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Atto a cui si riferisce:
C.1063 Istituzione e disciplina del tirocinio curricolare per l'orientamento e la formazione degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e delle università


FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1063

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato UNGARO

Istituzione e disciplina del tirocinio curricolare per l'orientamento e la formazione dei giovani

Presentata il 6 agosto 2018

  Onorevoli Colleghi! — Il tirocinio è un periodo di orientamento e di formazione svolto in un contesto lavorativo e finalizzato all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. In Italia il numero dei tirocinanti o stagisti continua a crescere ogni anno. Secondo quanto riporta la «Repubblica degli stagisti» – una testata giornalistica on line creata nel 2009 per approfondire la tematica dello stage in Italia e per dare voce agli stagisti – sulla base di dati forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel 2017 sono stati attivati quasi 368.000 stage extracurricolari. Tra il 2012 e il 2017 il numero di questo tipo di tirocini è esploso: nel 2012 ne erano stati attivati 185.000 e dunque, in sei anni, essi sono addirittura raddoppiati.
  Purtroppo, invece, non sono disponibili dati precisi per quanto riguarda le centinaia di migliaia di studenti stagisti, cioè gli studenti dei tirocini cosiddetti «curricolari», attivati ogni anno nell'ambito dei percorsi universitari triennali o magistrali, dei master e delle scuole di formazione post-diploma o post-universitarie. Il motivo per cui non si hanno dati al riguardo è duplice: da una parte, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non provvede al loro monitoraggio e, da un'altra parte, con una decisione poco lungimirante, l'allora Ministero del lavoro e della previdenza sociale, undici anni fa, attraverso la nota protocollo 13/SEGR/0004746 del febbraio 2007, ha prescritto che i tirocini curricolari non dovevano più essere comunicati ai centri per l'impiego attraverso l'istituto della «comunicazione obbligatoria», a differenza di quelli extracurricolari, e così i tirocini curricolari sono «scomparsi dall'orizzonte» ed è impossibile conoscerne il numero, la durata e l'esito. Per fortuna qualche dato esiste: il consorzio Almalaurea, per esempio, nel 2016 aveva attestato che, contando soltanto coloro che si erano laureati nel 2015 presso uno degli atenei consorziati, erano 131.000 i giovani che avevano svolto almeno un tirocinio durante il loro corso di studi (e che di essi il 21,7 per cento aveva svolto la propria attività curricolare presso gli atenei). Si può quindi stimare che siano almeno 200.000 i tirocini curricolari attivati ogni anno nel nostro Paese.
  Per quanto concerne l'attività del legislatore, occorre inoltre precisare che mentre per la categoria degli stage extracurricolari dal 2012-2013 esiste un'aggiornata regolamentazione regionale, per quanto concerne i tirocini curricolari è necessaria e urgente una revisione normativa, come previsto anche dall'atto Senato n. 1006 a prima firma Pietro Ichino della XVII legislatura. Peraltro, il regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 142 del 1998, che per oltre quindici anni ha normato tutti i tirocini