Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE
Atto a cui si riferisce:
S.3/00597 GARAVINI - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso che:
le convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni...
Atto Senato
Interrogazione a risposta orale 3-00597 presentata da LAURA GARAVINI
martedì 12 febbraio 2019, seduta n.090
GARAVINI - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso che:
le convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni fiscali stipulate dall'Italia, generalmente redatte seguendo lo schema Ocse, sono dirette a risolvere i conflitti delle pretese impositive da parte degli Stati firmatari. In particolare, riguardo le diverse fattispecie reddituali, prevedono una sorta di "ripartizione" delle sovranità statali, con l'obiettivo di evitare che vi sia una doppia imposizione sui medesimi redditi da parte di più ordinamenti;
la maggior parte delle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni fiscali stipulate dall'Italia prevedono la tassazione esclusiva delle pensioni Inps nel Paese di residenza. Convenzioni che si ispirano, principalmente, al modello di convenzione elaborato in sede Ocse;
tuttavia vi sono alcune importanti eccezioni (tra queste le convenzioni stipulate con Francia, Canada e Brasile) che paradossalmente contemplano la tassazione concorrente, ancorché mitigata tramite il meccanismo del credito di imposta, spesso purtroppo non rispettato o adempiuto con grande ritardo dai Paesi contraenti;
in particolare, la convenzione contro le doppie imposizioni fiscali con la Francia ha creato gravi disagi ai pensionati Inps italiani che vivono nel territorio francese, i quali finiscono con l'essere tassati due volte, dall'Inps e dalla Francia, trovandosi, pertanto, costretti a chiedere un credito di imposta tramite procedure spesso lente e farraginose;
infatti, la convenzione ha innescato un lungo contenzioso interpretativo a causa dell'ambigua e contrastante formulazione dell'articolo 18 che, al comma 1, stabilisce la regola comune della tassazione delle pensioni dell'Inps nel Paese di residenza del pensionato, mentre al comma 2 prevede, in caso di pensioni classificabili come prestazioni di "sicurezza sociale", la tassazione anche dal Paese che le eroga;
tale formulazione è stata interpretata dalle autorità competenti italiane includendo nelle citate prestazioni di "sicurezza sociale" anche le prestazioni previdenziali;
con sentenza n. 1233 del 2 novembre 2018 la commissione tributaria di Genova ha stabilito che il trattamento pensionistico erogato dall'Inps a un contribuente residente in Francia debba essere tassato in Italia, in applicazione delle norme sulla sicurezza sociale che, in base alla convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia, scontano le imposte nel Paese di erogazione. Nonostante la sentenza segua ad altre sentenze in materia, non si è giunti ancora ad un definitivo chiarimento in materia di tassazione concorrente, con grave nocumento economico per i nostri connazionali;
all'evidente danno fiscale si aggiunga, inoltre, la previsione di cui all'articolo 24 della convenzione, relativa al metodo di eliminazione delle doppie imposizioni, in base alla quale l'imposta italiana non è direttamente deducibile ai fini del calcolo del reddito imponibile in Francia; inoltre, il credito di imposta al quale i pensionati Inps residenti in Francia hanno diritto non può eccedere l'ammontare dell'imposta francese relativa a tali redditi;
pertanto, i pensionati italiani residenti in Francia, oltre al dover chiedere il credito d'imposta, pagano complessivamente un'imposta determinata dall'aliquota fiscale italiana che è storicamente più elevata di quella francese,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario e urgente avviare negoziati con la Francia al fine di procedere a una modifica della convenzione contro le doppie imposizioni fiscali attualmente in vigore, al fine di garantire, conformemente al modello Ocse adottato dall'Italia per quasi tutte le convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali, una piena tutela dei diritti fiscali dei nostri connazionali pensionati Inps residenti in Francia.
(3-00597)