• C. 1181 EPUB Proposta di legge presentata il 20 settembre 2018

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Atto a cui si riferisce:
C.1181 Modifica all'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente le sedi dell'ente Parco nazionale del Gran Paradiso


FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1181

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
GIGLIO VIGNA, MOLINARI, ANDREUZZA, BADOLE, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CAPITANIO, CAVANDOLI, CECCHETTI, CESTARI, COLMELLERE, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, FANTUZ, FOGLIANI, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GOBBATO, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI, MORELLI, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PATASSINI, PATELLI, PETTAZZI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, SASSO, STEFANI, TATEO, TIRAMANI, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VINCI, ZICCHIERI, ZIELLO, ZOFFILI, ZORDAN

Modifica all'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente le sedi dell'ente Parco nazionale del Gran Paradiso

Presentata il 20 settembre 2018

  Onorevoli Colleghi! – Il Parco nazionale del Gran Paradiso è stato istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, che, all'articolo 1, prevede che l'ente Parco abbia «sede in Torino ed un ufficio distaccato ad Aosta».
  La legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), ha dettato, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, i princìpi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, prevedendo, all'articolo 9, comma 1, relativamente ai parchi nazionali, che «L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente».
  In ordine al Parco nazionale del Gran Paradiso, l'articolo 35, comma 1, della legge n. 394 del 1991 ha previsto che: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, si provvede all'adeguamento ai princìpi della presente legge (...) della disciplina del Parco nazionale d'Abruzzo, del Parco nazionale del Gran Paradiso, previa intesa con la regione a statuto speciale Val d'Aosta e la regione Piemonte, tenuto conto delle attuali esigenze con particolare riguardo alla funzionalità delle sedi ed alla sorveglianza (...)». L'articolo 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10 (Istituzione del parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena e altre disposizioni in materia di parchi nazionali), ha poi previsto che all'adeguamento della disciplina dei parchi nazionali di cui al citato articolo 35, commi 1 e 2, della legge n. 394 del 1991 ai princìpi della medesima legge si provveda con decreto del Ministro dell'ambiente (non più, quindi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri).
  Successivamente, con accordo siglato il 9 ottobre 1996 tra il Ministro dell'ambiente, il presidente della regione Valle d'Aosta e il presidente della regione Piemonte, è stato stabilito che, in sede di redazione dello statuto dell'ente Parco, avrebbero dovuto essere individuate una sede legale e direzionale a Torino, una sede amministrativa ad Aosta e due sedi operative e di coordinamento all'interno del Parco (precisamente, nei comuni di Valsavarenche e di Ceresole Reale).
  I contenuti dell'ulteriore intesa raggiunta, ai sensi del menzionato articolo 35, comma 1, della legge n. 394 del 1991, tra le due regioni il 13 marzo 1997 è confluita, conformemente a quanto disposto dal citato articolo 4 della legge n. 4 del 1994, nel «Regolamento recante adeguamento della disciplina del Parco nazionale del Gran Paradiso ai princìpi della legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394» di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 20 novembre 1997, n. 436, che all'articolo 1, comma 2, demandava allo statuto dell'ente la ridefinizione delle sue sedi. Nelle premesse del regolamento venivano richiamate le leggi costituzionali n. 4 del 1948, di approvazione dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, e n. 2 del 1993, di modifica del predetto statuto mediante l'inserimento dell'articolo 48-bis, recante la disciplina per l'emanazione delle norme di attuazione dello statuto, facendo espressamente salva «l'emanazione di apposita normativa di attuazione eventualmente incidente nella materia che forma oggetto della presente intesa, relativamente al territorio del Parco nazionale del Gran Paradiso ricompreso nella regione autonoma Valle d'Aosta».
  L'articolo 80, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), stabilisce che: «(...) In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Parco nazionale Gran Paradiso ha sede legale in Torino, e una sede amministrativa ad Aosta, come già previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561. Possono essere previsti uffici operativi e di coordinamento all'interno del Parco».
  Con deliberazione n. 4 del 26 aprile 2006, l'ente Parco ha modificato lo statuto prevedendo, all'articolo 1, comma 2, che: «In attuazione del comma 25 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'ente Parco nazionale Gran Paradiso ha sede legale in Torino ed una sede amministrativa in Aosta, come già previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561. Sono inoltre individuate due sedi operative in Ceresole Reale e in Valsavarenche».
  Su questo complesso quadro normativo interviene la presente proposta di legge, volta a prevedere che le sedi dell'ente Parco nazionale del Gran Paradiso siano individuate in due comuni, l'uno in Piemonte e l'altro in Valle d'Aosta, situati all'interno del territorio del Parco stesso.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. Il secondo e il terzo periodo del comma 25 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono sostituiti dai seguenti: «Il Parco nazionale Gran Paradiso ha una sede in un comune della regione Piemonte e una sede in un comune della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, entrambi situati nel territorio del medesimo Parco. All'individuazione delle sedi provvede l'ente Parco, previa intesa con la regione Piemonte, per la sede situata in territorio piemontese, e con la regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, per la sede situata in territorio valdostano, fatta salva, per quest'ultima, l'emanazione di un'apposita norma di attuazione, ai sensi dell'articolo 48-bis dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4».