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Atto a cui si riferisce:
C.1186 Istituzione della Soprintendenza generale per la Sicilia sud-orientale


FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1186

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MINARDO

Istituzione della Soprintendenza generale
per la Sicilia sud-orientale

Presentata il 21 settembre 2018

  Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge si fonda su un principio molto semplice: il territorio sud-orientale della Sicilia rappresenta un bene culturale di grande pregio in quanto sistema unitario di reperti, monumenti, espressioni artistiche, ma anche di case, palazzi, chiese, parchi, campagne e paesaggi. La presente proposta di legge prevede l'istituzione di una «grande soprintendenza» che unifichi nello stesso territorio tutte le competenze archeologiche, architettoniche, storico-artistiche, museali e paesaggistiche oggi disperse nelle più disparate strutture ministeriali, assicurando una tutela, una gestione e una valorizzazione ottimali dei beni monumentali e architettonici del Val di Noto, il più grande sito archeologico del mondo, il cui valore è riconosciuto anche dall'UNESCO che l'ha inserito tra i «beni dell'umanità».
  Le otto città della Sicilia sud-orientale, Modica, Ragusa, Scicli, Caltagirone, Militello in Val di Catania, Catania, Noto e Palazzolo, furono ricostruite dopo il terremoto del 1693, nello stesso luogo o vicino a quelle già esistenti. Esse rappresentano un'importante impresa collettiva, portata con successo a un alto livello di architettura e compimento artistico. Queste città testimoniano l'esuberante genialità espressa nell'arte e nell'architettura del tardo barocco, caratterizzata da una progettazione urbanistica innovativa apprezzata e riconosciuta in tutto il mondo.
  L'istituenda Soprintendenza generale per la Sicilia sud-orientale ha quattro caratteristiche fondamentali: è sovrana, in quanto dotata di competenze esclusive nel proprio settore disciplinare; è autonoma, poiché indipendente dal potere politico e fondata su competenze storico-scientifiche; è trasparente, perché rende conto dei risultati alle istituzioni, al mondo culturale, nonché ai cittadini; è prestigiosa, in quanto autorevole e credibile nella cura del patrimonio storico e dei beni comuni. La Soprintendenza integra tutte le funzioni di tutela del patrimonio e dispone di una competenza esclusiva nel proprio territorio. Le diverse specializzazioni – archeologiche, architettoniche, storico-artistiche e paesaggistiche – non solo non vengono disperse ma sono organizzate in apposite soprintendenze di comparto, all'interno di una grande istituzione di tutela. L'integrazione delle funzioni si accompagna alla competenza professionale e scientifica multidisciplinare. Questo sistema pone rimedio alla grave frammentazione funzionale e territoriale che ha pericolosamente indebolito la tutela dei beni culturali in questa parte della Sicilia orientale. Le otto città della Sicilia sud-orientale sono costantemente soggette ai rischi derivanti dai terremoti e dalle eruzioni dell'Etna, ed è pertanto necessario proteggere, salvaguardare, tutelare e valorizzare il loro inestimabile patrimonio attraverso l'istituzione di una struttura che si occupi esclusivamente di tali compiti. La confusione di competenze ha fino ad ora comportato, infatti, una grave destrutturazione nella salvaguardia di questo patrimonio.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione)

  1. Il territorio della Sicilia sud-orientale è dichiarato di particolare interesse pubblico quale contesto unico connotato da valori storici, artistici, archeologici e religiosi universali.
  2. Per adeguare compiutamente ai princìpi dell'articolo 9 della Costituzione la tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici compresi nel territorio di cui al comma 1, è istituita la Soprintendenza generale per la Sicilia sud-orientale, di seguito denominata «SGSE», ente pubblico competente in via esclusiva per la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico nel medesimo territorio, anche avvalendosi di enti, istituti e organismi pubblici da essa funzionalmente dipendenti e operanti nel medesimo ambito, per il coordinamento delle attività di valorizzazione del medesimo nonché per lo svolgimento delle connesse attività di ricerca e didattiche.
  3. La SGSE opera in piena autonomia amministrativa, contabile, organizzativa e scientifica.

