• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
S.9/01018/011 in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (AS...



Atto Senato

Ordine del Giorno 9/1018/11 presentato da SUSY MATRISCIANO
martedì 26 febbraio 2019, seduta n. 094

Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (AS 1018);
premesso che:
l'articolo 15 del decreto-legge in esame reca disposizioni in merito all'anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica apportando modifiche al comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
considerato che:
l'articolo 1, commi 147 e 148 della legge n. 205/2017 aveva previsto l'esonero dalle disposizioni sull'incremento della speranza di vita in favore dei lavoratori addetti alle attività cosiddette "gravose" elencate nell'allegato B della medesima legge e in favore dei lavoratori occupati nelle attività usuranti di cui al decreto legislativo 67/2011;
tali lavoratori, quindi, a condizione che avessero i requisiti richiesti dai rispettivi ordinamenti, avrebbero potuto accedere dal 2 gennaio 2019 al pensionamento anticipato con 42 anni e 10 mesi gli uomini e 41 anni e 10 mesi le donne;
le novelle di cui all'articolo in premessa confermando sostanzialmente quanto già previsto, stabiliscono che fino al 31 dicembre 2026 per l'accesso al pensionamento anticipato continuano a non applicarsi le disposizioni sull'incremento della speranza di vita;
le medesime novelle stabiliscono tuttavia che il trattamento pensionistico venga corrisposto dopo tre mesi dalla maturazione del requisito;
appare di primaria importanza riconoscere a quei lavoratori e lavoratrici che nel corso della loro vita lavorativa hanno svolto attività usuranti o gravose la possibilità di accedere al trattamento pensionistico al maturare dei requisiti previsti,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere che le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge in esame, non trovino applicazione per i lavoratori di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
(numerazione resoconto Senato G15.2)
(9/1018/11)
Matrisciano, Auddino, Botto, Campagna, Guidolin, Nocerino, Romagnoli, Puglia, Moronese, Accoto, Presutto