• C. 1191 EPUB Proposta di legge presentata il 25 settembre 2018

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Atto a cui si riferisce:
C.1191 Introduzione dell'articolo 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di obbligo di comunicazione degli atti normativi approvati dal Consiglio dei ministri


FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1191

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CECCONI

Introduzione dell'articolo 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di obbligo di comunicazione degli atti normativi approvati dal Consiglio dei ministri

Presentata il 25 settembre 2018

  Onorevoli Colleghi! — Con la presente proposta di legge si intende intervenire sulla legislazione vigente per correggere quella che ormai da alcune legislature è diventata una prassi sempre più frequente, adottata purtroppo da tutti i Governi della Repubblica.
  Si tratta degli annunci di approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, di atti normativi i cui testi non risultano disponibili se non dopo diversi giorni, addirittura in alcuni casi settimane, a dispetto di qualsiasi norma di trasparenza e correttezza nei confronti dell'opinione pubblica.
  Il Consiglio dei ministri è l'organo collegiale per eccellenza previsto dalla Costituzione.
  L'articolo 92 della Costituzione, infatti, recita: «Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri».
  Attualmente la disciplina del Consiglio dei ministri è contenuta, oltre che nella Costituzione, anche nella legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri».
  Si ritiene che, nel momento in cui viene diramato il comunicato stampa del Governo nel quale si annuncia l'adozione da parte del Consiglio dei ministri di un decreto-legge o di un atto normativo in genere, non sia accettabile che il testo definitivo dell'atto sia divulgato solo dopo giorni e giorni, durante i quali il testo stesso viene ulteriormente cambiato, modificato e integrato, rispetto a quanto annunciato, ovvero rispetto al testo definitivo già comunicato all'opinione pubblica.
  Solo per citare un esempio molto recente, il cosiddetto «decreto dignità», decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, che è stato al centro dell'attenzione di giornali e TV ancora prima della presentazione di un testo in Consiglio dei ministri, è stato adottato dal Governo il 2 luglio 2018, mentre il testo definitivo è stato reso disponibile solo il 13 luglio, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e successivamente presentato al Parlamento. Tutto ciò avviene disattendendo quanto disposto dalla Costituzione che all'articolo 77 recita: «Quando in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni».
  La citata legge n. 400 del 1988, all'articolo 15, comma 4, dispone che «il decreto-legge è pubblicato, senza ulteriori adempimenti, nella Gazzetta Ufficiale immediatamente dopo la sua emanazione e deve contenere la clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge».
  In occasione dell'esame del decreto dignità, il Comitato per la legislazione della Camera, nelle premesse al parere approvato, aveva segnalato questa grave criticità: «Il decreto-legge, approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 2 luglio 2018, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale a distanza di ben 11 giorni, il 13 luglio 2018; nella passata Legislatura un analogo intervallo di tempo tra emanazione e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, pari o superiore a 10 giorni, si è registrato in altre venti occasioni e in un'occasione, per il decreto-legge n. 74 del 2014 (misure di sostegno alle popolazioni dell'Emilia Romagna colpite dal terremoto e da successivi eventi alluvionali), l'intervallo è stato di ben 24 giorni; al riguardo, appare opportuno un approfondimento sulle conseguenze di questa prassi, non consistente ma persistente, in termini di certezza del diritto e di rispetto del requisito dell'immediata applicazione dei decreti-legge di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988».
  Questa prassi non consente di conoscere il testo del provvedimento nelle 24 ore successive all'approvazione e fornisce all'opinione pubblica la notizia dell'approvazione di atti che, invece, sono ancora in bozza dopo il passaggio in Consiglio dei ministri. I provvedimenti approvati, talvolta, devono ancora essere redatti o completati oppure non sono ancora stati sottoposti a importanti passaggi istituzionali, come il controllo delle coperture finanziarie da parte della Ragioneria generale dello Stato, che talvolta non sono neanche individuate.
  Analoga situazione si sta verificando in questi giorni con riguardo al decreto-legge recante le misure necessarie alla popolazione colpita dall'evento del crollo del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 nel comune di Genova (noto come ponte Morandi), che è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 13 settembre 2018 e il cui contenuto alla data odierna (25 settembre) è tuttora ignoto.
  L'obiettivo di questa iniziativa legislativa è quello di modificare la legge n. 400 del 1988, inserendo un articolo aggiuntivo 4-bis che pone l'obbligo di rendere noto tempestivamente il testo degli atti normativi approvati dal Consiglio dei ministri. Pertanto, si dispone la pubblicazione degli atti normativi adottati dal Consiglio dei ministri nel sito internet istituzionale del Governo, entro 24 ore dalla riunione in cui sono stati approvati.
  Inoltre, si ritiene che tale pubblicazione debba essere integrata con l'elenco dei partecipanti alla riunione del Consiglio dei ministri; ciò appare necessario per una completa informazione sulla trattazione degli atti normativi da parte del Consiglio dei ministri.
  Con il comma 3 dell'articolo 4-bis si inserisce, infine, una disposizione che con riguardo all'inosservanza dell'obbligo previsto ai commi 1 e 2, determina l'applicazione, nei confronti del responsabile della trasparenza, delle disposizioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni».
  Tale norma è in linea con gli obiettivi di trasparenza perseguiti negli anni con riguardo agli atti amministrativi e con la finalità, alla base del citato decreto, di assicurare l'accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali, attraverso la tempestiva pubblicazione delle notizie nei siti internet istituzionali delle amministrazioni medesime.
  Il citato articolo 46, sulla responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico, prevede che l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.
  Vista l'importanza della presente proposta di legge si auspica una celere approvazione della stessa.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. Dopo l'articolo 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è inserito il seguente:

   «Art. 4-bis. — (Obbligo di comunicazione degli atti normativi approvati dal Consiglio dei ministri). — 1. Gli atti normativi del Governo sono pubblicati nel sito internet istituzionale entro 24 ore dalla riunione del Consiglio dei ministri in cui sono approvati.
   2. La pubblicazione è integrata con l'elenco dei partecipanti alla riunione del Consiglio dei ministri di cui al comma 1.
   3. L'inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nei confronti del responsabile della trasparenza, individuato ai sensi dell'articolo 43 del medesimo decreto n. 33 del 2013».