• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/01255 UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che: l'articolo 29-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, inserito in sede di...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-01255 presentata da JULIA UNTERBERGER
martedì 19 febbraio 2019, seduta n.091

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:

l'articolo 29-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, inserito in sede di conversione dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, ha introdotto alcune novità di rilievo al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di circolazione di veicoli immatricolati all'estero, al fine di limitare il fenomeno della "esterovestizione" dei veicoli;

tra i vari interventi normativi, il nuovo comma 1-bis dell'articolo 93 del codice vieta, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre 60 giorni, di circolare con un veicolo immatricolato all'estero, salvo limitate eccezioni relative esclusivamente a veicoli concessi in leasing, in locazione senza conducente, con contratto stipulato con un operatore di uno Stato membro della UE o dello spazio economico europeo e veicoli concessi in comodato, da imprese UE o SEE, a residenti in Italia che siano legati loro da un rapporto di lavoro o di collaborazione;

sebbene l'intento del legislatore fosse unicamente quello di contrastare una pratica largamente diffusa, che consentiva ai possessori di auto con targhe straniere di abbattere i costi legati alla circolazione sulle strade italiane a fini evasivi, per effetto dell'entrata in vigore del citato comma 1-bis, in Italia è attualmente vietato persino guidare l'auto di un parente o di un amico che sia residente all'estero e che si trovi, occasionalmente, nel territorio dello Stato;

per forza di cose, il divieto interessa, in particolare, le Regioni situate nelle zone di confine, dove il rischio di incorrere in sanzioni amministrative (che, ai sensi del nuovo comma 7-bis dell'articolo 93, vanno da 712 a 2.848 euro) è più diffuso e dove il divieto introdotto è maggiormente avvertito dai cittadini;

considerato, altresì, che le norme introdotte hanno comportato, in generale, innumerevoli difficoltà operative, tanto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con due successive circolari, rispettivamente del 20 dicembre 2018 e del 24 gennaio 2019, è stato chiamato a fornire chiarimenti applicativi in ordine alle nuove disposizioni normative,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno predisporre, all'interno del primo provvedimento utile, un intervento legislativo ad hoc, che restringa l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al nuovo comma 1-bis dell'articolo 93 del codice della strada ai soli comportamenti ritenuti effettivamente illegittimi, con riferimento al fenomeno della '"esterovestizione" dei veicoli, che nulla hanno però a che fare con l'attuale generalizzato divieto di guidare un qualsiasi veicolo di proprietà di un amico o di un parente, sebbene immatricolato all'estero.

(4-01255)