• C. 1364 EPUB Proposta di legge presentata il 14 novembre 2018

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Atto a cui si riferisce:
C.1364 Introduzione dell'obbligo di dotare i veicoli a motore di dispositivi per adattare le cinture di sicurezza alle condizioni fisiche delle donne in stato di gravidanza


FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1364

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
FRASSINI
, ANDREUZZA, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BONIARDI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CAPARVI, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, COVOLO, DARA, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FOSCOLO, FURGIUELE, GASTALDI, GOBBATO, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LOCATELLI, LOLINI, LUCCHINI, MOSCHIONI, MURELLI, PANIZZUT, PAOLINI, PATASSINI, PATELLI, PETTAZZI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, SASSO, STEFANI, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALLOTTO, VINCI, ZICCHIERI, ZIELLO, ZORDAN

Introduzione dell'obbligo di dotare i veicoli a motore di dispositivi per adattare le cinture di sicurezza alle condizioni fisiche delle donne in stato di gravidanza

Presentata il 14 novembre 2018

  Onorevoli Colleghi! – L'invenzione delle cinture di sicurezza risale al 1903, anche se gli Stati europei hanno cominciato a renderle obbligatorie molti anni dopo. L'Italia ha reso obbligatori gli attacchi delle stesse a partire dal 15 giugno 1976 con la circolare del Ministero per i trasporti n. 76/77 del 9 dicembre 1977, mentre l'uso della cintura per i posti sia anteriori che posteriori è diventato obbligatorio dal 1988 ai sensi della legge n. 111 del 1988 (obbligo che è stato esteso anche ai veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1978). L'obbligo è poi stato confermato dal vigente articolo 72, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, di seguito denominato «codice».
  Le cinture di sicurezza sono, in caso di incidente, uno dei più importanti meccanismi di protezione per chi si trova all'interno del veicolo. Esse riducono il rischio che il guidatore e i passeggeri urtino l'interno del veicolo o vengano catapultati fuori al momento dell'impatto. I loro corpi infatti, se non trattenuti, continuerebbero a muoversi in avanti per inerzia e, con l'energia cinetica determinata dalla loro velocità, verrebbero proiettati contro il volante, il cruscotto o il parabrezza, che potrebbero sfondare procurandosi lesioni e venendo catapultati all'esterno. Il rischio di essere sbalzati fuori sussiste anche in caso di ribaltamento del veicolo.
  Secondo gli esperti la cintura di sicurezza riduce del 70 per cento la gravità dei traumi a cui si può andare incontro, in quanto il motore scarica l'energia cinetica sulla cintura che evita così l'impatto violento del guidatore o del passeggero con l'abitacolo del veicolo.
  Eppure, sebbene l'obbligo delle cinture di sicurezza sia previsto dalla legge e le trasgressioni siano sanzionate duramente, soprattutto nel caso in cui non si garantisca la messa in sicurezza dei bambini, nulla è previsto per tutelare la sicurezza delle donne in stato di gravidanza. L'unica accortezza che il codice prevede per tutelare l'incolumità del nascituro è l'esenzione dall'uso della cintura di sicurezza previo certificato medico. Allo stato dei fatti, quindi, una donna in stato di gravidanza che non sopporta la cintura di sicurezza per il senso di oppressione e di compressione che questa produce sull'addome può chiedere al proprio medico di produrre un certificato che la esoneri da questo fondamentale dispositivo di sicurezza. Paradossalmente, così, in questo caso una persona che dovrebbe godere di una tutela maggiore, in quanto è responsabile di ben due vite, viene messa in pericolo.
  Eppure esistono dispositivi omologati che consentono di adattare facilmente le cinture di sicurezza alle diverse condizioni fisiche della donna in stato di gravidanza, garantendo l'incolumità della madre e del nascituro.
  Questa proposta di legge prevede, quindi, che fra le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore (elencate nell'appendice V del titolo III del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1992, n. 495), sia prevista anche la dotazione di dispositivi per adattare le cinture di sicurezza alle condizioni fisiche delle donne in stato di gravidanza.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. Tra le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore è prevista la dotazione di dispositivi per adattare le cinture di sicurezza alle condizioni fisiche delle donne in stato di gravidanza.
  2. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua l'appendice V al titolo III del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, alle disposizioni del comma 1 del presente articolo e adotta le disposizioni necessarie per la sua attuazione.