• C. 1045 EPUB Proposta di legge presentata il 1° agosto 2018

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Atto a cui si riferisce:
C.1045 Disposizioni per il completamento della carta geologica d'Italia


FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1045

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
DI GIORGI
, ENRICO BORGHI, MARCO DI MAIO, PEZZOPANE, FRAGOMELI, LA MARCA, FRANCESCHINI, ZARDINI, BURATTI, SERRACCHIANI

Disposizioni per il completamento della carta geologica d'Italia

Presentata il 1° agosto 2018

  Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge intende intervenire in materia di prevenzione e salvaguardia del territorio nazionale. La peculiarità geologica del nostro Paese e la sua predisposizione al dissesto idrogeologico nonché al rischio sismico e vulcanico impongono interventi urgenti finalizzati alla conoscenza geologica del territorio e quindi alla riduzione del rischio. Parlare di prevenzione senza avere un'approfondita conoscenza del territorio non consente di intraprendere azioni adeguate ed efficaci. La conoscenza del territorio nella sua globalità, sia per quanto concerne gli aspetti fisico-ambientali del contesto geologico e geomorfologico, sia per quanto concerne la compatibilità tra questi e le potenziali trasformazioni di utilizzo del suolo, rappresenta uno strumento indispensabile per la gestione del delicato equilibrio ambientale. La fase conoscitiva che prelude alla previsione comporta un notevole impegno poiché si basa su attività e azioni sistematiche protratte nel tempo; presuppone dettagliati studi di rilevamento e di valutazione, nonché l'elaborazione e l'analisi di numerose informazioni indispensabili per l'organica strutturazione di un patrimonio conoscitivo di supporto a ogni iniziativa, intervento e azione mirati alla salvaguardia ambientale e ad assicurare la pubblica incolumità nella lotta contro gli effetti delle calamità naturali. La conoscenza fisica e geologica del territorio, nelle sue espressioni superficiali e sotterranee, è una condizione essenziale per la sopravvivenza dell'uomo, dei suoi insediamenti, delle sue attività e delle altre forme di vita organizzate negli ecosistemi; essa rappresenta, per un Paese industrializzato e densamente abitato come l'Italia, un requisito indispensabile per qualsiasi forma di programmazione territoriale. Non è pensabile, da un lato, prevenire o mitigare i rischi naturali e utilizzare in modo efficiente e responsabile le risorse — come l'acqua, le materie prime, i combustibili — e, dall'altro, prescindere da tali conoscenze. La stessa costruzione di infrastrutture, di cui il nostro Paese ha sempre più bisogno, non può prescindere dalla conoscenza del territorio, al fine di un corretto sviluppo sostenibile.
  L'analisi storica sugli effetti conseguenti il cosiddetto «rischio idrogeologico» pone in evidenza come l'entità dei danni in Italia sia in costante aumento, con un notevole incremento a partire dal secondo dopoguerra. Ciò trova spiegazione, da una parte, nella maggiore disponibilità di fonti di informazione e di sensibilizzazione sul problema e, dall'altra, nel consistente ampliamento di aree urbanizzate a scapito di aree di pertinenza dei processi di modellamento naturale del territorio. I danni derivanti dal dissesto idrogeologico (movimenti franosi, attività fluvio-torrentizia, erosione dei litorali) si rivelano quindi molto spesso associati a scelte territoriali e ambientali non compatibili e, in prospettiva, rischiano di aumentare in modo vertiginoso, provocando una costante distruzione di ricchezza, solo in parte rinnovabile, a fronte di costi e di sforzi superiori a quelli che sarebbero necessari per intraprendere la strada della prevenzione e del riassetto.
  A fronte delle gravi ripercussioni attinenti il non corretto utilizzo dell'ambiente e del territorio è diventato di grande attualità, negli ultimi anni, a causa della sempre più frequente ricorrenza di fenomeni di un certo rilievo come siccità, ondate di calore, alluvioni o periodi prolungati di freddo intenso, anche il problema dei cambiamenti climatici, i quali alterano il paesaggio naturale modificando l'intensità, la dimensione e la frequenza dei fenomeni associati ai rischi naturali e possono vanificare in breve tempo la disponibilità di risorse naturali fondamentali quali, ad esempio, le risorse idriche.
  Nella scorsa legislatura, la Commissione Territorio, ambiente, beni ambientali del Senato ha effettuato un attento esame del disegno di legge atto Senato n. 2734, «Misure urgenti per il completamento della cartografia geologica d'Italia e della microzonazione sismica su tutto il territorio nazionale», presentato dalla senatrice Fabiola Anitori, che avevo sottoscritto con altri colleghi.
  Un esame che ha portato, il 26 ottobre 2017, alla presentazione presso la stessa Commissione, di una serie di emendamenti sui quali è stata raggiunta un'intesa tra maggioranza e opposizione che, considerati l'ampia condivisione politica e l'urgenza dell'argomento, ha fatto sì che fosse richiesta l'assegnazione in sede deliberante per accelerare l’iter di approvazione anche da parte della Camera dei deputati.
  Purtroppo l'avvio della sessione di bilancio e il successivo scioglimento delle Camere non hanno reso possibile tale approvazione, come sarebbe invece stato auspicabile.
  Con la presente iniziativa legislativa si propone, pertanto, di riprendere il cammino interrotto ripresentando il testo comprensivo degli emendamenti sui quali si era registrato il consenso e tenendo conto delle posizioni espresse dal Capo del Dipartimento della protezione civile nel corso dell'esame presso la citata Commissione del Senato. Si è ritenuto però opportuno stralciare l'intervento sulla microzonazione sismica che, seppur altrettanto importante e interconnesso, merita di essere trattato separatamente in un quadro organico di interventi per la prevenzione sismica.
  La presente proposta di legge riguarda, quindi, il progetto per la realizzazione della Carta geologica ufficiale d'Italia (progetto CARG), un progetto in grado di fornire gli strumenti conoscitivi di base per la conoscenza fisica del territorio, prevedendo rilevamenti geologici di dettaglio in scala 1:10.000, l'informatizzazione dei dati in scala 1:25.000 e la loro organizzazione in una banca dati nazionale, nonché l'allestimento e la stampa dei fogli in scala 1:50.000. A tale fine si ritiene importante prevedere il riordino degli enti pubblici di ricerca che, con l'approvazione del decreto legislativo n. 218 del 2016, finalmente operano in un unico quadro strategico a prescindere dal Ministero vigilante.
  L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), subentrando nelle funzioni già esercitate dal Servizio geologico d'Italia, ai sensi della legge 2 febbraio 1960, n. 68, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, è l'organo cartografico ufficiale dello Stato per quanto concerne la cartografia geologica.
  L'ISPRA, attraverso il Dipartimento per il servizio geologico d'Italia, coordina il progetto CARG, che vede la partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle università e degli istituti di ricerca, tra i quali il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), e che rappresenta un ottimo esempio di sinergia tra l'ente centrale, gli enti locali e il mondo della ricerca.
  Per quanto detto, la Carta geologica ufficiale d'Italia in scala 1:50.000, in quanto strumento di base per la conoscenza fisica del territorio e presupposto fondamentale per qualsiasi intervento finalizzato sia alla difesa del suolo e alla pianificazione territoriale, sia alla progettazione di opere e di infrastrutture, deve essere considerata un'opera infrastrutturale di importanza strategica per il nostro Paese.
  Il mancato completamento del progetto CARG ha posto l'Italia in una situazione di criticità per quanto riguarda il patrimonio abitativo, la prevenzione dai rischi naturali, lo sviluppo sostenibile del territorio e la valorizzazione delle risorse naturali.
  Pertanto, l'articolo 1 della presente proposta di legge dispone il finanziamento necessario per il completamento della carta geologica d'Italia, pari a 22 milioni di euro annui per il triennio 2019-2021 e a 10 milioni annui a decorrere dal 2022.
  Le attività di coordinamento per il completamento della carta sono demandate al Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA, che può stipulare convenzioni per lo svolgimento dell'attività con le regioni e con le province autonome, con istituti e dipartimenti universitari e con il CNR.
  L'articolo 2 dispone la copertura finanziaria del provvedimento, mentre l'articolo 3 consente agli enti territoriali l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e la contrazione di mutui per il completamento della carta geologica d'Italia, garantendo, in ogni caso, il rispetto del saldo di bilancio di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
  L'articolo 4 prevede il monitoraggio dell'impatto normativo della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Stanziamenti per il completamento
della carta geologica d'Italia)

