• C. 1309-274-580-607-1303-A EPUB (richiesta autorizzazione a riferire oralmente il 24 gennaio 2019); TURRI Roberto, Relatore per la maggioranza - ZANETTIN Pierantonio, Relatore per la maggioranza

link alla fonte  |  scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.1303 Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa


FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 06
Parere Commissione: 10

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                    Articolo 3                       Articolo 3  
                    Articolo 4                       Articolo 4  
                    Articolo 5                       Articolo 5  
                    Articolo 6                       Articolo 6  
                    Articolo 7                       Articolo 7  
                    Articolo 8                       Articolo 8  
                    Articolo 9                       Articolo 9  

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1309-274-580-607-1303-A

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO,
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 24 ottobre 2018 (v. stampati Senato nn. 5-199-234-253-392-412-563-652)

1309

d'iniziativa
POPOLARE; dei senatori LA RUSSA, BERTACCO, BALBONI, CIRIANI, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, IANNONE, LA PIETRA, MAGONI, MARSILIO, NASTRI, RAUTI, RUSPANDINI, GARNERO SANTANCHÈ, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI; GINETTI, ASTORRE; CALIENDO, SCIASCIA, RIZZOTTI, CONZATTI, MANGIALAVORI, SERAFINI, PICHETTO FRATIN, MALAN, GALLONE, TOFFANIN, ALFREDO MESSINA, FLORIS, TIRABOSCHI, CAUSIN, GIAMMANCO; MALLEGNI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, RIZZOTTI, GASPARRI; GINETTI, ALFIERI, ASTORRE, BINI, COLLINA, GARAVINI, GRIMANI, MARGIOTTA, MARINO, MISIANI; GASPARRI, MANGIALAVORI, BERNINI, MALLEGNI, GIRO, CONZATTI, TESTOR, VITALI, BERARDI, PICHETTO FRATIN, BERUTTI, AIMI, LONARDO, MASINI, RIZZOTTI, MALAN, SICLARI, TOFFANIN, TIRABOSCHI, SERAFINI, GALLONE, FANTETTI, GIAMMANCO, MODENA, BARBONI, CARBONE, DAMIANI, BATTISTONI, DAL MAS; ROMEO, OSTELLARI, CANDURA, EMANUELE PELLEGRINI, PILLON

Modifiche al codice penale e altre disposizioni
in materia di legittima difesa

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 25 ottobre 2018

e

PROPOSTE DI LEGGE

274

d'iniziativa dei deputati
MOLTENI, MOLINARI, CANTALAMESSA, BISA, BONIARDI, DI MURO, MARCHETTI, PAOLINI, POTENTI, TATEO, TURRI, BELOTTI, BIANCHI, CAVANDOLI, ANDREA CRIPPA, FEDRIGA, FRASSINI, GIORGETTI, GOBBATO, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, LUCCHINI, MATURI, PICCHI, RIBOLLA, SALTAMARTINI, TOMBOLATO, ZÓFFILI

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo

Presentata il 23 marzo 2018

580

d'iniziativa dei deputati
GELMINI, COSTA, SISTO, BARTOLOZZI, CASSINELLI, CRISTINA, FERRAIOLI, PITTALIS, SARRO, ZANETTIN, CARFAGNA, OCCHIUTO, BALDELLI, MUGNAI, POLIDORI, ROTONDI, VITO, MULÈ, ANGELUCCI, APREA, BAGNASCO, BARATTO, BARELLI, ANNA LISA BARONI, BATTILOCCHIO, BENDINELLI, BENIGNI, BERGAMINI, BIANCOFIORE, BIGNAMI, BOND, BRAMBILLA, BRUNETTA, CALABRIA, CANNATELLI, CANNIZZARO, CAON, CAPPELLACCI, CARRARA, CASCIELLO, CASINO, CATTANEO, CORTELAZZO, D'ATTIS, DELLA FRERA, D'ETTORE, FASANO, FASCINA, FATUZZO, FIORINI, FITZGERALD NISSOLI, GREGORIO FONTANA, GAGLIARDI, GERMANÀ, GIACOMETTO, GIACOMONI, LABRIOLA, MANDELLI, MARIN, MARROCCO, MARTINO, MAZZETTI, MILANATO, MINARDO, MUSELLA, NAPOLI, NEVI, NOVELLI, ORSINI, PALMIERI, PEDRAZZINI, PELLA, PENTANGELO, PEREGO DI CREMNAGO, PETTARIN, POLVERINI, PORCHIETTO, PRESTIGIACOMO, RAVETTO, RIPANI, ROSSELLO, ROSSO, RUFFINO, RUGGIERI, PAOLO RUSSO, SACCANI JOTTI, SANTELLI, ELVIRA SAVINO, SANDRA SAVINO, SCOMA, SGARBI, COSIMO SIBILIA, SILLI, SIRACUSANO, SORTE, SOZZANI, SPENA, SQUERI, TARTAGLIONE, MARIA TRIPODI, VALENTINI, VERSACE, VIETINA, ZANELLA, ZANGRILLO

Modifica dell'articolo 52 del codice penale,
in materia di diritto di difesa

Presentata l'8 maggio 2018

607

d'iniziativa del
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Modifiche all'articolo 52 del codice penale

