• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/01346 CORBETTA, ORTIS, PIRRO, ANGRISANI, TRENTACOSTE, LA MURA, RICCARDI, SANTILLO, PARAGONE, ROMANO, DONNO, MAIORINO, LANNUTTI, COLTORTI, BOTTICI, ANASTASI, L'ABBATE, QUARTO, PELLEGRINI Marco,...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-01346 presentata da GIANMARCO CORBETTA
mercoledì 27 febbraio 2019, seduta n.095

CORBETTA, ORTIS, PIRRO, ANGRISANI, TRENTACOSTE, LA MURA, RICCARDI, SANTILLO, PARAGONE, ROMANO, DONNO, MAIORINO, LANNUTTI, COLTORTI, BOTTICI, ANASTASI, L'ABBATE, QUARTO, PELLEGRINI Marco, VANIN, GALLICCHIO, MININNO, PESCO, DI GIROLAMO, RICCIARDI - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute. - Premesso che:

il cromo esavalente è un inquinante classificato dallo IARC (Agenzia Internazionale Ricerca sul Cancro) come sostanza cancerogena per l'uomo;

il tricloroetilene e il tetracloroetilene, classificati come probabilmente cancerogeni, nelle acque sotterranee possono degradarsi a composti più tossici come il cloruro di vinile, classificato dallo IARC come sostanza cancerogena per l'uomo;

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'Allegato 5 al Titolo V della parte Quarta, Tabella 2, stabilisce la concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee, ossia i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica; relativamente alle acque sotterranee, per i parametri "tricloroetilene" e "tetracloroetilene" le soglie di concentrazione sono pari, rispettivamente, a 1,5 µg/l e 1,1 µg/l; per il parametro "cromo esavalente" la soglia è pari a 5 µg/l;

il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, in attuazione della direttiva 98/83/CE, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, stabilisce che "le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite" e "non devono contenere microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana"; definisce, tra l'altro, i valori di una serie di parametri chimici; in particolare, per la somma dei parametri "tricloroetilene" e "tetracloroetilene" viene fissato un valore pari a 10 µg/l; il parametro "cromo esavalente" non è al momento previsto, mentre è previsto il parametro "cromo totale" con un valore massimo di 50 µg/l;

il decreto ministeriale 14 novembre 2016, emanato dal Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce, per le acque destinate al consumo umano, il nuovo limite precauzionale per il parametro chimico "cromo esavalente", pari a 10 µg/l, precisando che tale parametro deve essere ricercato solo quando il parametro "cromo totale" supera il valore di 10 µg/l; la nuova soglia, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2020, va ad aggiungersi a quella già in vigore di 50 µg/l per il parametro "cromo", che veniva inteso però come "cromo totale" senza distinzione di forma;

riguardo i tre parametri citati, è evidente come i limiti vigenti sulle acque destinate al consumo umano siano meno restrittivi rispetto alle soglie di contaminazione indicate nel decreto legislativo n. 152 del 2006 a causa dello scarto esistente tra i limiti imposti dalle due norme: acque sotterranee che risultino contaminate in base alla normativa ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006) possono risultare potabili in base alla norma sulle acque per il consumo umano (decreto legislativo n. 31 del 2001);

sulla base dei limiti in vigore ancora per tutto il 2019 per le acque destinate al consumo umano, una concentrazione di "cromo esavalente" pari a 49 µg/l oggi viene rilevata come concentrazione di "cromo totale" inferiore al valore soglia di 50 µg/l e risulta pertanto conforme ai requisiti di potabilità;

sulla base del limite che entrerà in vigore per il "cromo esavalente" a partire dal 2020, una concentrazione di "cromo totale" pari a 9 µg/l risulterà conforme ai requisiti di potabilità anche nel caso in cui la quota di "cromo esavalente" fosse pari al 100 per cento della quota di "cromo totale";

nei due casi ipotizzati si avrebbe di fatto la potabilità di acque che presentano una concentrazione di "cromo esavalente" molto superiore (rispettivamente 49 µg/l e 9 µg/l) rispetto alla concentrazione ammessa dal decreto legislativo n. 152 del 2006 nelle acque sotterranee (5 µg/l). Inoltre, mancando l'obbligo di verificare il parametro "cromo esavalente", né il gestore, né il Comune, né tantomeno i cittadini avrebbero la consapevolezza della significativa presenza di "cromo esavalente" nei pozzi idropotabili e nell'acqua potabile,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano opportuno, anche al fine di monitorare nel tempo l'eventuale contaminazione delle falde acquifere, valutare la presenza del cromo esavalente nelle acque potabili, indipendentemente dal valore del parametro cromo totale;

se ritengano opportuno rivedere i parametri di qualità delle acque potabili al fine di una maggior tutela della salute pubblica;

se ritengano opportuno incentivare i cittadini all'uso di acqua potabile "del rubinetto" imponendo ai gestori dei servizi idrici la pubblicazione integrale sui propri siti internet dei controlli analitici effettuati sulle acque.

(4-01346)