Art. 2.
(Compiti)

  1. La SGSE, per dare attuazione ai princìpi di cui all'articolo 9 della Costituzione nel territorio di riferimento, esercita i seguenti compiti, con riferimento al territorio di sua competenza:

   a) svolge in via esclusiva le funzioni di progettazione, di restauro, di pianificazione e di gestione previste dalla legge 20 febbraio 2006, n. 77, relativamente ai beni culturali e paesaggistici dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO);

   b) esercita in via esclusiva le attività di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, subentrando nelle funzioni svolte in tale ambito dagli organi, dalle strutture e dagli uffici del Ministero per i beni e le attività culturali e della Regione siciliana;

   c) redige e adotta il piano paesaggistico e il piano archeologico e del patrimonio storico e monumentale;

   d) svolge e promuove attività di ricerca e di studio nelle materie concernenti il patrimonio culturale e paesaggistico e collabora con le istituzioni universitarie e di ricerca, anche nel quadro della cooperazione europea; ai fini di cui alla presente lettera, assegna ogni anno borse di studio e di ricerca;

   e) coordina, anche a fini espositivi e di valorizzazione, le attività degli enti, istituti e organismi pubblici che operano nel campo della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico;

   f) fornisce supporto tecnico e culturale alle amministrazioni pubbliche che lo richiedono;

   g) partecipa a tutte le iniziative, anche a livello internazionale, riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico;

   h) esercita le competenze attribuite dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, agli organi preposti alla tutela e alla conservazione di tali beni, nonché:

    1) provvede all'autorizzazione preventiva, nonché al controllo e alla verifica, delle attività che riguardano monumenti, beni archeologici, opere d'arte e manufatti, di proprietà pubblica o privata ;

    2) provvede alla manutenzione, alla conservazione e al restauro dei monumenti, delle opere d'arte e dei manufatti antichi ;

    3) cura la gestione delle aree archeologiche e monumentali aperte al pubblico;

    4) nell'esercizio dei suoi compiti di tutela, interviene nell'attività di pianificazione urbanistica degli enti locali;

    5) organizza mostre e convegni su temi specifici e cura la pubblicazione di ricerche e di studi sul patrimonio culturale e paesaggistico.

  2. I musei, gli scavi e i parchi archeologici, le ville e i giardini, le gallerie e gli altri enti, istituti e organismi pubblici che hanno in proprietà o in gestione beni culturali o paesaggistici nel territorio di competenza della SGSE, dipendenti, anche per sola partecipazione maggioritaria, dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla Regione siciliana, in relazione ai quali la SGSE stessa esercita i compiti di cui al comma 1, sono ad essa trasferiti, unitamente al relativo personale e a tutti i compiti e le funzioni, compresa quella regolamentare, concernenti la loro organizzazione, funzionamento e attività.

Art. 3.
(Organi)

  1. Sono organi della SGSE:

   a) il soprintendente generale;

   b) il consiglio di amministrazione;

   c) il comitato scientifico;

   d) il collegio dei revisori dei conti.

  2. Il soprintendente generale ha la rappresentanza legale della SGSE e ne dirige e coordina le attività, presiede il consiglio di amministrazione e ne stabilisce l'ordine del giorno. Il soprintendente generale è scelto tramite concorso pubblico tra personalità di alta qualificazione culturale e gestionale. Il soprintendente generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le Commissioni parlamentari competenti. Il soprintendente generale dura in carica per cinque anni, prorogabili di due anni, e non può essere nuovamente nominato nella carica.
  3. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, di programmazione e di verifica dell'andamento delle attività della SGSE, di deliberazione dei regolamenti di organizzazione, funzionamento, amministrazione, contabilità e finanza, del piano paesaggistico e del piano archeologico e del patrimonio storico e monumentale. Il consiglio è composto dal soprintendente generale e da otto membri, di alta qualificazione culturale e di comprovata esperienza gestionale e amministrativa nel campo della cultura e della ricerca, scelti anche tra dirigenti pubblici a riposo. È vietata la nomina di dipendenti, ancora in servizio, del Ministero per i beni e le attività culturali e della Regione siciliana.

Art. 4.
(Regolamento di attuazione)

  1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione della medesima legge che, in particolare, definisce l'ambito territoriale di competenza della SGSE, ne stabilisce la struttura, costituita da servizi, unità operative e uffici, le modalità di funzionamento e la pianta organica e individua le risorse necessarie al suo funzionamento.