svolti in Italia, indipendentemente dal fatto che fossero extracurricolari o curricolari (all'epoca la differenza neanche esisteva, o se esisteva, era puramente informale), oggi è in larga parte inapplicabile. Infatti, a seguito dei cambiamenti avvenuti – ripartizione dei tirocini tra extracurricolari e curricolari, con conseguente attribuzione delle competenze sui primi alle regioni e alle province autonome e sui secondi allo Stato – e con l'approvazione delle normative regionali sui tirocini extracurricolari a partire dal 2012, di fatto il regolamento ha progressivamente perso la sua aderenza alla realtà, tanto è vero che alcune disposizioni – come l'articolo 1, comma 3, che stabilisce il numero massimo di tirocinanti che i datori di lavoro possono ospitare – risultano in pratica inapplicabili in quanto sovrapposte e in conflitto con le nuove normative regionali.
  Inoltre vi è anche un unicum: la regione Lombardia già cinque anni fa, insieme ai tirocini extracurricolari, ha deciso di normare anche quelli curricolari, nonostante non fossero di sua competenza, come reso noto dalla «Repubblica degli stagisti» in un articolo scritto da Eleonora Voltolina nel luglio 2013 (https://www.repubblicadeglistagisti.it/article/nuova-normativa-stage-regione-lombardia). La regione Lombardia ha ritenuto però opportuno colmare il vuoto legislativo in materia e Gianni Bocchieri, direttore generale della Direzione istruzione, formazione e lavoro della stessa regione, tuttora in carica, aveva dichiarato che: «Qualora intervenisse una disciplina nazionale, la nostra disciplina sarebbe ovviamente cedevole, lascerebbe il passo a quella statale». È dunque necessario che una nuova disciplina nazionale sui tirocini curricolari veda la luce e che il vuoto legislativo venga colmato!
  Si sottolinea, inoltre, che ancora oggi spesso accade che venga snaturato il senso stesso dello strumento dello stage formativo o di orientamento. È quindi necessario definire in maniera semplice e univoca delle indicazioni per il contrasto dell'utilizzo improprio dei tirocini curricolari, al fine di valorizzarne la reale funzione di prima esperienza nel mondo del lavoro.
  La presente proposta di legge si compone di nove articoli: l'articolo 1 prevede le disposizioni generali sulle attività classificate come tirocinio curricolare; l'articolo 2 dispone in merito all'avvio del tirocinio e ai doveri del soggetto ospitante; l'articolo 3 stabilisce il periodo massimo di durata del percorso formativo; l'articolo 4 introduce una garanzia di indennità minima obbligatoria anche per i tirocini curricolari (salvo quelli di durata inferiore a due mesi); l'articolo 5 stabilisce il rapporto massimo tra numero di tirocinanti e numero di dipendenti, affinché non ci siano mai troppi tirocinanti in confronto ai lavoratori subordinati inquadrati e retribuiti; l'articolo 6 prevede la comunicazione obbligatoria all'ispettorato provinciale del lavoro per determinati tirocini curricolari e la stipulazione di un'assicurazione presso l'INAIL; gli articoli 7, 8 e 9 prevedono, rispettivamente, un monitoraggio da parte dei dicasteri competenti, le sanzioni per i trasgressori della legge e le disposizioni finali e di coordinamento.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Disposizioni generali)

