• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/01486-A/003    premesso che:     al fine di garantire la stabilità finanziaria e assicurare la protezione del risparmio, il provvedimento in esame disciplina la concessione della garanzia...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01486-A/003presentato daCATTANEO Alessandrotesto diMartedì 12 febbraio 2019, seduta n. 124

   La Camera,
   premesso che:
    al fine di garantire la stabilità finanziaria e assicurare la protezione del risparmio, il provvedimento in esame disciplina la concessione della garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione della Banca Carige S.p.A. e sui finanziamenti alla stessa erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (emergency liquidity assistance – ELA); inoltre, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) a sottoscrivere o acquistare azioni della Banca Carige S.p.A., definendo le modalità di tali interventi; e, infine, stabilisce le risorse finanziarie (1,3 miliardi) destinate alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale nel limite massimo di 1 miliardo di euro e dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull'erogazione di liquidità di emergenza a favore di Banca Carige S.p.A;
    durante l'esame del provvedimento e, in particolare, in occasione dello svolgimento del ciclo delle audizioni degli esperti (Prof. Angel Dolmetta) in Commissione IV (Finanze) è emerso, nel quadro delle problematiche che affliggono il sistema bancario, come sia di capitale importanza garantire sempre e comunque il principio della effettiva adeguatezza dell'operazione fatta dal cliente, alla luce del fatto che il cliente medio sembrerebbe non essere in grado – per una serie di ragioni (tempo; professionalità; cultura) – di intendere sino in fondo le informazioni fornitegli e di gestire al meglio i propri investimenti: e tanto più nel campo del bancario, dove risulta particolarmente elevata la moltiplicazione della tipologia di investimenti (si pensi alle categorie di subordinati);
    sotto tale profilo appare necessario attivarsi al fine di semplificare il linguaggio e la forma dei contratti bancari e dei documenti informativi, rendendoli più comprensibili e maggiormente accessibili. A tal fine sarebbe auspicabile individuare una serie di prescrizioni che gli istituti bancari dovranno osservare per la riformulazione e semplificazione del linguaggio nonché della impostazione grafica dei suddetti documenti. Analisi condotte da associazioni di tutela dei diritti dei consumatori hanno messo in evidenza forti elementi di criticità nei documenti messi a disposizione del cliente, in sede di stipula dei contratti bancari, da parte dei principali istituti di credito ! fra questi, si annovera il problema del linguaggio utilizzato, spesso criptico e connotato da un elevato tasso di tecnicismo, che rende tali contratti accessibili solo a pochi. Un altro profilo di criticità è stato riscontrato nella veste grafica e nell'impaginazione in particolare, le dimensioni ridotte del carattere di scrittura utilizzato nonché la mancata evidenziazione delle parti più significative sulle quali richiamare l'attenzione del cliente, rendono tali testi di non agevole leggibilità. Già la Banca d'Italia era intervenuta sull'argomento adottando un provvedimento in tema di «trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti», il cui Allegato 1 recava le linee guida per la redazione dei documenti di trasparenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa, anche normativa, sin dal prossimo provvedimento utile, volta a garantire la piena operatività del principio della effettiva adeguatezza dell'operazione fatta dal cliente alla luce del suo profilo di rischio anche attraverso soluzioni che individuino nella semplicità sintattica e chiarezza lessicale i criteri fondamentali per la redazione dei documenti bancari, introducendo l'obbligo, in capo all'intermediario, di indicare dettagliatamente nella proposta contrattuale tutti i servizi offerti, in modo da consentire al cliente di conoscerne il contenuto e decidere consapevolmente di accettarli o meno, a pena della nullità del contratto.
9/1486-A/3. Cattaneo, Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Gagliardi, Angelucci, Benigni, D'Ettore.