Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Atto a cui si riferisce:
S.4/01281 PUGLIA, VACCARO, ANGRISANI, DONNO, LANNUTTI, CORRADO, ANASTASI, NATURALE - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Premesso...
Atto Senato
Interrogazione a risposta scritta 4-01281 presentata da SERGIO PUGLIA
martedì 19 febbraio 2019, seduta n.091
PUGLIA, VACCARO, ANGRISANI, DONNO, LANNUTTI, CORRADO, ANASTASI, NATURALE - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Premesso che:
su un'area molto vasta del territorio del comune di Praia a Mare, località turistica in provincia di Cosenza, sono stati edificati numerosi fabbricati nel corso degli ultimi 70 anni, molti dei quali prima degli anni '70, su un'area originariamente appartenente al demanio pubblico;
l'area interessata investe un territorio complessivo pari a complessivi 18 ettari, identificati (alla data di promulgazione della legge 8 aprile 1983, n. 113) al catasto terreni del Comune ai fogli 29, 41 e 42;
con l'intento di risolvere il problema annoso, è stata promulgata la legge 8 aprile 1983, n. 113, chiamata proprio "legge Praia", che all'articolo 1 dispone "In deroga all'articolo 12 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, è autorizzata la vendita a trattativa privata a favore del comune di Praia a Mare del compendio demaniale marittimo, da trasferirsi al patrimonio dello Stato con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze, ricadente nel comune suddetto";
l'articolo 3, tra l'altro, ha disposto testualmente che "La vendita di cui all'articolo 1 è condizionata dall'obbligo del comune di Praia a Mare a: 1) vendere a trattativa privata i lotti di terreno di cui alla lettera a) del precedente articolo 2 ai singoli occupanti e concessionari, i quali, alla data del 1° dicembre 1981, abbiano realizzato sui terreni medesimi opere stabili e durature e comunque di non facile sgombero, sempre che le opere stesse siano conformi alle prescrizioni dello strumento urbanistico";
considerato che:
il Comune, dopo una definizione transattiva circa il compenso dovuto per l'acquisto dal demanio pubblico della suddetta area, ha stipulato in data 22 aprile 2016 con l'Agenzia del demanio un contratto di compravendita;
a seguito della stipula è sorta una diatriba sulla sua validità, che ha coinvolto alcuni notai e l'amministrazione comunale. In particolare, è stato sostenuto da alcuni professionisti incaricati della stipula degli atti di acquisto da parte dei soggetti giuridici privati, proprietari dei fabbricati costruiti sull'area precedentemente appartenente al demanio pubblico, che l'atto di provenienza, ovverosia l'atto di acquisto del relativo terreno, fosse affetto da nullità per carenza dell'indicazione, nell'atto pubblico relativo, degli estremi urbanistici;
più approfonditamente, è stato sostenuto che, considerati gli sviluppi normativi dall'entrata in vigore della "legge Praia" ad oggi, l'atto pubblico di acquisto dal demanio pubblico, stipulato in data 22 aprile 2016, dovesse necessariamente contenere una riserva sul diritto di superficie dei fabbricati ormai costituitosi ex lege a favore degli occupanti;
al contrario, in mancanza della suddetta riserva in atto, in virtù del principio di accessione sancito dall'articolo 934 del codice civile, l'area demaniale oggetto della compravendita si sarebbe dovuta trasferire unitamente ai fabbricati su di essa esistenti, ma la mancata indicazione degli estremi urbanistici degli immobili edificati avrebbe reso l'atto completamente nullo, con la conseguenza che tutti gli atti dispositivi successivi sarebbero affetti dal medesimo vizio di invalidità insanabile. Tale lettura e interpretazione giuridica della fattispecie riposerebbe sul combinato disposto dell'art. 932 del codice civile, dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
in particolare, il comma 2 dell'articolo 40 della legge n. 47 del 1985 sancisce che "Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 31 ovvero se agli stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'art. 35";
considerato ancora che:
il Comune di Praia a Mare, anche allo scopo di risolvere l'annosa problematica, asserisce che non sussistono problemi giuridici in ordine all'atto di provenienza delle particelle interessate e che, per gli effetti, possono stipularsi senza alcun rischio gli atti di compravendita dei terreni da parte dei cittadini occupanti, in conformità al disposto dell'articolo 3 della legge n. 113 del 1983;
la maggior parte dei soggetti interessati ha già provveduto al pagamento delle somme dovute, in conformità agli articoli 2 e 3 della legge, obbligandosi irrevocabilmente con il Comune già prima del 22 aprile 2016, con apposita scrittura privata, ad acquistare, ciascuno per quanto di propria spettanza, i lotti di terreno rispettivamente occupati;
considerato infine che la situazione di incertezza giuridica coinvolge migliaia di persone e famiglie che attendono ormai da anni, in applicazione della "legge Praia", di regolarizzare la propria posizione giuridica di proprietari dei fabbricati edificati al di sopra di un terreno che ora è di proprietà del Comune. Sarebbe, pertanto, a parere degli interroganti auspicabile un intervento istituzionale per fare chiarezza sulla vicenda,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
se, nell'ambito delle proprie competenze, vogliano valutare l'opportunità di adottare dei provvedimenti allo scopo di tracciare le linee guida utili per chiarire la situazione d'incertezza che si è generata intorno all'interpretazione della legge n. 113 del 1983 e al conseguente atto di acquisto del territorio, pari a 18 ettari, originariamente appartenente al demanio pubblico marittimo poi traferito al patrimonio dello Stato, da parte del Comune di Praia a Mare.
(4-01281)