• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/02264 (4-02264)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02264presentato daD'ORSO Valentinatesto diGiovedì 14 febbraio 2019, seduta n. 126

   D'ORSO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, ha introdotto l'articolo 149-bis del codice procedura civile che ha previsto le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata da parte degli ufficiali giudiziari;

   il comma 4 dello stesso articolo, stabilisce che «L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia». Invero, tale decreto ministeriale che dovrebbe individuare i citati strumenti informatici non sarebbe stato ancora emanato, rendendo tale forma di notificazione di difficile realizzazione;

   la norma de qua deve essere letta alla luce delle disposizioni introdotte con il decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44 e successive modificazioni, «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e penale delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione», con il quale si sarebbe ultimato il passaggio dalla Cpecpt (casella di posta elettronica certificata processo telematico) alla Pec (posta elettronica certificata);

   siffatto regolamento non pare dettare delle regole tecniche circa le modalità operative attraverso le quali dovrebbe realizzarsi, concretamente, siffatta attività di notificazione da parte degli ufficiali giudiziari;

   in merito, persistono numerose lacune operative; ad esempio andrebbe chiarito: a) se l'atto da consegnare all'ufficiale giudiziario debba essere anche firmato digitalmente dall'avvocato che ne attesta la conformità all'originale cartaceo, oppure se nel caso di documenti nativi informatici vada solo firmato digitalmente; b) nel caso di un atto di pignoramento presso terzi, se ed in che modo tale atto debba recare le firme digitali di entrambi i soggetti preposti alla redazione dell'atto di pignoramento; c) nel caso dei procedimenti di finita locazione, se l'atto notificato alla casella di posta certificata vada considerato come consegnato a mani proprie;

   il processo e la notificazione telematica sono stati introdotti con il fine di rendere più celere ed efficiente lo svolgimento dei processi;

   persistono numerosi problemi di natura tecnica, frutto, anche, della lacunosità delle norme, oltre che della mancanza di un'adeguata infrastruttura tecnologica –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti sopra esposti e quali iniziative di competenza intenda adottare per implementare l'attuale normativa operativa sulla notificazione a mezzo posta elettronica certificata da parte degli ufficiali giudiziari.
(4-02264)