• Testo RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.7/00201 (7-00201) «Sarli, Mammì, Nappi, Sportiello».



Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00201presentato daSARLI Dorianatesto diVenerdì 1 marzo 2019, seduta n. 135

   La XII Commissione,

   premesso che:

    il rapporto Zoomafia 2018, redatto dall'Osservatorio zoomafia della Lega anti vivisezione (Lav), con il patrocinio del comando generale dell'Arma dei carabinieri, reca un'analisi dei reati e degli abusi riguardanti gli animali in Italia, descrivendo in particolare i fenomeni di bracconaggio, combattimenti clandestini, corse illegali di cavalli e traffico di cuccioli;

    nell'ambito del fenomeno criminale legato all'utilizzo e al traffico illecito degli animali nel nostro Paese, dal citato rapporto emerge che, nel 2017, i procedimenti penali sono cresciuti del 3,7 per cento rispetto al 2016;

    la collaborazione con le procure d'Italia ha permesso di esaminare circa 8.500 fascicoli giudiziari che hanno contribuito a redigere il rapporto Zoomafia 2018;

    dalle carte giudiziarie emergono dati allarmanti: il 31,19 per cento dei procedimenti giudiziari riguarda il maltrattamento degli animali, il 30,9 per cento reati legati alle uccisioni di animali, il 17,1 per cento reati connessi alle attività di caccia, in crescita del 6,8 per cento rispetto al 2016, il 14,6 per cento reati legati all'abbandono e alla detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, l'incremento del traffico dei cuccioli (10 per cento), delle gare e dei combattimenti con animali non autorizzati nonché degli spettacoli vietati;

    i reati citati risultano essere sempre di più di tipo associativo, con un ruolo attivo delle associazioni criminali come la mafia, la ’ndrangheta e la camorra;

    le attività criminali, rilevate dal rapporto Zoomafia 2018, riguardano in particolar modo: combattimenti tra cani, con il coinvolgimento di criminali locali, allevatori abusivi e trafficanti dei cani cosiddetti da presa; furti e rapina di cani di grossa taglia; allevamenti di pit bull; diffusione illecita, nei social network, di informazioni dedicate ai combattimenti; gestione illegale dei canili e attività speculativa connessa al commercio degli animali; vendita illegale dei cuccioli e macellazione clandestina;

    particolarmente odioso è l'uso degli animali per la vendita della droga; gli animali sono usati come corrieri con la pratica, da parte di organizzazioni criminali, di nascondere la droga nelle viscere degli animali che poi vengono uccisi una volta recuperata la droga;

    nel 2017 ci sono stati quindici interventi delle forze dell'ordine e sono state denunciate ottantadue persone per reati relativi ai cavalli, con particolare riferimento alle corse di cavalli e al correlato giro di affari;

    il traffico degli animali è un vero proprio affare che movimenta circa 300 milioni di euro l'anno. Il traffico di cani, in particolare, coinvolge i cuccioli entro i quattro mesi di vita e provenienti dall'Est europeo: i cuccioli di cane vengono acquistati a 60 euro per poi essere rivenduti ad un prezzo fino a venti volte superiore, nascondendone la provenienza e camuffando i cani come animali di origine italiana;

    il furto di cani è un fenomeno in aumento negli ultimi anni; nel mirino gli esemplari di razza con pedigree importanti o campioni di caccia; è in aumento anche la vendita illecita di cani, venduti, tramite internet o canali non ufficiali, da allevatori abusivi privati;

    il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 – Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, all'articolo 2 – aree di attività della prevenzione collettiva e sanità pubblica – prevede che nelle azioni per la prevenzione collettiva e nella sanità pubblica siano incluse anche quelle per la salute animale e per l'igiene urbana veterinaria;

    all'allegato I del succitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito della «Prevenzione collettiva e sanità pubblica», tra le aree di intervento, sono inclusi programmi finalizzati alla lotta al randagismo e al controllo del benessere degli animali d'affezione;

    il decreto legislativo 6 novembre 2013, n. 131 – Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali – reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento; la legge 14 agosto 1991, n. 281 – Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo – stabilisce che lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;

    la legge 4 novembre 2010, n. 201 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno – stabilisce i principi fondamentali per il benessere degli animali e in particolare che nessuno possa causare inutilmente dolori, sofferenze o angosce ad un animale da compagnia;

    l'articolo 4 della sopracitata legge, concernente il traffico illecito di animali dà compagnia, al comma 1, stabilisce che chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000; la medesima disposizione, al comma 3, prevede che la pena sia aumentata se gli animali hanno un'età accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie;

    gli animali introdotti nel nostro Paese al seguito dei proprietari o responsabili devono essere muniti del passaporto comunitario a norma del regolamento (UE) 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 e identificati tramite un microchip o tatuaggio chiaramente leggibile;

    il passaporto, rilasciato da un veterinario abilitato dall'autorità competente del Paese di provenienza, deve attestare l'esecuzione della vaccinazione antirabbica e, se del caso, di una nuova vaccinazione nei confronti della rabbia in corso di validità. Se trattasi di prima vaccinazione l'animale può essere movimentato soltanto dopo che siano trascorsi 21 giorni,

impegna il Governo:

   a promuovere e adottare iniziative idonee per incrementare i controlli sanitari transfrontalieri sul commercio di animali nell'ambito della tutela e della prevenzione collettiva e della sanità pubblica, e in particolare, per appurare che siano rispettate le condizioni che assicurino il benessere degli animali, in particolare, per quelli di affezione;

   a promuovere le iniziative necessarie per salvaguardare la salute e il benessere degli animali, a partire da quelli di affezione, così, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, tenuto conto del regolamento (UE) 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013;

   ad intraprendere le iniziative di competenza per contrastare il fenomeno della macellazione abusiva di animali nel nostro Paese, per salvaguardare il benessere degli animali e garantire le norme di sicurezza sanitaria veterinaria;

   a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative per aumentare le pene connesse ai reati riguardanti la commercializzazione e la detenzione di animali impiegati in combattimenti clandestini o in competizioni non autorizzate;

   a predisporre, per quanto di propria competenza, un piano di interventi che preveda soluzioni efficaci per monitorare i principali social network, al fine d'inibire e punire la pubblicazione di filmati e di foto di combattimenti illegali di animali.
(7-00201) «Sarli, Mammì, Nappi, Sportiello».