• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/01504 (5-01504)



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01504presentato daPERANTONI Mariotesto diLunedì 18 febbraio 2019, seduta n. 128

   PERANTONI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

   il decreto-legge n. 91 del 2014 cosiddetto «decreto competitività» recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea», (convertito dalla legge n. 116 dell'11 agosto 2014) è intervenuto in maniera significativa in materia ambientale, prevedendo l'equiparazione tra zone militari e zone industriali in riferimento alle soglie di inquinamento;

   in particolare, con l'articolo 13 sono state inserite nel codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni) disposizioni che hanno parificato le «aree dove si svolgono esercitazioni militari» ai siti industriali, per i quali sono previste soglie di inquinamento fino a 100 volte più elevate, mentre prima nelle zone militari le soglie erano notevolmente più basse e, dunque, la tutela del bene giuridico «ambiente» era significativamente più intensa. Ciò significa che decine di migliaia di ettari occupati da poligoni militari, campi di addestramento e caserme in cui per decenni si sono svolte attività fortemente inquinanti vengono equiparati ora ad aree industriali, per le quali la legge prescrive soglie di contaminazione molto più elevate. Ed invero, il decreto impone di misurare il grado di avvelenamento delle aree militari, considerandole alla stregua dei siti industriali, facendo riferimento ai limiti della colonna B della tabella relativa alle soglie di contaminazione dei suoli prevista dal codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), e non già alla colonna A, quella con i limiti per le aree residenziali e a verde;

   a titolo esemplificativo, basti pensare che nelle aree a verde o in quelle residenziali la soglia per il cobalto è 20 mg/kg, mentre per le aree industriali è 250 mg/kg, più di 10 volte, così come il benzopirene, o per la sommatoria dei composti policiclici aromatici – tra cui diversi tossici e cancerogeni, come etilbenzene, stirene, toluene e xilene – il cui limite per le aree industriali è più alto di addirittura 100 volte (1 mg/kg contro 100 mg/kg). Il benzene, cancerogeno di prima classe per l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc), ha un limite più alto di venti volte (0,1 mg/kg contro 2 mg/kg) e rappresenta uno dei 113 agenti cancerogeni più pericolosi al mondo. Per il tetracloroetilene, un altro sospetto cancerogeno e tossico per il fegato, il limite è 40 volte più alto. Lo stagno potrà avere una concentrazione nel suolo fino a 350 volte superiore, mentre potranno essere centuplicati i valori dei cianuri (da 1 a 100 mg/kg). I fluoruri, anziché essere contenuti entro i 100 mg, potranno arrivare fino a 2000 mg per chilogrammo, ovvero 20 volte in più;

   a ciò si aggiunga il fatto che il decreto ha previsto altresì la possibilità di aumentare gli scarichi in mare dei cosiddetti «solidi sospesi totali», ossia quelle sostanze non disciolte presenti nelle acque di scarico. Ciò a beneficio di impianti industriali di grandi dimensioni, come acciaierie, centrali elettriche e a carbone, cementifici, raffinerie, ma anche di stabilimenti chimici, rigassificatori e inceneritori, nel senso che più si produce e più alto sarà il quantitativo che potrà essere scaricato in mare rispetto a quanto previsto precedentemente dal codice dell'ambiente;

   parrebbe, quindi, che l'equiparazione dei valori consentiti a quelli delle aree industriali sia la soluzione al problema delle bonifiche, assai impegnative dal punto di vista economico, di guisa che i livelli di inquinamento tollerati – pur interessando coste, boschi e zone di macchia mediterranea (come a Capo Teulada in Sardegna, o a Monte Romano nel Lazio) – potranno essere notevolmente più alti rispetto ad aree verdi o residenziali;

   equiparare le aree militari alle aree industriali per quanto concerne l'inquinamento significa, peraltro, bloccare l'avvio della smilitarizzazione prevista per alcuni siti, costringendo a un inquinamento sine die le popolazioni dei siti interessati, già private dei terreni per lavorare e costrette a convivere forzatamente con frequenti e svariate operazioni militari –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza di tale questione e se intendano assumere iniziative al fine di ovviare alla grave situazione descritta.
(5-01504)