• C. 1541 EPUB Disegno di legge presentato il 24 gennaio 2019

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Atto a cui si riferisce:
C.1541 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013


FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

ALLEGATO

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1541

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(
MOAVERO MILANESI)

e dal ministro della difesa
(TRENTA)

di concerto con il ministro della giustizia
(BONAFEDE)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(TRIA)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013

Presentato il 24 gennaio 2019

  Onorevoli Deputati! – Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013.

1. Finalità.

  L'Accordo in esame ha lo scopo di incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. Peraltro, la sottoscrizione di questo come di analoghi atti bilaterali mira anche a indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi e dev'essere intesa come azione stabilizzatrice in una particolare area o regione fornita di valore strategico e di buona valenza politica, in considerazione degli interessi nazionali e degli impegni già assunti e che assumerà in ambito internazionale.
  Si rappresenta, inoltre, che:

   il 19 novembre 2003 è stato sottoscritto a Roma l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri di Serbia e Montenegro sulla cooperazione nel settore della difesa, ratificato ai sensi della legge 9 dicembre 2005, n. 276, ed entrato in vigore il 3 maggio 2006;

   il Montenegro si è dichiarato indipendente dalla Serbia a seguito del referendum del 21 maggio 2006.

  Per tali ultime ragioni, le Parti hanno convenuto di sottoscrivere un nuovo Accordo che disciplini, in modo più completo, esauriente ed esclusivo, la cooperazione bilaterale in campo militare.

2. Contenuto.

  L'Accordo è composto da un breve preambolo, in cui viene richiamata la comune adesione alla Carta delle Nazioni Unite, e da tredici articoli.
  L'articolo 1 reca la definizione dei termini di «Parte inviante», di «Parte ospitante» e di «Personale», utilizzati nel corpo del documento.
  L'articolo 2 enuncia i princìpi ispiratori e lo scopo dell'Accordo, dichiarando che la cooperazione tra le Parti avverrà sulla base dei princìpi di reciprocità, eguaglianza e mutuo interesse, in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici e agli impegni internazionali assunti dalle Parti nonché, per la Parte italiana, all'ordinamento europeo. In questo contesto, si rammenta altresì che il Consiglio europeo nel giugno del 2013 ha deciso di aprire i negoziati per l'adesione della Serbia all'Unione europea.
  L'articolo 3 disciplina gli aspetti generali della cooperazione tra i Ministeri della difesa dei due Stati, i cui rappresentanti si potranno riunire con cadenza annuale e alternativamente in Italia e in Serbia al fine di elaborare e approvare accordi specifici a integrazione e completamento del presente Accordo nonché eventuali programmi di cooperazione tra le Forze armate dei due Stati.
  Nell'articolo 4 vengono individuate le aree in cui potrà svilupparsi la cooperazione:

   politica di difesa e sicurezza;

   ricerca e sviluppo di armi ed equipaggiamenti militari;

   approvvigionamento di prodotti e servizi della difesa;

   supporto logistico;

   operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;

   industria della difesa, scambio e transito di materiali ed equipaggiamenti militari;

   organizzazione delle Forze armate, struttura, acquisizione e gestione delle medesime, amministrazione e gestione delle risorse umane;

   protezione ambientale e controllo dell'inquinamento causato da attività militari;

   formazione e addestramento in campo militare;

   polizia militare;

   sanità militare;

   storia e cultura militare;

   sport militare;

   altri settori militari di comune interesse.

  L'articolo 5 delinea le modalità attraverso le quali si svilupperà la cooperazione bilaterale. In particolare sono individuati:

   incontri tra i rispettivi Ministri, Capi di stato maggiore della difesa, i loro vice e altri rappresentanti autorizzati;

   scambio di esperienze tra esperti delle due Parti;

   dibattiti, consultazioni e partecipazioni a convegni, conferenze, seminari e corsi;

   organizzazione di corsi ed esercitazioni militari;

   scambio di osservatori in esercitazioni militari;

   partecipazione a operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;

   visite presso unità militari;

   scambi nel campo della cultura e dello sport militare;

   altri settori militari di interesse comune.

  L'articolo 6 disciplina la cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, che potrà riguardare le seguenti categorie di armamenti:

   navi, aeromobili, elicotteri, carri armati e veicoli militari e relativo equipaggiamento;

   armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;

   armamento di medio e grosso calibro, bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), razzi, missili, siluri, polveri, esplosivi e propellenti per uso militare;

   sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relativo equipaggiamento per uso militare;

   materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare;

   macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo e il controllo delle armi e delle munizioni;

   materiali per addestramento militare;

   equipaggiamento speciale appositamente costruito per uso militare.