  1. Le università o gli istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici, le istituzioni scolastiche che rilasciano titoli di studio aventi valore legale e i centri di formazione professionale post-diploma o post-universitario operanti in regime di convenzione con la regione o con la provincia competenti per territorio, di seguito denominati «soggetti promotori», possono promuovere l'attivazione di tirocini, in favore degli studenti, da svolgere presso un'azienda, un ente della pubblica amministrazione, uno studio professionale, una fondazione o associazione ovvero un altro datore di lavoro con personalità giuridica, di seguito denominati «soggetti ospitanti». Il tirocinio è di tipo curricolare e si differenzia dai tirocini extracurricolari svolti al di fuori di percorsi di studi formalmente riconosciuti.
  2. Il tirocinio curricolare è finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale e deve possedere i seguenti requisiti:

   a) essere attivato da un soggetto promotore;

   b) essere destinato a studenti maggiorenni e a studenti universitari, compresi gli studenti iscritti a master universitari o a corsi di dottorato nonché gli studenti di istituti professionali e di corsi di formazione post-diploma iscritti al corso di studi e di formazione nel cui ambito il tirocinio è attivato;

   c) essere svolto durante il periodo di frequenza del corso di studi o del corso di formazione di cui alla lettera b), anche se non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi.

  3. Il tirocinio curricolare impegna il soggetto ospitante ad accogliere il tirocinante assegnandogli una o più mansioni coerenti con le finalità di orientamento e di formazione indicate nel piano formativo individuale di cui all'articolo 2, comma 2, in affiancamento a un lavoratore qualificato o specializzato operante stabilmente nell'organico del soggetto ospitante, al quale è attribuita la funzione di tutor del soggetto ospitante; impegna il tirocinante a svolgere i compiti a lui assegnati secondo le direttive ricevute e con la diligenza esigibile, tenuto conto della mancanza di esperienza professionale; impegna il soggetto promotore a farsi carico della stipula dell'assicurazione di cui all'articolo 6, comma 2, salvo che se ne faccia carico il soggetto ospitante.
  4. Per garantire una pari opportunità di accesso al tirocinio curricolare anche agli studenti in condizioni economiche disagiate, al tirocinante è corrisposta l'indennità di partecipazione di cui all'articolo 4.
  5. Il soggetto promotore s'impegna a istituire tirocini di qualità finalizzati a garantire una formazione qualificata e coerente sia con il percorso di studi in corso del tirocinante sia con le attività e le competenze previste dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2015, nonché con il sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o, se esistente, con il quadro regionale degli standard professionali della regione competente per territorio.
  6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai tirocini svolti da studenti della scuola secondaria di secondo grado, ai periodi di alternanza scuola-lavoro e ai tirocini estivi svolti da soggetti minorenni.

Art. 2.
(Avvio del tirocinio curricolare,
soggetti promotori e soggetti ospitanti)

  1. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti. Le convenzioni possono riguardare diversi tirocini, hanno una durata massima non superiore a trentasei mesi e contengono indicazioni in merito a:

   a) obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante;

   b) modalità di attivazione;

   c) valutazione e attestazione degli apprendimenti;

   d) monitoraggio;

   e) decorrenza e durata della convenzione.

  2. Alla convenzione di cui al comma 1 deve essere allegato un piano formativo individuale, sottoscritto dai rappresentanti legali, o dai loro delegati, del soggetto promotore e del soggetto ospitante e dal tirocinante. Esso contiene gli elementi descrittivi di ogni singolo tirocinio curricolare: le attività, gli obiettivi e le modalità di svolgimento, la durata con l'indicazione delle ore giornaliere e settimanali, l'importo mensile lordo dell'indennità di partecipazione, le garanzie assicurative e le mansioni oggetto del tirocinio.
  3. Il tirocinio curricolare deve essere svolto in coerenza con gli obiettivi formativi previsti nel piano formativo individuale, che soggetto promotore e soggetto ospitante stipulano per iscritto concordandone i contenuti e del quale è consegnata una copia al tirocinante al momento dell'avvio del tirocinio. Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante, nominato ai sensi del comma 4, collaborano per definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento, per garantire il migliore svolgimento delle attività e il loro monitoraggio, nonché per stabilire le modalità di attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite.
  4. L'istituzione di un tirocinio curricolare impegna il soggetto ospitante a nominare un tutor responsabile del contenuto formativo del tirocinio e dell'assistenza al tirocinante nella fase di inserimento e durante tutta la durata del tirocinio. Il nominativo del tutor del soggetto ospitante è riportato nel piano formativo individuale unitamente al nominativo del tutor del soggetto promotore. Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio curricolare. Ogni tutor del soggetto ospitante può essere responsabile contemporaneamente di un numero massimo di tre tirocinanti, conteggiando complessivamente quelli curricolari e quelli extracurricolari.
  5. Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo nonché specifici accordi sindacali, è vietato ospitare tirocinanti per lo svolgimento di attività equivalenti a quelle dei lavoratori licenziati nella medesima unità operativa nei dodici mesi precedenti al licenziamento per giustificato motivo oggettivo e ai licenziamenti collettivi oppure qualora siano in atto procedure di cassa integrazione guadagni o di mobilità.
  6. I tirocinanti non possono ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante, sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di maggiore attività produttiva oppure di sospensione o di riduzione dell'attività produttiva e non possono sostituire il personale assente per malattia, maternità, ferie o sciopero.
  7. I tirocinanti non possono essere lasciati soli all'interno della sede del soggetto promotore, neanche per brevi periodi; il tutor del soggetto promotore, o un'altra persona da questi delegata, deve essere sempre presente all'interno del luogo di lavoro dove il tirocinante svolge il tirocinio.

