• C. 1556 EPUB Proposta di legge presentata il 30 gennaio 2019

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Atto a cui si riferisce:
C.1556 Disposizioni concernenti la tutela dei marchi storici nazionali di alto valore territoriale


FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1556

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MOLINARI, SALTAMARTINI, ANDREUZZA, BAZZARO, BINELLI, COLLA, DARA, PATASSINI, PETTAZZI, PIASTRA, BADOLE, BASINI, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BISA, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, CLAUDIO BORGHI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CESTARI, COIN, COLMELLERE, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DE ANGELIS, DE MARTINI, D'ERAMO, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GERARDI, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LATINI, LAZZARINI, LIUNI, LO MONTE, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI, MARCHETTI, MATURI, MORELLI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PAROLO, PATELLI, PATERNOSTER, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RIBOLLA, SASSO, STEFANI, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VINCI, VIVIANI, ZICCHIERI, ZOFFILI

Disposizioni concernenti la tutela dei marchi storici nazionali
di alto valore territoriale

Presentata il 30 gennaio 2019

  Onorevoli Colleghi! — Il cosiddetto «caso Pernigotti» è la dimostrazione di quanto le realtà produttive storiche italiane non siano adeguatamente tutelate nel nostro ordinamento. L'impresa, fondata nel 1860 e sviluppatasi principalmente nella sede di Novi Ligure, rischia adesso di essere sradicata dal territorio, a seguito dell'acquisto da parte di un operatore straniero. Gli acquirenti, infatti, vogliono mettere fine alla conduzione in proprio in Italia e trasferire la produzione, ricollocando i lavoratori. Ciò costituirebbe un danno al contempo sociale ed economico per il nostro Paese: non solo la perdita di posti di lavoro, ma anche quella della paternità effettiva di una nostra realtà di eccellenza nel campo alimentare. Si tratta, quindi, di un caso emblematico che ci obbliga ad intervenire per prevenire il verificarsi di altri simili casi in futuro. L'obiettivo della presente proposta di legge è, quindi, quello di preservare le realtà produttive che hanno fatto la storia e la fortuna dell'Italia, rendendola famosa nel mondo, e gli indotti di cui i territori grazie ad esse beneficiano.
  Tali finalità sono descritte e dichiarate nell'articolo 1 della presente proposta di legge che è volta, in primis, a individuare le eccellenze produttive esistenti nel nostro Paese e a tutelarne l'operatività tramite il riconoscimento del valore storico del loro marchio. Tale intervento, come è specificato dal medesimo articolo, si esplica nell'ambito dell'articolo 41 della Costituzione, la cui finalità è duplice: da un lato, promuovere la libera iniziativa economica, ma garantire, d'altra parte, che questa venga esercitata in una prospettiva solidaristica. In campo vi sono, infatti, i diritti dei lavoratori – diritti parimenti tutelati da una disposizione costituzionale, l'articolo 35 della Costituzione) – e dei consumatori, cui il terzo comma del citato articolo 41 impone di dare un'adeguata garanzia per via legislativa.
  Anche a livello sovranazionale, l'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconosce la libertà d'impresa quando e se esercitata nei limiti espressi dalle legislazioni nazionali e da quella euro-unitaria. Da tali disposizioni, lette in combinato disposto con l'articolo 117 della Costituzione, discende la necessità di tutelare il tessuto produttivo italiano a tutti i livelli, anche e soprattutto quello locale.
  La presente proposta di legge, all'articolo 2, definisce come «marchio storico nazionale di alto valore territoriale» il marchio registrato, relativo a un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata a uno specifico luogo di produzione, la cui domanda di registrazione sia stata depositata da più di cinquant'anni. L'articolo 3 attribuisce quindi al Ministero dello sviluppo economico il compito di tenere un elenco di tali marchi, il quale riunisca le imprese nazionali che, a partire dal loro insediamento, si siano sviluppate in uno specifico sito di produzione italiano raggiungendo l'eccellenza nel proprio settore. A seguito dell'iscrizione nell'elenco, queste godono di una speciale tutela in base all'articolo 4. In particolare, chiunque decida di acquisire l'azienda, in base alla disposizione in esame, sarà vincolato a mantenerne la produzione principale nel comune in cui risultava iscritta alla data di registrazione del marchio. In caso contrario decadrà dal diritto all'utilizzo del marchio. Il comma 2 dell'articolo 4 consente tuttavia alle imprese iscritte nell'albo l'apertura di nuovi stabilimenti di produzione in altre aree del territorio nazionale, purché non si determini, in conseguenza, la riduzione della produzione nella sede produttiva principale.
  L'articolo 5 demanda a un regolamento, da adottare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per gli affari europei e per la pubblica amministrazione, la definizione dei criteri per l'individuazione dei marchi storici nazionali di alto valore territoriale, delle modalità di tenuta e di aggiornamento del loro elenco e delle procedure per dichiarare la decadenza del marchio nei casi previsti dall'articolo 4.
  L'obiettivo è, quindi, quello di istituire una cornice legislativa in grado di assicurare la vigilanza sulle attività produttive legate ai marchi storici e di eccellenza del nostro Paese, all'interno della quale i Ministeri competenti e le istituzioni regionali e locali possano dare efficacia alla tutela delle realtà più significative del nostro Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto e finalità)

  1. La Repubblica, ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, tutela e valorizza le eccellenze produttive nazionali collegate a uno specifico luogo di produzione, al fine di preservarne la continuità produttiva e l'insediamento nel territorio di origine.
  2. La presente legge è volta alla salvaguardia delle imprese storiche italiane di eccellenza mediante l'individuazione dei marchi nazionali di alto valore storico collegati al luogo di produzione e attraverso l'introduzione di norme che subordinano la possibilità di utilizzazione di tali marchi al mantenimento delle strutture produttive nei territori di origine.

Art. 2.
(Definizione di marchio storico nazionale
di alto valore territoriale)

  1. Ai fini della presente legge, è definito «marchio storico nazionale di alto valore territoriale» il marchio registrato, relativo a un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata a uno specifico luogo di produzione, la cui domanda di registrazione sia stata depositata da più di cinquant'anni.

Art. 3.
(Elenco dei marchi storici nazionali
di alto valore territoriale)

  1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico l'elenco dei marchi storici nazionali di alto valore territoriale.
  2. L'elenco è tenuto dalla Direzione generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi.

Art. 4.
(Decadenza del marchio in caso di delocalizzazione dello stabilimento produttivo)

  1. I diritti sui marchi iscritti nell'elenco dei marchi storici nazionali di alto valore territoriale, di cui all'articolo 3, decadono se il titolare del marchio cessa la produzione nel territorio del comune in cui lo stabilimento produttivo era situato alla data di registrazione del marchio.
  2. È sempre consentita l'apertura di nuovi stabilimenti di produzione in altre aree del territorio nazionale purché non si determini, in conseguenza di essa, la riduzione della produzione nello stabilimento principale di cui al comma 1.

Art. 5.
(Regolamento di attuazione)

  1. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, con il Ministro per gli affari europei e con il Ministro per la pubblica amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per l'individuazione dei marchi di cui all'articolo 2, comma 1, le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, e le procedure per la dichiarazione della decadenza dei diritti sul marchio nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1.