  Si prevede, inoltre, che:

   la reciproca fornitura di materiali di interesse delle rispettive Forze armate sarà attuato con operazioni dirette da Stato a Stato oppure tramite società private autorizzate dalle Parti;

   le Parti si impegnano a non riesportare a terzi il materiale acquisito, senza il consenso scritto della Parte cedente.

  In base a tali previsioni l'Accordo semplifica le procedure di scambio di prodotti per la difesa, fatti salvi i divieti imposti dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, e in attesa della prossima auspicata adesione della Serbia all'Unione europea, che faciliterà i trasferimenti di prodotti per la difesa, in base alla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti di prodotti per la difesa all'interno delle Comunità.
  L'articolo 7 regola gli aspetti finanziari derivanti dall'Accordo, stabilendo che le Parti sosterranno in modo autonomo tutti gli eventuali oneri discendenti dalle attività ivi disciplinate e che l'esecuzione di tali attività sarà subordinata alla disponibilità dei relativi fondi.
  L'articolo 8 regola le questioni riguardanti l'eventuale risarcimento dei danni:

   provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante nel corso di missioni e di esercitazioni relative alle attività di cooperazione;

   provocati congiuntamente a una delle Parti;

   provocati a terzi.

  L'articolo 9 tratta della protezione della proprietà intellettuale e dei brevetti derivanti dalle attività condotte in attuazione dell'Accordo, specificando che tale protezione sarà conforme alle rispettive legislazioni nazionali e agli accordi internazionali sottoscritti dalle Parti.
  L'articolo 10 stabilisce che le eventuali controversie, derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo, verranno risolte esclusivamente mediante consultazioni e negoziati bilaterali, attraverso i canali diplomatici e senza mediazioni di terze Parti.
  L'articolo 11 stabilisce che l'Accordo entri in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche scritte con cui le Parti si informeranno, attraverso i canali diplomatici, dell'avvenuta ratifica secondo le proprie procedure nazionali e specifica, inoltre, che esso sostituirà il precedente Accordo del 2003.
  L'articolo 12 regola le modalità per l'adozione di emendamenti al testo.
  L'articolo 13, infine, prevede che l'Accordo avrà durata indeterminata, fino a quando una delle Parti non deciderà di denunciarlo. Sono stabilite, inoltre, le modalità di notificazione dell'eventuale risoluzione, su iniziativa di una Parte nei riguardi dell'altra (comunicazione scritta trasmessa attraverso i canali diplomatici), che produrrà effetti novanta giorni dopo il suo ricevimento.
  Nel testo dell'Accordo non è stato previsto un articolo sulla giurisdizione da applicarsi al personale, in considerazione dell'entrata in vigore, in data 3 ottobre 2015, dell'adesione della Serbia all'Accordo NATO PfP Sofa (Partnership for Peace Regarding the Status of Their Forces and any Additional Protocol) che, in materia di giurisdizione penale, garantisce pienamente il personale di ciascuna Parte ospitato e impiegato nel territorio dell'altra Parte.

3. Considerazioni finali.

  a) Impatto normativo.

  Il recepimento dell'Accordo nel quadro normativo nazionale dovrà rispondere al dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica mediante legge formale, per i trattati «di natura politica».
  Il testo, infatti, come detto in premessa, si colloca nell'ambito della politica governativa volta a sviluppare la cooperazione tra l'apparato militare italiano e le strutture di difesa di altri Paesi.
  Al riguardo, inoltre, per una più dettagliata disamina, si rinvia all'unita analisi tecnico-normativa.

  b) Conseguenze finanziarie.

  L'applicazione dell'Accordo determina maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, secondo il prospetto analitico contenuto nella relazione tecnica allegata.

RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

  L'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia in materia di cooperazione nel settore della difesa comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato in relazione all'articolo 3.4 dell'Accordo stesso che, nell'individuare le modalità attraverso le quali le Parti svilupperanno i piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale, contempla lo svolgimento eventuale di incontri operativi tra le rispettive delegazioni (da tenersi alternativamente in Italia e in Serbia) al fine di elaborare e approvare accordi specifici ad integrazione e completamento dell'Accordo nonché programmi di cooperazione tra le Forze armate delle due Parti. Nell'ipotesi dell'invio a Belgrado di due rappresentanti nazionali (un dirigente militare e un tenente colonnello o maggiore) con una permanenza di tre giorni in detta città, le relative spese sono così quantificabili:

spese di missione:

  Pernottamento (euro 125 al giorno x 2 persone x 2 notti)

euro 500

  La diaria per il dirigente militare, pari a euro 125,88 al giorno, viene ridotta del 20 per cento ai sensi del decreto-legge n. 223 del 2006, e ammonta a euro 100,70. Essa viene poi diminuita di un terzo (euro 33,57), dal momento che l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in euro 67,13. In ragione del reddito percepito, sull'importo di euro 15,48 eccedente la quota esente di euro 51,65 viene applicato un coefficiente di lordizzazione pari a 1,58, come previsto dalla tabella A della circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 12 del 2010. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a euro 24,47, vengono applicate ritenute erariali al 32,7 per cento, per un importo di euro 8. Sommando tale importo alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 67,13, si ottiene l'importo di euro 75,13 che, moltiplicato per 3 giorni, comporta un onere arrotondato di euro 226.

euro 226

  La diaria per l'altro rappresentante militare, pari a euro 116,34 al giorno, viene ridotta del 20 per cento ai sensi del decreto-legge n. 233 del 2006, e ammonta a euro 93,07. Essa viene poi diminuita di un terzo (euro 31,02), dal momento che l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in euro 62,05. In ragione del reddito percepito, sull'importo di euro 10,40, eccedente la quota esente di euro 51,65, viene applicato un coefficiente di lordizzazione pari a 1,58, come previsto dalla tabella A della circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 12 del 2010. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a euro 16,43, vengono applicate ritenute erariali al 32,7 per cento, per un importo di euro 5,37. Sommando tale importo alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 62,05, si ottiene l'importo di euro 67,42 che, moltiplicato per 3 giorni, comporta un onere arrotondato di euro 203.

euro 203

  TOTALE SPESE DI MISSIONE

euro 929

spese di viaggio:

  Volo di andata e ritorno (pari a euro 500) per 2 persone + maggiorazione del 5 per cento (pari a euro 25), ai sensi della normativa vigente (euro 525 x 2)

euro 1.050

  TOTALE ONERE PER SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE

euro 1.979

  Anche tenendo conto dell'esperienza verificatasi in relazione ad analoghi accordi già in vigore, va considerato che le attività attraverso cui si realizzeranno le forme di cooperazione verranno, eventualmente, svolte nell'esclusivo interesse della controparte e previo rimborso delle relative spese, nel limite delle spese autorizzate. Si precisa, in particolare, che:

   l'eventuale richiesta di scambio di esperienze tra esperti delle due Parti (articolo 5, numero 2) e di ulteriori visite e incontri tra delegazioni e rappresentanti di istituzioni della difesa (articolo 5, numero 1), nonché di visite alle unità militari (articolo 5, numero 7), così come di scambi nel campo degli eventi culturali e sportivi (articolo 5, numero 8) e di cooperazione negli altri settori militari (articolo 5, numero 9), sarà accolta previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e, dunque, non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

   l'eventuale richiesta della Controparte di scambio di personale di formazione e di studenti provenienti da istituzioni militari, nonché di partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento e ad esercitazioni militari (articolo 5, numeri 4 e 5); la richiesta di scambio di relatori, nonché la partecipazione a seminari, conferenze, dibattiti e simposi (articolo 5, numero 3) e la partecipazione ad operazioni di mantenimento della pace e umanitarie (articolo 5, numero 6) potrà essere accolta qualora vi sia la disponibilità di posti e soltanto previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente; pertanto, essa non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

   le previsioni relative alla cooperazione nel campo dei materiali e dei servizi della difesa, di cui all'articolo 6, costituiscono mero elemento di definizione della cornice giuridica di regolamentazione della eventuale attività di forniture militari (procurement) con la Serbia e, pertanto, ad esse non corrisponde alcuna previsione di spesa a carico del bilancio dello Stato;

   le spese relative agli stipendi e all'assicurazione per la malattia e per gli infortuni (articolo 7, comma 1, numero 1) del personale italiano inviato in missione in Serbia sono già incorporate nelle previsioni di spesa relative ai corrispondenti capitoli di bilancio inerenti a stipendi, paghe e competenze per personale militare e civile della Difesa, nonché a oneri sociali a carico dell'amministrazione;

   in merito alle spese mediche e odontoiatriche nonché alle spese derivanti dalla rimozione o dalla evacuazione del proprio personale malato, infortunato o deceduto (articolo 7, comma 1, numero 2), si rappresenta che si tratta di oneri di natura meramente eventuale e pertanto impossibili da quantificare allo stato attuale; nel caso del verificarsi di tali fattispecie, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo;

