• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.9/01486-A/002    premesso che:     al fine di garantire la stabilità finanziaria e assicurare la protezione del risparmio, il provvedimento in esame disciplina la concessione della garanzia...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01486-A/002presentato daD'ETTORE Felice Mauriziotesto diMartedì 12 febbraio 2019, seduta n. 124

   La Camera,
   premesso che:
    al fine di garantire la stabilità finanziaria e assicurare la protezione del risparmio, il provvedimento in esame disciplina la concessione della garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione della Banca Carige S.pA e sui finanziamenti alla stessa erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (emergency liquidity assistance – ELA); inoltre, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) a sottoscrivere o acquistare azioni della Banca Carige S.p.A., definendo le modalità di tali interventi ! e, infine, stabilisce le risorse finanziarie (1,3 miliardi) destinate alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale nel limite massimo di 1 miliardo di euro e dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull'erogazione di liquidità di emergenza a favore di Banca Carige S.p.A;
    durante l'esame del provvedimento e, in particolare, in occasione dello svolgimento del ciclo delle audizioni degli esperti (Prof. Angel Dolmetta) in Commissione IV (Finanze) è emerso, nel quadro delle problematiche che affliggono il sistema bancario, come sia di capitale importanza garantire sempre e comunque il principio della effettiva adeguatezza dell'operazione fatta dal cliente, alla luce del fatto che il cliente medio sembrerebbe non essere in grado – per una serie di ragioni (tempo; professionalità; cultura) di intendere sino in fondo le informazioni fornitegli e di gestire al meglio i propri investimenti e tanto più nel campo del bancario, dove risulta particolarmente elevata la moltiplicazione della tipologia di investimenti (si pensi alle categorie di subordinato). Poste queste premesse, sarebbe auspicabile introdurre delle disposizioni volte ad evitare che l'intermediario faccia compiere al proprio cliente operazioni oggettivamente inadeguate per il suo profilo di rischio. In questa prospettiva, particolare rilievo assume la raccolta di informazioni che – già nel regime vigente – l'intermediario deve raccogliere per costruire il «profilo di investitore» del proprio cliente. In proposito sarebbe tuttavia importante prevedere il maggior peso che debbono possedere i dati e le informazioni oggettive fornite dal cliente (misura del reddito; composizione familiare; proprietà immobiliari; ecc.) rispetto alle dichiarazioni di intenti rese dal medesimo (in punto, ad esempio, di propensione al rischio). È nota, del resto, la scarsa attendibilità dei metodi che si incentrano sulla valutazione della c.d. propensione al rischio dell'investitore (tanto più, come detto, se tale valutazione è frutto di mere dichiarazioni soggettive dell'investitore interessato),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa, anche normativa, nell'ambita del prossimo provvedimento utile finalizzata a garantire la piena operatività del principio della effettiva adeguatezza dell'operazione fatta dal cliente alla luce del suo profilo di rischio tenendo conto di quanto descritto in premessa.
9/1486-A/2. D'Ettore, Bignami, Baratto, Gagliardi, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Angelucci, Benigni.