Presentata il 10 maggio 2018

1303

d'iniziativa dei deputati
MELONI, LOLLOBRIGIDA, ACQUAROLI, BELLUCCI, BUCALO, BUTTI, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, CROSETTO, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FIDANZA, FOTI, FRASSINETTI, GEMMATO, LUCASELLI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, ZUCCONI

Modifiche all'articolo 52 del codice penale
in materia di legittima difesa

Presentata il 25 ottobre 2018

(Relatori per la maggioranza: TURRI e ZANETTIN)

NOTA: La II Commissione (Giustizia), il 24 gennaio 2019, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge n. 1309. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge nn. 274, 580, 607 e 1303, si vedano i relativi stampati.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

  La I Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 1309, approvata dal Senato, recante disposizioni in materia di legittima difesa;

   rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia riconducibile alla materia «ordinamento penale», affidata alla competenza legislativa esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

  La V Commissione,

   esaminato il progetto di legge C. 1309, approvato dal Senato, e abb., recante Disposizioni in materia di legittima difesa;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, da cui si evince che:

    essendo ormai concluso l'esercizio finanziario 2018, poiché ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, le quote dei fondi speciali di parte corrente riferite a provvedimenti non approvati in via definitiva entro la fine dell'anno costituiscono economie di bilancio, si rende necessario modificare la norma di copertura di cui all'articolo 8, comma 2, facendo decorrere l'onere dall'anno 2019 e adeguando di conseguenza la copertura finanziaria al corrente triennio 2019-2021;

    in tal senso, la predetta relazione tecnica è stata positivamente verificata a condizione che sia riformulato il comma 2 dell'articolo 8, imputando l'intero onere, valutato in 590.940 euro annui a decorrere dall'anno 2019, all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2019-2021, di competenza del Ministero della giustizia, che reca le occorrenti disponibilità,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 8, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 590.940 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

  La VI Commissione,

   esaminate, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, la proposta di legge C. 1309, approvata dal Senato, recante «Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa», e le abbinate proposte di legge C. 274 Molteni, C. 580 Gelmini, C. 607 Consiglio regionale del Veneto e C. 2303 Meloni,

  esprime

NULLA OSTA

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

PARERE FAVOREVOLE

testo della proposta
di legge n. 1309

testo della Commissione

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 52 del codice penale)

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 52 del codice penale)

  1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  Identico.

   a) al secondo comma, dopo la parola: «sussiste» è inserita la seguente: «sempre»;

   b) al terzo comma, le parole: «La disposizione di cui al secondo comma si applica» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano»;

   c) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

   «Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 55 del codice penale)

Art. 2.
(Modifica all'articolo 55 del codice penale)

  1. Dopo il primo comma dell'articolo 55 del codice penale è aggiunto il seguente:

  Identico.

   «Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, numero 5), ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».

Art. 3.
(Modifica all'articolo 165 del codice penale)

Art. 3.
(Modifica all'articolo 165 del codice penale)

  1. All'articolo 165 del codice penale, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

  Identico.

   «Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa».

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 614 del codice penale)

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 614 del codice penale)

  1. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  Identico.

   a) al primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;

   b) al quarto comma, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni».

Art. 5.
(Modifiche all'articolo 624-bis del codice penale)

Art. 5.
(Modifiche all'articolo 624-bis del codice penale)

  1. All'articolo 624-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  Identico.

   a) al primo comma, le parole: «da tre a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a sette anni»;

   b) al terzo comma, le parole: «da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500».

Art. 6.
(Modifiche all'articolo 628 del codice penale)

Art. 6.
(Modifiche all'articolo 628 del codice penale)

  1. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  Identico.

   a) al primo comma, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

   b) al terzo comma, alinea, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei» e le parole: «da euro 1.290 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.000 a euro 4.000»;

   c) al quarto comma, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «sette» e le parole: «da euro 1.538 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.500 a euro 4.000».

Art. 7.
(Modifica all'articolo 2044 del codice civile)

Art. 7.
(Modifica all'articolo 2044 del codice civile)

  1. All'articolo 2044 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

  Identico.

   «Nei casi di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa.
   Nel caso di cui all'articolo 55, secondo comma, del codice penale, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato».

Art. 8.
(Disposizioni in materia di spese di giustizia)

Art. 8.
(Disposizioni in materia di spese di giustizia)

  1. Dopo l'articolo 115 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito il seguente:

  1. Identico.

   «Art. 115-bis (L). – (Liquidazione dell'onorario e delle spese per la difesa di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa). – 1. L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione motivato dalla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato in quanto commesso in presenza delle condizioni di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale nonché all'articolo 55, secondo comma, del medesimo codice, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita.
   2. Nel caso in cui, a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti della persona condannata».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 98.490 per l'anno 2018 e in euro 590.940 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:
  a)
quanto a euro 98.490 per l'anno 2018, a euro 590.940 per l'anno 2019 e a euro 456.416 a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;
  b) quanto a euro 134.524 a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 590.940 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  3. Identico.

Art. 9.
(Modifica all'articolo 132-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale)

Art. 9.
(Modifica all'articolo 132-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale)

  1. Al comma 1 dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente:

  Identico.

   «a-ter) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, e 55, secondo comma, del codice penale».