• C. 712-A EPUB (richiesta autorizzazione a riferire oralmente il 20 febbraio 2019); LIUNI Marzio, Relatore per la maggioranza

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Atto a cui si riferisce:
C.712 Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nei settori lattiero-caseario e alimentare
approvato con il nuovo titolo
"Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario "


FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 14
Parere Commissione: 23

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 712-A

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MOLINARI, BENVENUTO, BOLDI, CAFFARATTO, GASTALDI, GIACCONE, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, LIUNI, MACCANTI, PATELLI, PETTAZZI, TIRAMANI, BAZZARO, BELOTTI, BIANCHI, BILLI, BISA, BONIARDI, CECCHETTI, COLMELLERE, COMAROLI, COVOLO, DARA, DE ANGELIS, DURIGON, D'UVA, FERRARI, FORMENTINI, FRASSINI, GALLINELLA, GIACOMETTI, GOBBATO, GOLINELLI, IEZZI, LOLINI, EVA LORENZONI, MOSCHIONI, PANIZZUT, RACCHELLA, RIBOLLA, TARANTINO, TOMBOLATO, VALLOTTO, VINCI, RAFFAELE VOLPI, ZIELLO, ZÓFFILI, ZORDAN

Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nei settori lattiero-caseario e alimentare

Presentata l'8 giugno 2018

(Relatore: LIUNI)

NOTA: La XIII Commissione permanente (Agricoltura), il 20 febbraio 2019, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 712 Molinari, recante modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nei settori lattiero-caseario e alimentare, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

   rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia riconducibile alla materia «ordinamento civile», affidata alla competenza legislativa esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonché alla materia «tutela della concorrenza», anch'essa di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

  La V Commissione,

   esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 712, recante Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che non sono stati scontati risparmi in bilancio con riferimento all'introduzione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

  La X Commissione,

   esaminato il nuovo testo della proposta di legge recante «Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario» (C. 712 Molinari);

   valutate positivamente le finalità del provvedimento che muove dalla necessità di mantenere inalterato il patrimonio di storia, tradizioni, qualità e innovazione espresso dalle centrali del latte, con l'intento di restituire alle pubbliche amministrazioni le funzioni di garanzia e controllo sulla filiera lattiero-casearia,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

  La XIV Commissione,

   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 712 Molinari, recante «Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario»;

   rilevato che l'articolo unico della proposta di legge è volto ad introdurre un comma aggiuntivo all'articolo 4 del citato testo unico sulle società a partecipazione pubblica che esonera le società che hanno come oggetto sociale prevalente la produzione e il commercio del latte e, in generale, dei prodotti latteo-caseari dai limiti previsti dalla richiamata norma per la partecipazione pubblica;

   considerato che, ai sensi dell'articolo 39 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la politica agricola è volta, tra l'altro, a: incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera; assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura; stabilizzare i mercati; garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

   rilevato che la modifica che si intende apportare al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica incide sulle modalità relative alla partecipazione di soggetti pubblici al tipo di società oggetto della proposta di legge, rimuovendo specifici limiti previsti dal diritto interno, con finalità di razionalizzazione della spesa pubblica, fermi restando i vincoli derivanti dall'ordinamento europeo,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminata la proposta di legge C. 712 Molinari, recante modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nei settori lattiero-caseario e alimentare, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

   rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia riconducibile alla materia «ordinamento civile», affidata alla competenza legislativa esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonché alla materia «tutela della concorrenza», anch'essa di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
della proposta di legge

TESTO
della Commissione

Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nei settori lattiero-caseario e alimentare

Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario

Art. 1.

Art. 1.

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 9-ter è aggiunto il seguente:

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 9-ter è aggiunto il seguente:

   «9-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari e alimentari in genere».

   «9-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari».