• C. 1585 EPUB Proposta di legge trasmessa dal Senato l'8 febbraio 2019

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Atto a cui si riferisce:
C.1585 [Ddl costituzionale - riduzione numero parlamentari] Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari


FRONTESPIZIO

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1585

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO,
IN PRIMA DELIBERAZIONE,
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 7 febbraio 2019 (v. stampati Senato nn. 214-515-805)

d'iniziativa dei senatori
QUAGLIARIELLO; CALDEROLI, PERILLI; PATUANELLI, ROMEO

Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
l'8 febbraio 2019

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.
(Numero dei deputati)

  1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo comma, la parola: «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «quattrocento» e la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «otto»;

   b) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentonovantadue».

Art. 2.
(Numero dei senatori)

  1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo comma, la parola: «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «duecento» e la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

   b) al terzo comma, dopo la parola: «Regione» sono inserite le seguenti: «o Provincia autonoma» e la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «tre»;

   c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

   «La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 3.
(Senatori a vita)

  1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

   «Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque».

Art. 4.
(Decorrenza delle disposizioni)

  1. Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati dagli articoli 1 e 2 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore.