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Atto a cui si riferisce:
S.4/00530 RAUTI, GARNERO SANTANCHE', LA PIETRA, IANNONE - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - (4-00530) (Già 3-00101)



Atto Senato

Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 021
all'Interrogazione 4-00530

Risposta. - Si premette che gli interventi compensativi ex post del Fondo di solidarietà nazionale per il sostegno alle imprese agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali, possono essere attivati solo nel caso in cui le avversità, le colture e le strutture agricole colpite, non siano comprese nel piano assicurativo annuale per la copertura dei rischi con polizze assicurative agevolate.

Il decreto legislativo n. 102 del 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, stabilisce che per i danni assicurabili con polizze agevolate non sono attivabili gli interventi compensativi del Fondo, pertanto gli agricoltori, ai fini di una copertura dai rischi climatici, avrebbero dovuto provvedere alla stipula di polizze assicurative agevolate da contributo statale fino al 65 per cento della spesa premi sostenuta.

Altra condizione per l'attivazione degli interventi compensativi ex post, è la presenza di una incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile superiore al 30 per cento.

In particolare l'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004 prevede che in caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino all'80 per cento dei costi effettivi elevabile al 90 per cento nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento ed in quello successivo; proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso; esonero parziale (fino al 50 per cento) dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e dei dipendenti; contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture aziendali danneggiate e per la ricostituzione delle scorte eventualmente compromesse o distrutte.

Compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole, potranno essere adottate misure volte al ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a carico del Fondo di solidarietà nazionale.

Ciò posto si rileva che la Regione Lombardia, in linea con la normativa citata, ha presentato la richiesta di intervento del Fondo di solidarietà nazionale per la tromba d'aria del 16 luglio 2018 in Provincia di Mantova, a fronte della quale è stato emanato il decreto di declaratoria n. 11.186 del 16 novembre 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2018) che ha riconosciuto l'eccezionalità dell'evento per i danni, considerati nel Riparto 2018, causati alle strutture aziendali.

CENTINAIO GIAN MARCO Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

11/02/2019