Art. 3.
(Durata del tirocinio curricolare)

  1. Il tirocinio curricolare non può avere una durata superiore a tre mesi, per un totale di 480 ore, quando ha per oggetto mansioni prevalentemente manuali o meramente esecutive, oppure ripetitive e a basso contenuto intellettuale; non può avere una durata superiore a sei mesi, per un totale di 960 ore, quando ha per oggetto mansioni di concetto. Il tirocinio curricolare è rinnovabile o prorogabile solo nel rispetto dei limiti di durata di cui al periodo precedente.
  2. Il tirocinio curricolare può essere istituito in favore di uno studente affetto da una menomazione fisica, psichica o sensoriale, oppure in condizioni sociali disagiate, assistito da un centro di riabilitazione per disabili o di assistenza sociale. In tale caso la durata massima del tirocinio curricolare, comprese eventuali proroghe, è stabilita in dodici mesi, per un totale di 1.920 ore.
  3. L'impegno orario settimanale richiesto al tirocinante deve essere indicato nel piano formativo individuale ed è di norma identico all'orario di lavoro a tempo pieno previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del soggetto ospitante pari a 36-40 ore settimanali. Tenuto conto, comunque, della natura specifica del tirocinio curricolare, che è svolto da studenti contemporaneamente impegnati in un corso di studi, qualora il tirocinante chieda di svolgere un tirocinio curricolare a tempo parziale per un numero di ore settimanali inferiore, in ogni caso pari almeno a 20 ore, tale richiesta deve essere accolta dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante.
  4. Qualora l'impegno orario settimanale indicato nel piano formativo individuale sia inferiore a 30 ore, l'importo minimo dell'indennità di partecipazione mensile è stabilito nella misura prevista dall'articolo 4, comma 8.
  5. Il tirocinante non può essere obbligato dal soggetto promotore o dal soggetto ospitante a recuperare ore di assenza, ovvero a presentare certificati medici per giustificare un'assenza per malattia; né gli può essere negato il permesso di assentarsi per assolvere a impegni relativi al suo corso di studi.
  6. Il tirocinio curricolare non può essere svolto, neanche parzialmente, nelle ore notturne o nei giorni festivi.
  7. Qualora il tirocinante consegua un titolo di studio mentre sta svolgendo un tirocinio curricolare, esso è interrotto il giorno del conseguimento ufficiale del titolo; al posto del tirocinio curricolare può essere avviato un tirocinio extracurricolare per completare la formazione.

Art. 4.
(Indennità)

  1. Ad esclusione dei tirocini curricolari di durata uguale o inferiore a un mese, per un totale di 160 ore, al tirocinante è corrisposta un'indennità obbligatoria per la partecipazione al tirocinio curricolare di importo lordo mensile minimo pari a 350 euro; l'importo è adeguato ogni tre anni in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell'Istituto nazionale di statistica.
  2. Qualora il tirocinio curricolare abbia una durata iniziale inferiore a 160 ore e sia in seguito prorogato, al tirocinante spetta l'indennità per tutte le ore svolte.
  3. Alla stipulazione della convenzione per lo svolgimento del tirocinio curricolare, di cui all'articolo 2, può partecipare anche un soggetto terzo, pure in forma di compartecipazione, il quale si impegna a corrispondere al soggetto ospitante, in tutto o in parte, l'importo dell'indennità del tirocinante e a rimborsare l'acquisto di eventuali dispositivi di sicurezza per lo svolgimento delle attività previste dal tirocinio.
  4. L'indennità corrisposta al tirocinante è considerata ai fini fiscali quale reddito assimilato a quello da lavoro dipendente previsto dall'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  5. Qualora la partecipazione del tirocinante al tirocinio curricolare risulti inferiore all'80 per cento delle ore mensili previste, l'importo dell'indennità può essere ridotto proporzionalmente, fermo restando l'importo minimo pari a 175 euro mensili.
  6. Durante i periodi di sospensione del tirocinio curricolare a causa di maternità, malattia o infortunio per un periodo pari o superiore a trenta giorni solari, ovvero per chiusure formalizzate del soggetto ospitante per un periodo pari almeno a quindici giorni solari, non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità.
  7. L'indennità non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante, stante la non configurabilità della partecipazione al tirocinio curricolare quale attività lavorativa.
  8. Qualora l'impegno orario previsto nel piano formativo individuale sia inferiore a trenta ore settimanali, l'importo minimo dell'indennità mensile è pari a 260 euro.

