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Atto a cui si riferisce:
C.5/01483 (5-01483)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 20 febbraio 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-01483

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti segnalano l'opportunità di esonerare dall'obbligo di fatturazione elettronica anche gli operatori, titolari di partita IVA, che risiedano nei comuni del centro Italia colpiti dal sisma del 2016.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Gli esoneri dall'obbligo di fatturazione elettronica sono previsti per determinate categorie di contribuenti, individuati in base al volume di ricavi o alla tipologia di attività esercitata.
  Le difficoltà derivanti dalla assenza di infrastrutture informatiche sono tenute presenti dal legislatore che ha accordato un maggior termine per la emissione della fattura, sia cartacea che elettronica, la quale dal 1o luglio 2019 potrà essere emessa entro 10 giorni dalla effettuazione della operazione (cfr. articolo 21 decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972).
  Inoltre, per agevolare l'avvio dell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica è stato previsto un regime sanzionatorio agevolato in base al quale le sanzioni per ritardo nella emissione della fattura non si applicano se il documento è emesso in modalità elettronica entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto e si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.
  Tali disposizioni si applicano per il primo semestre del 2019 e, per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile, fino al 30 settembre 2019 (cfr. articolo 10 decreto-legge n. 119 del 2018, convertito dalla legge n. 136 del 2018).