fivizzano, Massa, Minucciano, Montignoso, Piazza al Serchio, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema e Vagli Sotto). La norma prevede, infine, l'individuazione delle modalità dei controlli relativi all'utilizzo del marchio e le sanzioni da irrogare in caso di violazioni accertate.
  L'articolo 3 reca le disposizioni finali, tra cui l'invarianza finanziaria del provvedimento e la registrazione del marchio in tutte le sedi competenti a livello mondiale.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del marchio geografico di tutela del marmo di Carrara)

  1. Al fine di promuovere, diffondere e migliorare l'immagine dei prodotti italiani presso i consumatori e gli operatori commerciali nazionali e internazionali, è istituito il marchio geografico di tutela del marmo di Carrara, di seguito denominato «marchio», corredato di un proprio logo figurativo, che certifica la qualità e l'eccellenza del prodotto.
  2. Il marchio fornisce informazioni accurate, non ingannevoli e scientificamente fondate ed è disciplinato dall'articolo 2570 del codice civile e dall'articolo 11 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Art. 2.
(Disposizioni di attuazione)

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria interessate, adotta un apposito decreto al fine di disciplinare le modalità di utilizzo e di revoca del marchio.
  2. Il decreto di cui al comma 1 prevede, in particolare, che:

   a) il marchio valorizzi e promuova, in modo visibile e immediato, il prodotto marmo e la sua lavorazione in ambito locale, attraverso rigorose procedure di certificazione e in conformità con la normativa dell'Unione europea e che il marchio garantisca la provenienza e determinate qualità e caratteristiche di eccellenza nei processi ideativi, creativi e produttivi;

   b) al fine di promuovere la certificazione del materiale utilizzato nel rispetto del luogo di produzione del manufatto, il marchio sia composto dalle seguenti due categorie: «estratto nel distretto lapideo apuo-versiliese» ed «estratto e lavorato nel distretto lapideo apuo-versiliese»;

   c) entrambe le categorie di cui alla lettera b) siano completate con le definizioni relative alle tipologie di marmo presenti, «bianco», «statuario», «venato», «arabescato», «calacata», «bardiglio» e «cipollino zerbino», individuate in base alle caratteristiche cromatiche e strutturali;

   d) il marchio sia riservato ai manufatti realizzati esclusivamente con il marmo proveniente dai territori dei comuni di Carrara, Fivizzano, Massa, Minucciano, Montignoso, Piazza al Serchio, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema e Vagli Sotto facenti parte del distretto lapideo apuo-versiliese;

   e) siano individuati i soggetti preposti e le modalità per l'esecuzione dei controlli relativi all'utilizzo del marchio, anche attraverso il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e che siano stabilite le sanzioni amministrative, pecuniarie e detentive da irrogare in caso di violazioni accertate nell'utilizzo del marchio.

Art. 3.
(Disposizioni finali)

  1. Ai fini della tutela e della riconoscibilità del marchio, il Ministero dello sviluppo economico provvede alla sua registrazione presso le sedi competenti dell'Unione europea e internazionali.
  2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  3. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti di cui alla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.