Art. 5.
(Numero massimo di tirocini)

  1. Il numero di tirocini attivabili presso un soggetto ospitante è stabilito, ai sensi del comma 2 del presente articolo, tenuto conto della proporzione tra i tirocini curricolari ed extracurricolari attivi e i lavoratori subordinati in organico del soggetto ospitante.
  2. Il soggetto ospitante può attivare contemporaneamente un numero di tirocini, compresi sia quelli curricolari sia quelli extracurricolari, in proporzione alle proprie dimensioni occupazionali, secondo i seguenti limiti:

   a) un tirocinante per soggetti ospitanti senza dipendenti o con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato o a tempo determinato;

   b) non più di due tirocinanti contemporaneamente per soggetti ospitanti con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o a tempo determinato compreso tra sei e venti;

   c) tirocinanti attivi contemporaneamente in misura non superiore al 10 per cento del numero complessivo di dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato presenti per soggetti ospitanti con più di venti dipendenti. Il calcolo è effettuato applicando l'arrotondamento all'unità superiore. Il numero dei lavoratori a tempo determinato è computato purché la data d'inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la data di scadenza sia posteriore alla data di fine del tirocinio Nel calcolo del numero dei lavoratori subordinati in organico presso il soggetto ospitante sono compresi gli apprendisti.

Art. 6.
(Comunicazione e assicurazione)

  1. I tirocini curricolari che hanno una durata uguale o superiore a 160 ore sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante prevista dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. L'omissione è sanzionata con un'ammenda di 50 euro per ciascun giorno di ritardo.
  2. I tirocinanti sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi mediante la stipulazione di una polizza con una compagnia assicuratrice che copra anche il tragitto dall'abitazione al luogo di lavoro; la copertura assicurativa deve inoltre comprendere eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede di svolgimento del tirocinio curricolare.

Art. 7.
(Monitoraggio)

  1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, provvede a monitorare lo svolgimento dei tirocini curricolari, anche sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 6, comma 1.
  2. Nell'attività di monitoraggio di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca pone particolare attenzione alla rilevazione di eventuali elementi distorsivi presenti nello svolgimento del tirocinio curricolare, quali: reiterazione del soggetto ospitante a copertura di una specifica mansione; cessazioni anomale; attività svolta non conforme al piano formativo individuale; impiego di tirocinanti per sostituire personale sospeso o licenziato; incidenza dei tirocini curricolari non conformi attivati dallo stesso soggetto promotore; concentrazione dell'attivazione di tirocini curricolari in specifici periodi dell'anno.
  3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca pubblica ogni anno, nel proprio sito internet istituzionale, una relazione sull'attività di monitoraggio effettuata ai sensi del presente articolo al fine di consentire l'esame e la valutazione del tirocinio curricolare nell'ambito del sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

Art. 8.
(Vigilanza, controllo
e disciplina sanzionatoria)

  1. Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza della corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio e le sanzioni previste per omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione agli stessi, nel caso in cui il tirocinio curricolare sia attivato in violazione delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla presente legge, lo stesso tirocinio è sospeso e il soggetto promotore o il soggetto ospitante autore della violazione non può istituire, per un periodo di dodici mesi, nuovi tirocini curricolari.
  2. Il tirocinio curricolare protratto oltre i termini di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, è considerato contratto di apprendistato ai sensi del capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il tirocinio curricolare istituito senza la nomina e l'assistenza effettiva del tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante è considerato lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 2094 del codice civile.
  3. La mancata corresponsione dell'indennità per il tirocinio curricolare comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo è stabilito, in base alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 5.000 a un massimo di 30.000 euro, fermo restando l'obbligo di corrispondere le indennità dovute in favore del tirocinante.
  4. L'interruzione del tirocinio curricolare da parte del tirocinante non comporta la perdita dei crediti formativi universitari eventualmente connessi allo stesso tirocinio, a condizione che sia stato effettuato il numero di ore minimo stabilito a tale fine dai soggetti di cui all'articolo 1.

Art. 9.
(Disposizioni finali e di coordinamento)

  1. Ai tirocini curricolari in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa di riferimento vigente alla data del loro avvio.
  2. La presente legge entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  3. Il regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, è abrogato.