   le eventuali cure di urgenza (articolo 7, comma 2) saranno assicurate al personale della Parte inviante presso le strutture sanitarie militari e, pertanto, non comporteranno spese aggiuntive poiché tale attività medica viene regolarmente svolta dalle medesime strutture. Qualora si dovesse rendere necessario assicurare i trattamenti sanitari presso strutture ordinarie, gli stessi saranno forniti previo rimborso delle spese da parte del Paese inviante;

   in merito all'articolo 8, concernente l'eventuale risarcimento dei danni in relazione alle attività di cooperazione disciplinate dall'Accordo, si rappresenta che si tratta di oneri di natura meramente eventuale e, pertanto, impossibili da quantificare allo stato attuale; nel caso del verificarsi delle predette fattispecie dannose, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo;

   qualora, infine, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, vengano stipulati specifici accordi aggiuntivi o realizzati programmi di cooperazione tra le rispettive Forze armate che amplino la portata finanziaria dell'Accordo in questione, ovvero, ai sensi dell'articolo 12, vengano introdotti emendamenti o revisioni recanti analoghi effetti finanziari, sarà necessario prevedere un nuovo disegno di legge che ne autorizzi l'eventuale maggiore spesa.

  L'onere complessivamente derivante dall'articolo 3, comma 4, dell'Accordo è dunque pari a euro 1.979 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2019. Dai restanti articoli dell'Accordo, ad esclusione dell'articolo 3, comma 4, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

  L'intervento normativo è necessario per dare attuazione legislativa, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013. Tale documento negoziale costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano con la Repubblica di Serbia in materia di cooperazione nel settore della difesa, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi al miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico e industriale, in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici e agli obblighi assunti a livello internazionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

  Il quadro normativo nazionale è attualmente costituito dall'Accordo tra il Consiglio dei Ministri della Serbia e Montenegro e il Governo della Repubblica italiana sulla cooperazione nel settore della difesa, del 19 novembre 2003, ratificato ai sensi della legge 9 dicembre 2005, n. 276, ed entrato in vigore il 3 maggio 2006. Si fa presente che il Montenegro si è dichiarato indipendente dalla Serbia a seguito del referendum del 21 maggio 2006. Pertanto, le Parti hanno convenuto di sottoscrivere un nuovo Accordo che disciplini, in modo più completo, esauriente ed esclusivo, la cooperazione bilaterale in campo militare.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

  Con l'entrata in vigore dell'atto normativo, non sarà più vigente, nelle relazioni bilaterali con la Serbia, l'Accordo tra il Consiglio dei Ministri della Serbia e Montenegro e il Governo della Repubblica italiana sulla cooperazione nel settore della difesa del 19 novembre 2003.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

  Il provvedimento in esame non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'articolo 11 della Costituzione, in materia di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale, e all'articolo 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra lo Stato, le regioni e gli enti locali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze locali e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

  L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

  Come evidenziato, l'Accordo non coinvolge funzioni delle regioni e degli enti locali, risultando quindi compatibile con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

  La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta «delegificazione» poiché, ai sensi del già richiamato articolo 80 della Costituzione, la ratifica di un accordo internazionale di questo tipo può avvenire solo per via legislativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

  Allo stato non risultano in itinere progetti di legge che vertono sulla stessa o su analoga materia.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

  Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia di accordi internazionali di cooperazione nel settore della difesa.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

  Il provvedimento non incide sulla disciplina europea, la cui obbligatoria osservanza da parte italiana è espressamente ribadita dall'articolo 2 dell'Accordo.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

  Non risultano in essere procedure di infrazione sulla materia.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

  Non si pone alcun problema di incompatibilità rispetto ad altri obblighi internazionali.

4) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

  Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte di giustizia, né vi sono giudizi pendenti.

5) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

  Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, né vi sono giudizi pendenti.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea.

  Il provvedimento in esame non riguarda alcun altro Stato membro dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

  Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

  I riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge di ratifica risultano corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

  Le disposizioni del disegno di legge non introducono modificazioni alle disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

  Le norme del provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogative rispetto alla normativa vigente.

  Non si riscontrano le fattispecie indicate.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

  Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

  La cooperazione nel settore della difesa, oggetto dell'Accordo, si svilupperà sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

  Il controllo e il monitoraggio statistico dell'attuazione dell'Accordo saranno effettuati dall'Amministrazione della difesa.

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

  1. All'onere derivante dall'articolo 3, comma 4, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a euro 1.979 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 3, comma 4, del medesimo Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Agli eventuali oneri relativi agli articoli 7, commi 1 e 2, 8 e 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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