• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/01535 (5-01535)



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01535presentato daCECCONI Andreatesto diMercoledì 20 febbraio 2019, seduta n. 130

   CECCONI e BENEDETTI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   il radon è un gas nobile ed è «considerato il contaminante radioattivo più pericoloso negli ambienti chiusi»;

   gli studi epidemiologici compiuti negli ultimi decenni hanno dimostrato che l'esposizione a concentrazioni elevate di radon aumenta il rischio di tumori polmonari e ne costituisce la seconda causa di questa malattia dopo il fumo di sigaretta;

   la direttiva 2013/59 EU, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, all'articolo 54, comma 1, fissa il livello di riferimento per la media annua della concentrazione di attività aerea del radon nei luoghi di lavoro, decretando che non deve essere superiore a 300 Bq/m3, «a meno che un livello superiore non sia giustificato dalle circostanze esistenti a livello nazionale»;

   la stessa direttiva, all'articolo 106, stabilisce che «gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 6 febbraio 2018»;

   tale direttiva non è ancora stata recepita dall'ordinamento italiano, che vede attualmente in vigore il decreto legislativo n. 241 del 2000, titolato «Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti», che prevede che, con una concentrazione di radon media annua in un ambiente inferiore a 400 Bq/m3 non vi sia alcun obbligo per il datore di lavoro, mentre con una concentrazione media annua superiore a 500 Bq/m3 il datore di lavoro debba provvedere al risanamento degli ambienti;

   il mancato recepimento cui si intende rimediare con il disegno di legge S. 944, articolo 19, ha comportato l'avvio, da parte della Commissione europea, della procedura d'infrazione n. 2018/2044 in data 17 maggio 2018. Lo stesso articolo reca i principi ed i criteri direttivi di delega per il recepimento della direttiva 2013/59/EURATOM –:

   quali siano stati finora gli impedimenti al recepimento della nuova direttiva 2013/59 EU che fissa nuovi limiti derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti e, conseguentemente, quali iniziative urgenti il Ministro interrogato per quanto di competenza, intenda adottare sia per evitare la procedura d'infrazione di cui in premessa sia per garantire la tutela della salute pubblica.
(5-01535)