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Atto a cui si riferisce:
C.5/01519 (5-01519)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 20 febbraio 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-01519

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono un chiarimento interpretativo in merito al credito d'imposta per gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, è riconosciuto anche in relazione alle spese per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo.
  Gli Onorevoli evidenziano che alcuni uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate sostengono la tesi secondo la quale il predetto credito d'imposta non potrebbe essere ceduto nell'ipotesi del trasferimento dell'azienda nell'ambito di un passaggio generazionale, nonostante i beni agevolati vengano trasferiti unitamente all'azienda e nonostante l'attività venga proseguita dal successore.
  Pertanto, gli interroganti chiedono che venga chiarito se il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere possa essere ceduto insieme ai beni agevolati, qualora questi ultimi vengano ceduti unitamente all'azienda o ad un ramo d'azienda e l'avente causa continui l'attività.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'Amministrazione finanziaria ha più volte precisato che la revoca dell'agevolazione non opera in modo automatico in relazione ai trasferimenti di beni agevolati effettuati nell'ambito di un più ampio contesto di riorganizzazione aziendale se tali trasferimenti non contrastano con la ratio antielusiva della disposizione finalizzata ad impedire fenomeni di immissione solo temporanea dei beni nell'impresa al solo fine di fruire dell'agevolazione.
  In tal senso, si ritiene debba essere letta la disposizione di cui al citato articolo 10, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2014 nella parte in cui vincola il riconoscimento del beneficio al mantenimento del bene agevolato per il periodo di tempo ivi indicato.
  Ciò posto, si osserva che la fattispecie rappresentata dagli Onorevoli interroganti può declinarsi in specifici casi concreti che necessitano di un esame puntuale, in contraddittorio tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti, volto a valutare il contesto dei fatti e delle circostanze del caso nell'ambito dei quali è avvenuto il trasferimento del credito d'imposta.