  1. Per il completamento, entro il 2040, della carta geologica d'Italia in scala 1:50.000, per la sua informatizzazione e per le attività ad essa strumentali è autorizzata la spesa di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, da iscrivere in un apposito fondo nel bilancio dell'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
  2. Le attività per il completamento della carta geologica d'Italia previsto dal comma 1 sono coordinate dal Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA e sono svolte in collaborazione con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti universitari e con il Consiglio nazionale delle ricerche, mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  3. Una quota non superiore al 10 per cento degli stanziamenti annuali di cui al comma 1 può essere destinata alla copertura di oneri di carattere generale connessi alle attività di completamento della carta geologica d'Italia, all'assunzione di personale altamente qualificato, con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, all'acquisto di strumenti scientifici e materiali di documentazione, nonché alle spese necessarie per svolgere i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della carta geologica d'Italia.

Art. 2.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 1, pari a 22 milioni di euro annui per gli anni 2019, 2020 e 2021 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 3.
(Utilizzo dell'avanzo di amministrazione
degli enti territoriali)

  1. Ferme restando le operazioni di investimento dei singoli enti territoriali effettuate attraverso il ricorso all'indebitamento e l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, le regioni e gli enti locali, ai sensi dei commi 3 e 4 del medesimo articolo 10, sono autorizzati a stipulare patti di solidarietà nazionali o apposite intese regionali al fine di consentire l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e la contrazione di mutui per il completamento della carta geologica d'Italia, garantendo, in ogni caso, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 243 del 2012.

Art. 4.
(Valutazione dell'impatto normativo)

  1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta una relazione alle Camere sullo stato di attuazione della presente legge.
  2. Il Governo, ogni due anni, procede, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 1, a una verifica degli effetti derivanti dalle disposizioni della presente legge e dell'adeguatezza delle risorse finanziarie destinate all'attuazione della medesima legge.