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Atto a cui si riferisce:
C.1044 Introduzione dell'articolo 17-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente la valutazione degli effetti economico-sociali di disposizioni legislative aventi conseguenze finanziarie


FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1044

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
FARO, BUOMPANE, ANGIOLA, ADELIZZI, D'INCÀ, DONNO, FLATI, GUBITOSA, GABRIELE LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO, MISITI, RADUZZI, SODANO, TRIZZINO, ZENNARO, BELLACHIOMA

Introduzione dell'articolo 17-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente la valutazione degli effetti economico-sociali di disposizioni legislative aventi conseguenze finanziarie

Presentata il 1° agosto 2018

  Onorevoli Colleghi! — Con la presente proposta di legge si intende promuovere la realizzazione di studi aventi ad oggetto la valutazione di impatto sul benessere della società delle disposizioni legislative che comportino oneri a carico del bilancio dello Stato pari ad almeno 500 milioni di euro annui.
  Come specificato anche nella Comunicazione COM (2010)543 della Commissione europea dell'8 ottobre 2010 «legiferare con intelligenza si riferisce all'intero ciclo politico – dall'ideazione di un atto alla sua attuazione, applicazione, valutazione e revisione».
  La stessa Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha sottolineato più volte l'importanza di «studi ex post che si concentrino sui fallimenti dell'intervento regolativo o sui costi eccessivi».
  È fondamentale, dunque, nel processo legislativo, anche la fase della valutazione e della revisione ex post degli effetti dei provvedimenti legislativi, che consenta di migliorare la regolazione in atto, correggendone eventuali errori.
  A questo proposito, se con lo strumento già esistente della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) si rende possibile la valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e della stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese, nonché sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, con lo strumento introdotto dalla presente proposta di legge si analizza e, dunque, si rende noto l'effetto dei provvedimenti sul benessere dei cittadini. In tale modo, dunque, si può dare voce alla cittadinanza, andando oltre i numeri e le statistiche, attraverso ricerche sistematiche e uno strumento che renda possibile un'interpretazione contestualizzata dei dati ufficiali.
  La VIR riguarda sia le prestazioni delle amministrazioni (outputs), sia i risultati che si verificano conformemente alle finalità dell'obiettivo, nonché l'insieme degli effetti (outcomes), anche imprevisti o indesiderati. L'impiego dello strumento introdotto dalla presente proposta di legge permette di evitare una buona parte degli errori abitualmente commessi e di strutturare i processi di formulazione delle politiche in modo che si tenga conto sistematicamente del loro impatto.
  La valutazione sistematica ex post dei risultati e in generale dell'impatto delle politiche adottate sul benessere dei cittadini può migliorare in vari modi il rendimento dei sistemi politici e, in particolare, delle pubbliche amministrazioni attuatrici, che, al contempo, hanno un ruolo spesso decisivo nell'elaborazione delle politiche stesse.
  I miglioramenti principali attesi dall'utilizzo dello strumento proposto sono: il superamento di provvedimenti non necessari o eccessivamente costosi; la ridefinizione dei problemi, al contempo minimizzando le conseguenze di disinformazione o di definizioni dettate da ragioni opportunistiche o ideologiche; una maggiore rispondenza delle politiche pubbliche ai differenti bisogni sociali ed economici.
  Da un lato, una corretta e stabile applicazione dello strumento proposto rende i processi decisionali pubblici più tecnici e orientati a problemi specifici, garantendo sia un migliore ascolto delle esigenze dei vari gruppi sociali interessati, rispetto alla situazione attuale, sia una maggiore chiarezza sul bisogno sociale da soddisfare e, pertanto, sull'obiettivo dell'intervento. Inoltre, detto strumento può far emergere anche i costi indiretti e spesso imprevisti dei provvedimenti legislativi.
  Ai sensi dell'articolo 17-bis della legge n. 196 del 2009, introdotto dalla presente proposta di legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, affiderà tale valutazione, attraverso l'emanazione di bandi pubblici, a centri italiani di ricerca universitari, pubblici e privati. In questo modo la valutazione sarà realizzata da un ente specializzato di livello accademico, non politicizzato, a garanzia di una rilevazione super partes e di elevato rigore scientifico.
  Saranno dunque utilizzate tecniche di valutazione controllabili e rigorose, sia nella rilevazione delle informazioni e delle opinioni attraverso la consultazione, sia nell'apprezzamento dei costi e dei benefìci delle singole alternative, utilizzando sistematicamente dati attendibili, pertinenti al problema oggetto di intervento, reperiti attraverso le basi informative disponibili o, se indispensabili, prodotte ad hoc.
  Le ricerche così finanziate dovranno muoversi nel frame degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES), adottati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entrati per la prima volta a far parte della legge di bilancio ai sensi della legge n. 163 del 2016, che permettono di rendere misurabile la qualità della vita e di valutare l'effetto delle politiche pubbliche su alcune dimensioni sociali fondamentali.
  Gli indicatori di BES, allegati al Documento di economia e finanza (DEF), rappresentano dati macroaggregati idonei a fornire una visione d'insieme e non possono, dunque, fornire un'analisi accurata e approfondita del fenomeno che si vuole studiare. Diversamente, le ricerche oggetto della presente proposta di legge saranno utili a integrare l'allegato al DEF contenente gli stessi indicatori di BES poiché, per loro natura, avranno la peculiarità di approfondire le tematiche affrontate e, quindi, di analizzare nel dettaglio il fenomeno osservato.
  La valutazione dei risultati e degli effetti delle politiche è comunque necessaria anche ai fini della «manutenzione» delle politiche pubbliche, del loro miglioramento o, infine, se opportuno, della loro cessazione. Il verificarsi degli effetti desiderati, o il mancato verificarsi di effetti indesiderati, dipendono, infatti, non soltanto dalla qualità della politica adottata, ma anche dal permanere delle condizioni di partenza. Se queste ultime mutano, potranno mutare anche gli effetti della politica o, comunque, l'adeguatezza di quest'ultima ai nuovi fattori.
  Le risorse necessarie a coprire le spese previste dai bandi, previsti all'articolo 17-bis, devono corrispondere allo 0,0001 per cento della copertura delle disposizioni aventi conseguenze finanziarie o, comunque, a un massimo di 150.000 euro per ciascun bando e agli oneri necessari si provvederà nel limite di 1.500.000 euro annui mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  La proposta di legge prevede infine che i risultati delle ricerche, i database creati e qualsiasi strumento sviluppato nell'ambito di tali ricerche siano rilasciati in formato aperto, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera l-bis), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, affinché tali dati siano resi disponibili ai cittadini e al mondo della ricerca e diventino patrimonio comune, garantendo un aggiornamento costante.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. Dopo l'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è inserito il seguente:

   «Art. 17-bis. – (Valutazione degli effetti economico-sociali di disposizioni legislative aventi conseguenze finanziarie).1. Ai fini della valutazione dell'impatto sul benessere della società di disposizioni di legge che recano nuove o maggiori spese o minori entrate per almeno 500 milioni di euro annui, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emana bandi pubblici destinati ai centri italiani di ricerca universitari, pubblici e privati.
   2. I bandi di cui al comma 1 del presente articolo hanno ad oggetto il finanziamento di ricerche riguardanti l'impatto delle disposizioni di legge di cui al comma 1 sulla base degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) adottati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 4 agosto 2016, n. 163.
   3. I risultati, i database creati e qualsiasi strumento sviluppato nell'ambito delle ricerche di cui al comma 2 del presente articolo devono essere rilasciati in formato aperto, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera l-bis), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
   4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei risultati delle ricerche di cui al comma 2, redige un rapporto di sintesi, cui sono allegate le ricerche effettuate, che trasmette alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti.
   5. Le risorse per il finanziamento dei bandi pubblici di cui al comma 1 devono corrispondere allo 0,0001 per cento della copertura finanziaria delle disposizioni di legge di cui al comma 1 o, comunque, a un massimo di 150.000 euro per ciascun bando.
   6. Agli oneri necessari per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nel limite di 1,5 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».